Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34274 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 23/12/2019), n.34274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su: ricorso 6934-2013 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA

216-220, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TOTARELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO MUSITELLI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 07/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per La ricorrente l’Avvocato TOTARELLI per delega dell’Avvocato

MUSITELLI che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Esatri spa notificava a A.C. una cartella esattoriale per l’importo di lire 14.370.358 relativa a tributi non versati nell’anno di imposta 1996.

A seguito del mancato pagamento della cartella, l’agente della riscossione iscriveva ipoteca, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sulla quota di proprietà di tre beni immobili facenti parte di un fondo patrimoniale costituito con il coniuge.

Contro l’iscrizione di ipoteca A.C. proponeva ricorso assumendo che i beni facenti parte del fondo patrimoniale non erano passibili di esecuzione forzata a norma dell’art. 170 c.c., e pertanto su di essi non poteva essere iscritta l’ipoteca funzionale al pignoramento. L’adita Commissione tributaria provinciale di Lecco rigettava il ricorso con sentenza n. 59 del 2011, osservando che “la disponibilità economica aggiuntiva rinveniente alla ricorrente dal mancato pagamento dei tributi è stata da costei utilizzata per attendere ai bisogni della famiglia”; inoltre l’iscrizione di ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non era necessariamente finalizzata alla espropriazione forzata ma poteva avere (come nel caso concreto) una semplice conservativa e di garanzia.

La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza n. 112 del 7.9.2012, sul rilievo della totale autonomia della iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, costituente semplice “provvedimento amministrativo di autotutela conservativa ” rispetto alla impignorabilità dei beni facenti parti del fondo patrimoniale stabilita (a determinate condizioni) dall’art. 170 c.p.c..

Contro la sentenza di appello A.C. propone ricorso per cassazione denunciando “Violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c., e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, (art. 360 c.p.c., n. 3),” in quanto la C.T.R. non ha considerato che l’iscrizione ipotecaria è inscindibile dalla esecuzione forzata e che i debiti tributari sono istituzionalmente estranei al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Equitalia resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. (Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016; conforme Sez. 5-6 n. 8881 del 2018). Pertanto il motivo di ricorso risulta infondato allorchè sostiene che i debiti erariali sono, per loro natura, estranei al soddisfacimento dei bisogni familiari. Al contrario, questa Corte ha affermato che, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015).

Le valutazioni attinenti alla effettiva sussistenza del nesso tra contrazione di debiti tributari ed esigenze familiari costituiscono apprezzamenti di merito sottratti all’esame del giudice di legittimità.

Spese regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore di Equitalia Nord spa che liquida in Euro 6.700, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, comma 1-bis, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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