Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3428 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3428 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 9992-2008 proposto da:
VITTORIA

ASSIC

SPA

01329510158,

in

persona

dell’Amministratore Delegato rag. ROBERTO GUARENA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE
162, presso lo studio dell’avvocato MARCELLI GIORGIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LOASSES ERNESTO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

COLANTUONI ERIC, AVIVA ITALIA SPA, PASSANTE CIRO,
ESPOSITO SILVIA;

1

Data pubblicazione: 14/02/2014

-

intimati –

avverso la sentenza n. 11119/2007 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 16/10/2007, R.G.N. 70781/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. LINA

udito l’Avvocato GIORGIO MARCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

RUBINO;

R.g. 9992\2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

c.p.c. , avverso la sentenza n. 11119 del 2007 del Tribunale di Milano, depositata il
18.10.2007, notificata il 7.2.2008, nei confronti di Passante Ciro, Esposito Silvia,
Colantuoni Eric e Aviva Italia s.p.a.
Passante Ciro ed Esposito Silvia, rispettivamente conducente e trasportata su una
vettura, convenivano in giudizio Colantuoni Eric dalla cui vettura erano stati tamponati e
la Vittoria Assicurazioni s.p.a., sua compagnia assicuratrice per la r.c.a., chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni. Il Colantuoni resisteva alla domanda avversaria e
proponeva domanda riconvenzionale nei loro confronti sostenendo di aver a sua volta
subito dei danni a seguito del sinistro stradale, dei quali chiedeva di essere risarcito. A
fronte della domanda riconvenzionale del Colantuoni gli attori chiamavano in causa la
loro compagnia assicuratrice per la r.c.a., Commercial Union Italia s.p.a, ora Aviva Italia
s.p.a.,. per essere da questa eventualmente garantiti. Il Giudice di pace di Milano con
sentenza n. 9937 del 2005 dichiarava la prevalente responsabilità del Colantuoni nel
sinistro condannandolo in proporzione, insieme alla sua compagnia assicuratrice, al
risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali.
La Vittoria Assicurazioni proponeva appello solo in relazione alla liquidazione delle
spese legali, affermando che erroneamente il giudice di pace avesse posto a suo carico
anche le spese legali sostenute dalla compagnia assicuratrice della controparte Passante,
da questo evocata in giudizio e nei cui confronti l’appellante non aveva proposto alcuna
domanda. Il suo assicurato, Colantuoni Eric, proponeva appello incidentale in ordine alla
responsabilità dell’incidente.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice di appello, con la sentenza n. 11119 del
2007 accoglieva in parte l’appello incidentale del Colantuoni, affermando la pari
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La Vittoria Assicurazioni s.p.a. propone tempestivo ricorso per cassazione, ex art. 360

responsabilità dei due conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente. Rigettava l’appello
proposto dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a. contro la sentenza del giudice di pace,
confermando la decisione del primo giudice di porre a carico di entrambi i convenuti (
sulla base della utile promozione del giudizio da parte degli attori, che avevano ottenuto
di più di quanto corrisposto da parte della Vittoria Assicurazioni, e del rigetto della
domanda riconvenzionale del Colantuoni, che era stato già integralmente risarcito prima

