Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34275 del 23/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34275
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4834/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, (C.F. (OMISSIS)), in persona del
direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura
generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi
uffici, in Roma via dei Portoghesi 12.
– ricorrente –
contro
CAD Centro Assistenza Doganale MATRAS s.r.l., (C.F. (OMISSIS)), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Piero Ballante e Roberto Bragaglia,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma
piazzale Ardigò 42.
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1160/11/2017 della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto, depositata il giorno 15 novembre 2017.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 17 ottobre 2019 dal
Consigliere Giuseppe Fichera.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Paola
Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
per tardività e, in subordine, l’accoglimento parziale dell’unico
motivo di ricorso.
Udito l’avv. Giovanni Palatiello per la ricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
CAD Centro Assistenza Doganale MATRAS s.r.l. (di seguito breviter CAD) impugnò separatamente l’atto di accertamento e rettifica, nonchè quello di irrogazione di sanzioni, entrambi notificati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con i quali talune merci importate dall’estero dalla ricorrente – nella qualità di rappresentante indiretto della società importatrice – erano state riclassificate in sede doganale, stante l’erronea indicazione contenuta nelle relative dichiarazioni doganali.
I ricorsi, previa riunione, vennero integralmente accolti in primo grado e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose quindi appello; la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza depositata il giorno 15 novembre 2017, lo respinse, assumendo che la CAD non poteva essere qualificata come rappresentante indiretto dell’importatrice.
Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso CAD.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo deduce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la violazione del Reg. CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, artt. 4, 5, 64 e 201,(il Codice doganale comunitario), del Reg. CEE del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, art. 76, e del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38, poichè il giudice di merito ha ritenuto erroneamente che CAD fosse rappresentante diretto della società importatrice della merce.
2. Preliminarmente, come eccepito dalla controricorrente, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso in esame per tardività, essendo stato notificato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2.
Invero, è incontroverso che la sentenza impugnata venne notificata, a cura della controricorrente, in data 1 dicembre 2017 presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; poichè il ricorso per cassazione è stato notificato dall’Avvocatura generale dello Stato, a mezzo di posta elettronica certificata, in data 31 gennaio 2018 (si veda la ricevuta di spedizione in atti), non vi è da dubitare della tardività del ricorso che ci occupa.
3. Le spese seguono la soccombenza; essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 29/01/2016, n. 17789).
4. Va rigettata, infine, l’istanza avanzata dalla controricorrente del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex art. 52, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 3, comma 2, lett. c), n. 1), atteso che CAD neppure indica quali siano i “motivi legittimi” che giustificherebbero l’adozione del provvedimento invocato, nè i dati personali riguardano una persona offesa da atti di violenza sessuale, ovvero minori o comunque parti di procedimenti in materia di rapporti di famiglia o di stato delle persone ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019