Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34279 del 15/11/2021
Cassazione civile sez. I, 15/11/2021, (ud. 15/03/2021, dep. 15/11/2021), n.34279
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32463/2019 proposto da:
P.C., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato Gottero Stefania, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
G.C.M., quale curatore speciale della minore
P.A., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria
Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da sé
medesima, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e sul ricorso successivo:
D.T.A., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dagli avvocati Naggar Magda N., Gerbino Stefania, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.C.M., quale curatore speciale della minore
P.A., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria
Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se
medesima, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
contro
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino, quale tutore
provvisorio; Procuratore Generale presso la Procura Generale della
Corte di Appello di Torino;
– intimati –
avverso la sentenza n. 33/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
pubblicata il 26/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/03/2021 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.
LA CORTE:
Fatto
OSSERVA
1.- Con sentenza depositata in data 18 gennaio 2018, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta ha dichiarato lo stato di adottabilità di P.A. (nata nel (OMISSIS)), ritenendo la sussistenza dello stato di abbandono della minore, in quanto la madre, dopo un periodo di collocamento in comunità, dimostrava di essere carente sotto il profilo della capacità di fornire cure materiali e anche di fornire un adeguato sostegno psicologico per la crescita della minore.
2.- Avverso questa sentenza hanno proposto separati ricorsi in appello, la madre della minore, P.C., e la nonna materna, D.T.A.. Sia l’una che l’altra impugnazione hanno chiesto la revoca della dichiarazione di adottabilità di A., con affidamento di questa alla madre o, in subordine, alla nonna.
3.- Con sentenza depositata il 26 settembre 2019, la Corte di Appello di Torino ha respinto entrambi gli appelli proposti.
4.- Con riferimento alla posizione di P.C., la sentenza ha rilevato che il “problema è che la malattia dalla quale incolpevolmente questa è stata colpita ne continua a improntare la personalità rendendola molto chiusa, diffidente, taciturna e impulsiva, incapace di accogliere i suggerimenti degli operatori visti come persecutori”.
La “relazione della CTU disposta in grado di appello ha concluso per una compromissione nella signora P. delle capacità cognitive e di riconoscimento dei bisogni emotivi della figlia, nonché della funzione normativa e di contenimento”.
“Il deficit della madre nei confronti di A. non consiste nella incapacità di fornirle le cure materiali, ma nell’incapacità di provvedere ad altri interventi di sollecitazione e di stimolazione psicologica, cognitiva ed emozionale”. Le caratteristiche personologiche e di comportamento della signora P. hanno già influenzato la condizione psicofisica e la crescita della piccola A.”: l’avvenuto affidamento di A. la ha trasformata, la bambina mostrandosi oggi “curiosa e attiva, capace di superare l’ansia scatenata dalla novità dell’ambiente grazie alla capacità di contenimento emozionale e di rassicurazione espresse dall’affidataria”.
5.- Con riferimento alla posizione di D.T.A., la Corte territoriale ha rilevato che la disponibilità affettiva di questa nei confronti della figlia e della nipote è “parsa autentica, anche se non sempre sostenuta da adeguate capacità critiche e autocritiche e di controllo emotivo”.
“Nella relazione con la bambina la nonna materna appare eccessivamente attiva. Infatti, per stimolare la bambina portandola a faticare e a sostare sul singolo momento ludico. In lei si è rilevata anche una scarsa capacità normativa sotto il profilo dell’imposizione dei limiti e indicazioni alla nipote”.
“A causa dei disturbi di cui è affetta (ansia e depressione) e considerato il ruolo controllante, dominante e perciò conflittuale nei confronti della figlia, la nonna non può costituire una garanzia nell’esercizio di una funzione genitoriale vicariante in luogo della figlia”.
6.- Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso per cassazione P.C., articolandolo in sei motivi.
Successivamente, anche D.T.A. ha presentato ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’avvocata G.C.M., nella qualità di curatore speciale della minore A., ha resistito con controricorso al ricorso presentato dalla madre e con altro controricorso al ricorso presentato dalla nonna.
Non hanno svolto difese gli altri intimati.
7.- I motivi del ricorso proposto da P.C. sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.
Primo motivo: violazione del principio di immutabilità del giudice nelle procedure che si svolgono con il rito camerale L. n. 184 del 1983, ex art. 17. Violazione di legge con riferimento agli artt. 276 e 352 c.p.c., per cui il principio della immutabilità si riferirebbe solo all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nullità derivante dalla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza e del procedimento.
Secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5); in particolare, omesso esame circa il richiesto espletamento di CTU di natura psichiatrica.
Terzo motivo: violazione della L. n. 183 del 1984, artt. 1, 8, 10, 12 e 15 nonché dell’art. 3 Convenzione ONU dei Diritti dei Fanciulli, ratificata con L. n. 179 del 1991, nonché violazione dell’art. 8 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 360 c.p.c., n. 5: insussistenza dello stato di abbandono.
Quarto motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 Omesso esame fi fatto decisivo: in particolare, omesso e fuorviante esame circa la possibiltà di un affidamento familiare della minore alla nonna materna. La motivazione espressa nella sentenza non consente di operare un giudizio di sussunzione sotto la L. n. 183 del 1984, artt. 1 e 8, 12, 15 e art. 17 comma 4, sotto la Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e sotto la Convenzione di Strasburgo.
Quinto motivo: violazione della L. n. 183 del 1984, artt. 1, 2, 4, 5, 15 e 16 dell’art. 3 Convenzione di New York, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, accertata la difficoltà della madre nel fare fronte alle esigenze della minore, non ha ritenuto superabile tale impedimento mediante ricorso all’affidamento familiare.
Sesto motivo: violazione della L. n. 183 del 19784, art. 1, commi 2 e 3: mancata predisposizione di idonei interventi a sostegno della genitorialità.
8.- I motivi del ricorso proposto da D.T.A. sono stai intestati nei termini qui di seguito riportati.
Primo motivo: violazione del principio di immutabilità del giudice nelle procedure che si svolgono con il rito camerale L. n. 184 del 1983, ex art. 17. Nullità derivante dalla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza e del procedimento.
Secondo motivo: violazione della L. n. 183 del 1984, artt. 1, 8, 10, 12 e 15 nonché dell’art. 3 Convenzione ONU dei Diritti dei Fanciulli, ratificata con L. n. 179 del 1991, nonché violazione dell’art. 8 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 360 c.p.c., n. 5: insussistenza dello stato di abbandono rispetto alla nonna.
Terzo motivo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 Omesso esame di un fatto decisivo: in particolare, omesso e fuorviante esame circa la possibiltà di un affidamento familiare della minore alla nonna materna. La motivazione espressa nella sentenza non consente di operare un giudizio di sussunzione sotto la L. n. 183 del 1984, artt. 1 e 8, 12, 15 e art. 17, comma 4, sotto la Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e sotto la Convenzione di Strasburgo. Violazione degli artt. 29 e 30 Cost.
Quarto motivo: violazione della L. n. 183 del 1984, artt. 1 e 8 dell’art. 8 CEDU nonché dell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli.
9.- Il Collegio reputa che per i ricorsi in questione si renda opportuna la trattazione in pubblica udienza, avendo riguardo alle peculiarità delle questioni che vengono nella specie sollevate.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 15 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021