dell’inizio del giudizio di merito dalla compagnia assicuratrice della controparte) le spese
legali liquidate in favore della terza chiamata, e, in base agli obblighi di garanzia
dell’assicuratore, di riversarne gli effetti su questi. Il tribunale in particolare osservava
che effettivamente né il Colantuoni né la sua compagnia assicuratrice avevano chiesto la
chiamata in causa della compagnia assicuratrice del Passante, nè avevano svolto alcuna
domanda nei suoi confronti, e neppure risultavano soccombenti nei confronti della
terza chiamata ( nei confronti della quale, del resto, neppure gli attori erano
soccombenti). Tuttavia il Colantuoni aveva dato origine alla chiamata proponendo
domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, originando la loro necessità di
difendersi. La sentenza appellata confermava che la decisione del giudice di primo grado
di porre le spese della terza chiamata in causa dagli attori a carico del convenuto
soccombente, e per esso della sua compagnia assicuratrice, appariva corretta.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Vittoria Assicurazioni
s.p.a. nei confronti di Passante Ciro, Esposito Silvia, Colantuoni Eric e Aviva Italia
s.p.a. sulla base di un motivo. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensive.
La ricorrente non ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso proposto, la ricorrente Vittoria Assicurazioni s.p.a.
sottopone alla Corte il quesito se la compagnia di assicurazioni per la RCA convenuta in
giudizio insieme al proprio assicurato debba rispondere solo delle spese legali inerenti la
difesa svolta dal proprio assicurato (il che giustifica che in caso di soccombenza
dell’assicurato possa essere chiamata a rifondere le spese all’attore vincitore) o se possa
essere chiamata a rispondere anche delle spese legali originate dalle eventuali domande
riconvenzionali di risarcimento dei danni proposte dal proprio assicurato nei confronti
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i,

del danneggiato attore sostenute dalla compagnia di assicurazioni di questo, chiamata in
causa dall’attore in garanzia, o se piuttosto queste spese, in caso di soccombenza,
debbano rimanere ad esclusivo carico dell’assicurato.
La ricorrente sostiene che la compagnia assicuratrice per la r.c.a. del convenuto può
essere legittimamente condannata a pagare le spese legali di causa se il convenuto è

quelle spese che siano originate da domande riconvenzionali proposte dal convenuto,
suo assicurato, e rigettate. Ciò può verificarsi qualora, come nella specie, il convenuto in
un giudizio di risarcimento danni r.c.a., avendo a sua volta subito dei danni e ritenendo
di non essere (unico) responsabile del sinistro, non si limiti a difendeisi ina svolga
domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti degli attori, qualora da
ciò consegna la chiamata in causa da parte di questi della compagnia di assicurazioni e
qualora la domanda riconvenzionale del convenuto venga rigettata.
Il ricorso è fondato.
La questione sottoposta all’attenzione della corte è se, nell’ambito di un giudizio volto
all’accertamento della responsabilità del proprio assicurato, qualora questi abbia
proposto domanda iiconvenzionale nei confronti del danneggiato dando origine alla
chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell’attore, la compagnia di
assicurazioni possa essere chiamata a rispondere anche delle spese legali che il proprio
assicurato sia condannato a pagare nei confronti della compagnia assicuratrice della
controparte in conseguenza dell’esito negativo del giudizio sulla domanda
riconvenzionale.
17,’ principio consolidat% e rimi oggetto di contestaTione in questa sede, che il
ecombente &blu rispondere anche delle spese legali sostenute dal . ,30ggerto chiamato
in garanzia dalla controparte, qualora abbia dato causa alla chiamata ed a prescindere dal
fatto che non abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato, in ragione del

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c.d. principio di causalità : da ultimo v. “Attesa la lata acce ione con cui il termine
“soccombena” è assunto nell’art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle ,spese processuali sostenute dal teqo
chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia
resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla
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soccombente nei confronti dell’altrui domanda di risarcimento danni, accolta, ma non

rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso
rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora
l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n.7431 del 2012), nonché “In
tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella
specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte
che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale

statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese
di lite”. (Cass. n. 23552 del 2011).
Il punto è se, qualora la chiamata venga effettuata all’interno di un giudizio che vede
come parte anche la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica,
essa possa essere tenuta a rispondere delle spese legali sostenute dalla terza chiamata in
luogo del suo assicurato.
A questo scopo, occorre verificare se questa prestazione sia coperta o meno dalla
garanzia assicurativa in quanto, ex art. 1917 c.c., gli obblighi dell’assicuratore per la
R.C.A. , ex art. 1917 c.c., comprendono gli obblighi di tenere indenne l’assicurato di
quanto egli deve pagare al danneggiato in ragione della sua responsabilità nell’evento
dannoso e del danno provocato, e quindi essa è tenuta a tenere indenne l’assicurato delle
somme che sarà condannato a versare alla controparte a titolo di risarcimento del danno
ed anche di tutte le spese legali a suo carico in ragione della soccombenza che si sono
rese necessarie per procedere all’accertamento dei fatti, ovvero per verificare la
sussistenza o meno della responsabilità dell’assicurato. Rimangono invece estranee al
rapporto garantito le spese che l’assicurato può essere condannato a pagare sulla base di
altre domande, da questi autonomamente proposte, seppur nell’ambito dello stesso
giudizio di accertamento della responsabilità in merito ad un unico fatto ( incidente
stradale) dal quale sono conseguiti danni a più soggetti e che tuttavia rimangono
domande autonome rispetto a quella di accertamento della sua responsabilità. In
particolare, rimangono a carico dell’assicurato le spese legali che può essere condannato
a pagare in seguito al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni
subiti dalla sua vettura da lui proposta nei confronti dell’attore, e sostenute dalla
compagnia assicuratrice per la rca dell’attore che questi abbia chiamato in causa. In
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1/’

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questo caso l’assicurazione obbligatoria per la r.c.a. del convenuto non può essere
chiamata a rispondere delle spese legali sostenute dalla compagnia assicuratrice
dell’attore, in quanto non ha proposto domanda nei suoi confronti, non ha dato causa
alla sua partecipazione al giudizio e tali spese esulano dall’oggetto della garanzia
assicurativa prestata. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi
principi, e di conseguenza il ricorso va accolto e la sentenza cassata in relazione alla

consentito a questa corte di decidere nel merito, ex art. 384 secondo comma c.p.c. In
virtù dell’accoglimento del ricorso, il controricorrente Colantuoni Eric è tenuto, in
luogo della sua compagnia assicuratrice per la r.c.a., Vittoria Assicurazioni s.p.a., a
rifondere le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in favore della Aviva
Italia s.p.a., compagnia assicuratrice per la r.c.a. del controricorrente Passante.
In forza del cd. effetto espansivo, la cassazione anche parziale della sentenza si estende e
quindi travolge la statuizione sulle spese e allorquando la Corte cassi e decida nel merito,
ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., deve essa stessa provvedere alla liquidazione delle
spese dell’intero giudizio (Cass. n. 6938 del 2003). Stante l’esito finale della lite – che vede
attribuita a ciascun conducente, all’esito dell’accoglimento parziale dell’appello
incidentale del Colantuoni, una responsabilità equivalente nella provocazione del danno,
ma che vede comunque rigettata la riconvenzionale del Colantuoni, le spese dei primi
due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti principali,
Passante Ciro e Esposito Silvia, da una parte, e Colantuoni Eric dall’altra.
Le spese di primo e secondo grado sostenute da Aviva Italia s p a sono a carico del
Colantuoni e liquidate come al dispositivo.
Le spese sostenute dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a. in grado di appello sono a carico
delle controparti in solido e si liquidano come da dispositivo.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.

vItt,
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questione oggetto di ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto è

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P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna
Colantuoni Eric a rifondere le spese processuali sostenute da Aviva Italia s.p.a. e le
liquida, quanto al primo grado, in curo 1.400,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre
accessori di legge, e quanto al secondo grado in euro 1.316,00, di cui euro 116,00 per
spese, oltre accessori di legge;

Colantuoni Eric, Passante Ciro e Esposito Silvia;
condanna Colantuoni Eric, Aviva Italia s.p.a., Passante Ciro e Esposito Silvia in solido a
rifondere alla Vittoria Assicurazioni s.p.a. le spese del giudizio di appello, che liquida in
complessivi euro 1.400,00 di cui curo 150,00 per spese oltre accessori di legge;
condanna i controricorrenti in solido a rifondere alla Vittoria Assicurazioni s.p.a. le spese
del giudizio di cassazione, e le liquida in complessivi curo 3.000,00 di cui 200,00 per
spese oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Il esiden

compensa integralmente le spese del primo e del secondo grado di giudizio tra

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