Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34281 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. I, 15/11/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15402/2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv.to Assunta Fico, che la rappres. e difende, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, n. 607/2020,

depositato il 24/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2021 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 24.2.2020, ha rigettato l’opposizione proposta da S.A., cittadina (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego delle varie forme di protezione internazionale, rilevando che; non era riconoscibile lo status di rifugiato, né la protezione sussidiarla, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), per intrinseca inattendibilità e contraddittorietà del racconto reso dalla ricorrente circa l’asserito timore di arruolamento del figlio e del marito nell’esercito della nuova Repubblica dell'(OMISSIS), la cui richiesta sarebbe stata loro rivolta nell'(OMISSIS) (essendo peraltro inverosimile che tale richiesta non abbia avuto seguito); non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria – sia nella regione nella quale la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita, che nella zona di (OMISSIS) ove la stessa ricorrente ha dichiarato di avervi vissuto durante il conflitto civile – di cui al predetto art. 14, lett. c) poiché dalle fonti esaminate non se ne desumevano i presupposti; non era riconoscibile la protezione umanitaria per mancata prova di un effettivo radicamento dello straniero in Italia, non avendo la ricorrente dimostrato la buona conoscenza della lingua italiana, mentre l’indicata l’attività lavorativa di badante non era elemento sufficiente a tal fine.

S.A. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero non si è costituito.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,6 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, per aver il Tribunale negato il riconoscimento della protezione sussidiaria, sulla base delle fonti citate dalle quali emergerebbe la persistenza di scontri armati nella regione di (OMISSIS).

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, per non aver il Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, effettuato la comparazione tra la situazione attuale dell’istante e quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio, senza considerare le violazioni dei diritti umani che si verificherebbero in caso di rimpatrio.

Va preliminarmente osservato che la procura speciale alle liti prodotta contiene la firma per autentica della sottoscrizione del ricorrente, ma non anche la certificazione della data del suo rilascio.

Al riguardo, la recente sentenza delle SU ha affermato che il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177/21).

Nel caso concreto, come detto, la procura speciale non contiene la certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio, in difformità dal suddetto art. 35bis, alla luce della richiamata sentenza delle SU.

Su tale norma, con ordinanza del 7.6.2021, è stata sollevata, dalla terza sezione di questa Corte, una questione di legittimità costituzionale in ordine al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,10, 24 e 111,117 Cost., nonché degli artt. 28,46,47,18,19 Carta dei diritti UE, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU.

Ora, il collegio ritiene che la decisione della causa presupponga l’esito della suddetta questione di legittimità costituzionale, con conseguente rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

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