Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34280 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. I, 15/11/2021, (ud. 29/09/2021, dep. 15/11/2021), n.34280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26749/2020 proposto da:

A.A.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Valentina Graziani, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1069/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

A.A.A., nato in (OMISSIS), aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Bologna, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; la decisione è stata confermata con la sentenza della Corte territoriale oggi impugnata.

Questa ha ritenuto non credibile, perché generico e contraddittorio, il racconto sulle ragioni della fuga dalla (OMISSIS) – il richiedente aveva riferito di avere aderito ad una confraternita, inconsapevole delle attività che questa svolgeva e dei rischi connessi e di essere fuggito per sottrarsi alla stessa; aveva quindi raccontato di avere iniziato a lavorare presso un cantiere e di essere rimasto coinvolto nella morte di una persona occorsa sul luogo di lavoro e di essere fuggito per sottrarsi alle conseguenze e di altre vicende ancora – ed ha escluso la ricorrenza di fatti persecutori specifici nei confronti del richiedente. Ha quindi ritenuto insussistenti in concreto, sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate (EASO 2018), il rischio di danno grave, ai fini della protezione sussidiaria. Infine, ha escluso la ricorrenza dei presupposti idonei a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Osserva la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020, depositata l’11/12/2020, la Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto “la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili”.

Poiché il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto anche tale questione di rilievo nomofilattico, perché la Corte di appello ha ritenuto non decisivo accertare e valutare l’effettivo inserimento sociale in Italia del richiedente, pur avendo questi allegato lo svolgimento di attività lavorativa, si reputa opportuno disporre il rinvio del procedimento a Nuovo Ruolo, per esaminare le ricadute della decisione delle Sezioni Unite n. 24413/2021, intervenuta in tema.

P.Q.M.

– Rinvia il procedimento a Nuovo Ruolo, come da motivazione;

– Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

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