Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34278 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 16490-2017 proposto da:

POZZOLO FORMIGARO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO,

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

IMPRESA P. DI G. & C. SRL, persona del Presidente del

C.d.A. e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZALE CLODIO 32, presso l’avvocato LIDIA SCOTTO CIABATTINI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ROSSI,

giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1556/2016 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo;

udito per il controricorrente l’Avvocato SGOTTO CIABATTINI che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’impresa P.G. & C. S.r.l appellava la sentenza n. 57 del 2015 sez. 6 della CTP di Alessandria. In detto procedimento la contribuente esercente l’attività di armamento ferroviario, aveva impugnato la cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord in forza di ruolo formato dal Comune di Pozzolo Formigaro (AL) per TARSU anno 2012 per complessivi Euro 8.987,88.

A sostegno dell’impugnazione, la contribuente faceva presente di non essere tenuta al pagamento del tributo locale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, in quanto detto immobile veniva utilizzato quale deposito di materiale non produttivo di rifiuti solidi urbani e consistente nello stoccaggio di rotaie, traversine, giunti, scambi ecc., ossia materiali inerti e non produttivi di rifiuti o, al limite, produttivi di c.d. rifiuti speciali, non sottoposti perciò estranei alla TARSU comunale.

Inoltre, in detto deposito non operavano dipendenti, non c’erano uffici o alte postazioni di lavoro; inoltre era privo di allacciamento delle utenze (luce, gas, acqua), nè vi erano servizi igienici. Nel rigettare il ricorso la CTP richiamava la modifica normativa di cui al D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 46, (convertito in L. n. 214 del 2011), che aveva abrogato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e), per cui i Comuni potevano “assimilare” ai rifiuti urbani quelli “speciali”.

La CTR di Torino, con sentenza 1586/1/16 accoglieva l’appello. Precisavano i giudici del gravame che il D.Lgs n. 507 del 1993, art. 62, prevedeva l’esclusione dalla TARSU relativamente ai “locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura….o perchè risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno….”. In tal senso la ricorrente aveva dimostrato che nel 2012 non aveva prodotto rifiuti solidi urbani, non c’erano maestranze in loco, non v’erano allacciamenti di utenze indispensabili all’insediamento umano, ecc. e che per la caratteristica dell’utilizzo dei luoghi (deposito materiali ferrosi e in legno), al limite, in tali aree si potevano produrre rifiuti “speciali” estranei alla TARSU. Anche con riferimento ai profili giuridici, il riferimento operato dalla CTP non era pertinente, in quanto l’abrogazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e), (cioè l’assimilazione dei rifiuti prodotti in aree produttive ai rifiuti urbani) decorreva dall’1/1/2013 e, dunque, nel 2012, anno della pretesa da parte del Comune della TARSU, detta abrogazione non era sopravvenuta.

Avverso la su indicata sentenza, il Comune di Pozzolo Formigaro proponeva ricorso per cassazione. La società contribuente si costituiva con controricorso. L’impresa P. depositava memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Motivi di ricorso:

1. Nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5). Violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Difetto di motivazione rispetto all’asserita non imponibilità delle superfici possedute dalla contribuente.

La sentenza impugnata era carente nell’impianto motivazionale, difettando un vaglio critico rispetto agli elementi versati nel processo a sostegno delle ragioni esposte dall’Ente impositore. Si era, pertanto, in presenza di una motivazione apparente, che aveva omesso di valutare le prove del Comune che aveva dimostrato, con documentazione, che i locali in esame risultavano in realtà dotati di utenze (acqua e luce) come peraltro dichiarato dalla stessa contribuente in sede di denuncia occupazione e come era emerso dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre la sentenza in esame, non si era minimamente pronunziata sull’eccezione preliminare sollevata dal Comune che aveva contestato i motivi nuovi proposti da controparte, con particolare riferimento all’asserita specialità dei rifiuti generati dalla contribuente ed alla presunta mancata assimilazione quantitativa da parte del comune che aveva rilevato la loro inammissibilità e fondatezza (perchè basate sulla produzione di un regolamento TARI 2014, successivo non applicabile alla fattispecie in esame).

