Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34288 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 23/12/2019), n.34288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27248/2012 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA (già SERIT SICILIA SPA), rappresentata e

difesa dall’avv. Gaetano Mirmina, con domicilio legale in Roma, via

Puccini, n. 10, presso lo studio dell’avv. Mario Ferri.

– ricorrente –

contro

C.B., in qualità di erede di B.S.,

rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Vaccaro, elettivamente

domiciliato in Roma, via S. Tommaso d’Aquino, n. 116, presso lo

studio dell’avv. Antonino Dierna.

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione staccata di Siracusa, sezione n. 16, n. 250/16/12,

pronunciata l’11/07/2012, depositata il 21/09/2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2019

dal Consigliere Riccardo Guida;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Paola Mastroberardino che ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avv. Giammario Rocchitta per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito l’avv. Giuseppe Antonuccio per delega dell’avv. Giuseppe

Vaccaro.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.B., in qualità di erede della moglie B.S., impugnò alcune cartelle di pagamento, con relativi ruoli, per IRPEF, ILOR, IVA, per i periodi d’imposta 1990-1992, assumendo la tardività della notifica delle cartelle, la loro illegittimità sotto vari profili, e, nel merito, l’inesistenza della pretesa tributaria.

La CTP di Siracusa, nel contraddittorio dell’Agente per la riscossione, accolse il ricorso e tale decisione è stata confermata dal giudice d’appello, con la sentenza menzionata in epigrafe, pronunciata nel contraddittorio del contribuente e dell’Agenzia delle entrate, che poggia sulla riscontrata omessa impugnazione, da parte di Serit Sicilia Spa, del capo della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso per la dedotta inesistenza del credito tributario, donde il giudicato interno sul punto e l’inammissibilità, per difetto d’interesse, dei motivi d’impugnazione avverso le rimanenti, distinte, rationes decidendi della pronuncia di primo grado.

Riscossione Sicilia Spa (già Serit Sicilia Spa) ricorre per la cassazione, sulla base di due motivi; l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, adesivo all’impugnazione della ricorrente; il contribuente resiste con controricorso.

La ricorrente e il contribuente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

a. Preliminarmente è inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c., di Riscossione Sicilia Spa, poichè, come già affermato da questa Corte (Cass. 12/11/2018, n. 28999): “Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c.”.

1. Con il primo motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto dell’eccezione preliminare di Serit Sicilia Spa in merito alla tardività del ricorso introduttivo, per decorrenza dei termini per impugnare le cartelle, notificate il 20/12/2007 e non il 20/06/2008, come sostenuto dalla parte destinataria delle cartelle, ciò che, se apprezzato dai giudici di merito, avrebbe determinato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso introduttivo (ex art. 21 cit.).

1.1. Il motivo, nella sua complessa articolazione (sì fa riferimento ai parametri dell’art. 360, nn. 3 e 5), è inammissibile.

Secondo l’insegnamento delle sezioni unite (Cass. 24/07/2013, n. 17931): “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.”.

Inoltre, con specifico riferimento ai motivi di gravame, questa Corte ha condivisibilmente affermato che: “L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.” (Cass. 16/03/2017, n. 6835).

Nella specie, è dedotta, in sostanza, l’omessa pronuncia sul motivo d’appello riguardante la tardività del ricorso introduttivo.

Un simile vizio, però, esula sia dal parametro della violazione di legge (art. 360, n. 3) sia da quello dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, n. 5), contra legem invocati dalla ricorrente, è va invece rapportato al diverso parametro della nullità della sentenza per error in procedendo (art. 360, n. 4).

A ciò si aggiunga che l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, sollevata in questa sede dalla ricorrente, appare comunque inammissibile in quanto: “In tema di contenzioso tributario, sebbene l’inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, allorchè il suo esame implichi un accertamento in fatto, rimesso al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso dell’Ufficio con cui veniva sollevata per la prima volta l’eccezione di tardività del ricorso avverso avviso di accertamento).” (Cass. 31/03/2011, n. 7410).

2. Con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e “omessa motivazione”, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di valutare le difese dello stesso agente per la riscossione e quelle dell’Agenzia delle entrate volte a contrastare la tesi del contribuente circa l’inesistenza dei crediti tributari. 2.1. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 29/10/2018, n. 27415) ha chiarito come: “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). (…) (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).”.

E’ quindi inammissibile il riferimento, da parte della ricorrente, al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per sostenere l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle tesi difensive dell’Agente della riscossione e dell’Amministrazione finanziaria, nonchè (del tutto genericamente) l'”omessa motivazione”.

3. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Riscossione Sicilia Spa e l’Agenzia delle entrate, in solido, a corrispondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00, a titolo di compenso, oltre a Euro 200,00 per spese, al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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