Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34272 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17305-2018 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE

ALDO CATACCHIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3052/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FEICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Bari, a conferma della pronuncia del locale Tribunale ha rigettato il ricorso di O.A., rivolta a sentir accertare il proprio diritto a beneficiare dell’assegno d’invalidità civile, per superamento del massimale di reddito fissato dalla legge; ha accertato che l’appellante, pur in possesso del requisito sanitario richiesto dalla legge, non possedeva il requisito socio-economico per poterne beneficiare, così come provato dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alla situazione reddituale della richiedente a far data dal 2010;

la cassazione della sentenza è domandata da O.A. sulla base di un unico motivo; l’Inps si è costituito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 e 13, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies (conv. in L. 29 febbraio 1980, n. 33), così come modificato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, Comma 5 (conv. in L. 09 agosto 2013, n. 99); lamenta che la Corte d’appello, a causa di una errata disamina degli atti, avrebbe ritenuto che l’odierna ricorrente mancasse del requisito reddituale, là dove i redditi dichiarati si riferivano alla posizione patrimoniale dell’intero nucleo familiare dell’invalida e non alla sua personale posizione reddituale;

la censura non merita accoglimento;

a fronte di una statuizione da parte del Giudice dell’appello d’inidoneità del reddito a concretizzare il requisito di legge per beneficiare dell’assegno d’invalidità civile senza, peraltro, alcuna precisazione in merito alla natura personale o familiare dello stesso, il ricorrente, per non incorrere in una pronuncia di inammissibilità, avrebbe dovuto, in conformità ai principi di specificità e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, e all’art. 369 c.p.c., n. 6, trascrivere o produrre la certificazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alla propria situazione reddituale a far data dall’anno 2010, ovvero localizzarla, in modo tale da consentire la verifica dell’affermazione relativa alla sussistenza del requisito su cui è fondata la doglianza;

in continuità con quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità per la dichiarazione di esonero resa dalla ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., di cui dà conto la sentenza d’appello;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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