2. Nullità della sentenza per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.. – Sulla natura di tassa di scopo della T.A.R.S.U. e sull’imponibilità dei locali condotti dalla società ricorrente, in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti assimilati agli urbani. La sentenza di secondo grado risultava viziata anche sotto un ulteriore profilo, nella parte in cui la C.T.R. di Torino, pur avendo riconosciuto espressamente la natura di “tassa di scopo” propria della T.A.R.S.U. aveva tuttavia ritenuto, in maniera palesemente illogica e contraddittoria che l’immobile posseduto dalla contribuente non potesse essere assoggettato a tassazione nel 2012, in quanto ritenuto non produttivo di rifiuti solidi urbani, se non speciali estranei alla T.A.R.S.U., e, per queste ragioni, non espressivo di una effettiva capacità contributiva in materia di Tassa rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 Cost.. In tal senso, andava ribadito, secondo il ricorrente, che i presupposti per l’imponibilità dei locali a fini TARSU, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, disponeva che la tassa era dovuta “per l’occupazione e la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio era attivato o comunque reso in maniera continuativa nel modi previsti dagli artt. 58 e 59”. La tassa andava quindi corrisposta, anche per i locali non produttivi di rifiuti speciali (tra cui anche quelli destinati ad attività industriale ed artigianale con relativi magazzini), non a fronte di una effettiva produzione di rifiuti, ma a fronte della semplice suscettibilità di produzione dei rifiuti, in relazione al possibile utilizzo degli immobili. La giurisprudenza aveva ribadito che la tassa era dovuta per tutti i locali utilizzabili dai contribuenti a prescindere dalla materiale produzione di rifiuti, salvo quanto previsto dal D.Lgs. citato, art. 62, per le situazioni che legittimavano l’esonero. Tra queste non rientrava la posizione di un magazzino deposito o ricovero, che aveva una funzione operativa generica e come tale non rientrava nella previsione legislativa che legittimava l’esonero.

3. Nullità della sentenza per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). – Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, commi 6 e 11, del D.L. n. 201 del 2011, art. 14, commi 46 e 47, convertito in L. n. 214 del 2011, in rapporto al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e); del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 198, comma 2; nonchè della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 184. Sull’efficacia nell’anno 2012 del provvedimento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, introdotto dal Comune con deliberazione di CC. Del 25 novembre 2008 n. 49, e sulla conseguente tassabilità dei locali condotti dalla società ricorrente.

La sentenza in esame risultava viziata anche sotto un ulteriore profilo, per non avere fornito una corretta lettura della disciplina normativa applicabile nell’anno d’imposta oggetto di causa in materia di tassazione dei rifiuti delle attività produttive, avendo richiamato in motivazione disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, (Codice dell’Ambiente), che non risultavano applicabili nel 2012. Infatti per quanto riguardava l’imponibilità ai fini T.A.R.S.U. delle superfici industriali/produttive in cui venivano generati rifiuti assimilati agli urbani, si ribadiva che tale problematica – per quanto avesse formato oggetto di ripetute modifiche a livello normativo a seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, istitutivo della T.A.R.S.U. – era stata risolta, nell’anno d’imposta oggetto di causa, con la conferma da parte del legislatore della sicura tassabilità di tali superfici. Fatta una disamina dei provvedimenti normativi che si erano succeduti nel tempo, il ricorrente evidenziava come a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 128 del 1998, art. 17, tutti i rifiuti speciali erano risultati assimilabili a quelli urbani, in base a previsione regolamentare, anche se di origine industriale, artigianale, commerciale o connessi a servizi, restando il potere di assimilazione escluso solo per i rifiuti pericolosi. In tal senso aveva operato il Reg. Comunale 25 novembre 2008, n. 49. Non poteva pertanto invocarsi l’esenzione Tarsu in relazione ai depositi condotti dalla contribuente, proprio perchè assimilati agli urbani dal regolamento comunale.

