Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3429 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2166-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

I.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1102/1/2015 del 25/05/2015 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 25 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto da I.D. avverso la sentenza n. 145/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF, IRAP 2009. La CTR osservava in particolare che erano da considerarsi fondate le giustificazioni addotte dal contribuente a fronte della contestazione di utilizzo di fatture per operazioni insistenti basante le riprese fiscali de quibus.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

L’intimato non si e costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, art. 2697 cod. civ. in relazione alle fatture ricevute da V.D., asserendo violato in particolare il principio dell’onere probatorio, affermando la contrarietà della sentenza impugnata a consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, vertendosi in una fattispecie di contestazione dell’inesistenza delle fatture.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente si duole di omesso esame di fatti decisivi e controversi rispetto al medesimo profilo dell’atto impositivo impugnato.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va ribadito infatti che “In tema di contenzioso tributario, l’Amministrazione finanziaria, ove contesti l’inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili. (Fattispecie relativa ad un avviso di accertamento in rettifica di dichiarazione IVA con determinazione di un minor credito di imposta per operazioni inesistenti, per cui l’Ufficio aveva fornito la prova del carattere soggettivamente fittizio delle operazioni poste in essere dal contribuente)” (Sez. 5, Sentenza n. 25775 del 05/12/2014, Rv. 634171); più in generale altresì che “Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poichè assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54” (Sez. 5, Sentenza n. 6918 del 20/03/2013, Rv. 625848).

Non appare dubbio che la sentenza impugnata contrasti con tali principi di diritto, poichè attribuisce all’Ente impositore oneri probatori che non ha.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 e dell’art. 2697 cod. civ.in relazione alle fatture ricevute da G.F. e M.S., in particolare asserendo che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato il principio dell’onere probatorio anche con riguardo a tale profilo dell’atto impositivo impugnato.

La censura è fondata.

Va ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa. (Nella specie la S.C. ha negato la deducibilità del corrispettivo di una consulenza svolta dalla capogruppo a favore della controllata-contribuente, in ragione della genericità e laconicità della descrizione della prestazione in fattura e nel contratto regolante il rapporto fra le due società e della conseguente impossibilità per il fisco di verificare analiticamente ed adeguatamente l’inerenza della spesa, tanto più necessaria atteso il suo ingente ammontare)” (Sez. 5, Sentenza n. 21184 del 08/10/2014, Rv. 632824). La violazione di tale principio da parte della CTR è palese, poichè ha affermato l’inerenza/deducibilità di costi che sul piano della formalizzazione fiscale nella fattura non avevano la benchè minima specificazione, come del resto emerge univocamente dalla stessa motivazione sul punto.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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