Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3428 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10161/2014 R.G. proposto da:

Kiehl Italia S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli

n. 43, presso lo Studio dell’Avv. D’Ayala Valva Francesco, che con

l’Avv. Bodrito Andrea la rappresenta e difende anche disgiuntamente,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 48/3/13, depositata il giorno 11 ottobre 2013.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 dicembre

2019 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO

1. che con l’impugnata sentenza la Regionale della Liguria confermava la prima decisione che aveva respinto il ricorso promosso da Kiehl Italia S.r.l. avverso un avviso di accertamento fondato su studio di settore, un avviso con il quale l’Amministrazione recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini IVA IRPEG IRAP 2005 e non riconosceva costi denominati “contributo per sostegno clienti nel 2004” perchè dedotti nell’anno 2005 non di competenza;

2. che la Regionale evidenziava come l’accertamento fosse stato stato preceduto dal necessario contraddittorio amministrativo, all’esito del quale l’ufficio aveva emesso l’avviso tenendo conto delle circostanze allegate dalla contribuente per giustificare lo scostamento, circostanze in particolare consistenti nelle spese sostenute per l’incentivo all’esodo di personale dirigente e per la sua sostituzione; la Regionale reputava inoltre corretto lo studio di settore applicato con specifico riferimento all’attività svolta dalla contribuente, attività che veniva in fatto accertato essere quella di grossista di prodotti detersivi, non quella di intermediario per la vendita degli stessi; la Regionale, infine, confermava l’avviso anche con riferimento al disconoscimento dei costi denominati “contributo per sostegno clienti nel 2004”, ritenendoli indebitamente dedotti nell’anno di imposta 2005;

3. che la contribuente ricorreva per sei motivi, ai quali resisteva l’ufficio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con i primi due motivi, il primo formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi; il secondo formulato in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art.-62 sexies conv. con modif. in L. 29 ottobre 1993 n. 427, oltrechè per violazione della L. 8 maggio 1998 n. 146, art. 10, comma 3-bis; la contribuente censurava la Regionale per aver omesso di prendere in considerazione circostanze che avrebbero inequivocabilmente dato che l’attività esercitata non era quella di grossista, bensì quella di intermediazione di prodotti detersivi, con la conseguente illegittimità dello studio di settore applicato;

1.1. che i due motivi sono inammissibili, il primo non solo perchè la spiegazione della ricognizione dell’attività in concreto svolta dalla contribuente, compiuto dalla Regionale ai fini della verifica della corretta applicazione dello studio di settore, rientra nel minimo costituzionale di motivazione garantito dal “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. un. 8053 del 2014), laddove in particolare è stato dato cruciale rilievo alla circostanza che per tutti gli anni pregressi la contribuente si era volontariamente adeguata allo studio di settore utilizzato dall’ufficio, venendosi così a rafforzare in modo non illogico la conclusione secondo cui la contribuente non intermediava vendite di prodotti detersivi, ma vendeva all’ingrosso la produzione della casa madre tedesca; ma anche perchè la critica della contribuente si risolve, nella sostanza, nel tentativo di valorizzare in questa sede di legittimità circostanze diverse da quelle che la CTR ha ritenuto più convincenti, mentre deve essere ribadito il consolidato principio secondo cui è riservato soltanto al giudice del merito il compito di selezionare gli elementi di prova da ritenersi decisivi (Cass. sez. III n. 14972 del 2006); il secondo motivo è parimenti inammissibile perchè con lo stesso, in realtà, non viene dedotta alcuna violazione di legge, ma viene svolta una vietata critica all’apprezzamento delle prove operato dalla Regionale (Cass. sez. I n. 24155 del 2017);

2. che con il terzo, quarto e quinto motivo, il terzo formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo; il quarto per violazione del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del citato D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, oltrechè per violazione della citata L. n. 146, art. 10, comma 3-bis; il quinto per violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del citato D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies; la contribuente, in pratica ripetendo lo schema censorio adottato con i primi due motivi, criticava la Regionale per non aver considerato talune circostanze in thesi dimostrative di un imponibile minore rispetto a quello accertato a mezzo dello studio di settore; cosicchè, cioè per le medesime ragioni vedute sub 1.1., i motivi sono tutti tre inammissibili; il terzo motivo è, difatti, inammissibile perchè rivolto a sindacare l’accertamento in fatto compiuto dalla Regionale, che ha poggiato la propria logica spiegazione sulla non congruità, rispetto allo studio di settore utilizzato, di tutta una serie di “dati”, ad esempio non erano congruenti il margine operativo, l’indice di rotazione del magazzino, le spese sostenute per pagare il lavoro dipendente, eccetera; trattasi, all’evidenza, di una spiegazione che, anche in questo caso, supera il minimo costituzionale di motivazione garantito dal “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; i motivi quarto e quinto, sono invece ut supra inammissibili perchè, in realtà, con gli stessi non viene dedotta alcuna violazione di legge, ma soltanto invocato un apprezzamento delle prove diverso da quello della Regionale;

3. che con il sesto motivo, denunciata la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 109, la contribuente lamentava che erroneamente l’avviso era stato confermato anche nella parte in cui erano stati disconosciuti i costi denominati “contributo per sostegno clienti nel 2004”; e, questo, perchè, secondo la contribuente, i costi erano venuti ad esistenza soltanto nel 2005, atteso che gli stessi non erano stati contrattualmente prestabiliti;

3.1. che anche questo motivo è inammissibile, perchè con esso non viene in realtà denunciata alcuna violazione di legge, bensì contestato l’accertamento del fatto che è sotteso alla corretta applicazione del citato D.P.R. n. 917, art. 109 D; e cioè l’accertamento, ai fini della determinazione dell’anno di competenza, del momento in cui i costi denominati “contributo per sostegno clienti nel 2004” erano stati effettivamente sostenuti;

4. che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 5.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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