Con riferimento ad altro profilo, sempre di natura normativa, il Comune censurava la sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto per l’anno esaminato 2012, che ai Comuni sarebbe stato impedito di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti formati in aree produttive compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti a fronte dell’applicabilità delle Disp. dettate in materia dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e). Sul punto il ricorrente evidenziava come la contribuente avesse fatto richiamo a detta normativa, per la prima volta, in sede di appello, ma – a prescindere di tale nuova eccezione non rilevata dalla CTR di Torino – precisava che tale imposta era dovuta in quanto in base alla normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11, per consentiva, in mancanza di nuovo regolamento, l’applicazione della normativa vigente.

4. Nullità della sentenza per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 70, in relazione all’art. 2697 c.c., – Sull’onere della prova circa la natura dei rifiuti prodotti e l’effettivo utilizzo dei locali oggetto di causa.

Sotto un ultimo profilo, la sentenza della CTR. di Torino andava riformata anche nella parte in cui aveva considerato i magazzini posseduti dalla contribuente come esenti dalla T.A.R.S.U., in violazione della disciplina sull’obbligo di dichiarazione e sul riparto dell’onere probatorio in materia di agevolazioni ed esenzioni tributarie. Sul punto, si evidenziava, infatti, che, anche ove si fosse considerato l’immobile oggetto di causa come rientrante nelle circostanze esonerative indicate dalla contribuente, non poteva, comunque, non rilevarsi che – come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado – tali circostanze erano soggette all’onere della prova e della preventiva comunicazione della mancata produttività di rifiuti ovvero del loro recupero in un ciclo produttivo proprio o di terzi, che, oltre a dover essere specificato nella denuncia iniziale di occupazione ai fini T.A.R.S.U. (al fine di consentire al Comune di esercitare il proprio potere di controllo), doveva poi essere provato in ogni anno di applicazione dell’imposta da parte dello stesso contribuente. Nel caso in esame, quest’ultima non aveva tuttavia adempiuto a tali obblighi, in quanto nella denuncia di occupazione ai fini della Tassa rifiuti presentata al Comune in data 21.9.2010 la stessa società non aveva indicato l’esistenza di eventuali ipotesi agevolative o di esenzione da considerare sulla superficie ai fini della determinazione dell’imposta.

Va premesso che, secondo l’orientamento di questa Corte, più volte ribadito, può e deve essere applicato il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., (SU n. 9936/2014; Cass. 23531/2016; Cass. 5264/2015; Cass. 12002/2014), il quale – in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ed in armonia con la ratio del nuovo rito camerale – impone di privilegiare l’esame delle questioni che appaiono di più agevole soluzione ed idonee a definire il giudizio.

In tal senso va ritenuto che in forza di tale principio, sia possibile focalizzare l’attenzione esclusivamente nell’esame delle censure meritevoli di accoglimento, se e quando, ovviamente, ritenute sussistenti. In tal senso la censura relativa al quarto motivo deve ritenersi fondata, con assorbimento degli altri.

Il presupposto impositivo della TARSU è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (D.Lgs. cit., art. 62, comma 2). L’art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.

Come più volte chiarito da questa Corte, costituisce onere del contribuente, ove si deduca l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012; Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004). Cass. 19469/2014 e Cass. 10634/2019.

Nella fattispecie, viceversa, la domanda di esenzione della contribuente è stata accolta del tutto apoditticamente, senza sviluppo alcuno delle ragioni di accoglimento e senza che il contribuente abbia indicato nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, “atteso che, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell’occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all’amministrazione l’onere della prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70), un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un’eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale” (Cass. 16235/2015).

Con l’accoglimento del motivo, la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, va respinto l’originario ricorso. Vanno compensate le spese del giudizio di merito, con condanna della soc. contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la soc. contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.600,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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