Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3427 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3427 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 2366-2008 proposto da:
FRISENDA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10, presso lo studio
dell’avvocato MONTE PAOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SCOLA ATTILIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CANDIGLIOTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA, V.LE XXI APRILE 11 ST.ROMANO-PANN, presso lo
studio dell’avvocato MORRONE CORRADO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MORRONE LUIGI giusta delega in

1

Data pubblicazione: 14/02/2014

atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 609/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 03/07/2007 R.G.N.
1273/2002;

udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato MARIA GRAZIA SCOLA per delega;
udito l’Avvocato LUIGI MORRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Giuseppe Candigliota conveniva in giudizio, davanti al
Tribunale di Crotone, il notaio Mario Frisenda, chiedendo il
risarcimento dei danni conseguenti alla levata, da parte del
professionista, di un protesto cambiario relativo ad una

tale atto alla Camera di commercio di Catanzaro, vicenda che
gli aveva provocato un danno ingiusto per lesione della sua
reputazione.
Costituitosi in giudizio, il Frisenda ammetteva l’erroneità
dell’avvenuta pubblicazione, sostenendo di avere provveduto
alla tempestiva cancellazione e rettifica dell’atto di
protesto, e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza del 22 ottobre 2001, rigettava
la domanda, compensando le spese di giudizio.
2.

Il Candigliota proponeva impugnazione e la Corte

d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3 luglio 2007, in
riforma di quella di primo grado, accoglieva la domanda
dell’appellante e condannava il notaio Frisenda al pagamento
della somma – liquidata in via equitativa – di euro 10.000 a
titolo di risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle
spese del doppio grado di giudizio.
Osservava la Corte territoriale che il giudice di primo
grado, pur avendo ritenuto sussistenti tutte le condizioni per
il riconoscimento del diritto del Candigliota al risarcimento
dei danni e pur avendo correttamente precisato trattarsi di
3

cambiale tratta di lire 190.000, nonché alla trasmissione di

danno non esattamente determinabile, aveva poi rigettato la
domanda per non avere l’attore fornito alcun elemento «idoneo a
orientare la liquidazione».
Nella specie, al contrario, l’erronea pubblicazione del
protesto, ammessa dal notaio convenuto in giudizio, non aveva

commerciale, ma si era tradotta in una «più complessa vicenda,
di indubitabile discredito personale che ha determinato una
lesione della reputazione del protestato e pertanto un danno da
ritenere in re iposa». Sicché non appariva corretta la decisione
di non liquet assunta dal Tribunale, dovendosi procedere ad una
liquidazione del danno in via equitativa; la quale, in
considerazione della limitata durata della pubblicazione del
protesto, poteva essere contenuta nella somma sopra indicata.
3.

Avverso la sentenza della Corte calabrese propone

ricorso Mario Frisenda, con atto affidato a quattro motivi.
Resiste il Candigliota con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per ragioni di economia processuale si ritiene opportuno
procedere alla trattazione unitaria del primo e del terzo
motivo di ricorso, che pongono problemi fra loro connessi.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043,
2056 e 2697 cod. civ., oltre a insufficienza della motivazione
circa un fatto decisivo.
4

soltanto leso l’immagine del Candigliota da un punto di vista

Rileva il ricorrente che la giurisprudenza di questa Corte
ha riconosciuto in più occasioni che, in tema di protesti
cambiari, l’illegittimità della levata del protesto non
costituisce, di per sé, prova del danno conseguente alla
lesione della reputazione commerciale del soggetto protestato.

deposizioni testimoniali, che il Candigliota non aveva fornito
prova adeguata dell’esistenza del danno, sicché veniva a
mancare il presupposto stesso della risarcibilità. Il danno,
infatti, potrebbe ritenersi

in re ipsa

solo in presenza di

un’accertata dimostrazione della lesione della reputazione
personale.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., oltre
a omessa, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto
decisivo della controversia.
Rileva il Frisenda che è pacifico che la liquidazione del
danno possa avvenire in via equitativa, ove sia impossibile la
prova del medesimo nel suo preciso ammontare. Ciò non toglie,
però, che il giudice di merito sia tenuto a dare conto del
processo logico che ha seguito per giungere ad una certa
determinazione; la Corte d’appello, invece, si sarebbe limitata
a fare riferimento alla breve durata del protesto, senza dare
conto delle ragioni della sussistenza di un danno alla

5

Nel caso in esame risultava dagli atti di causa, tra i quali le

reputazione commerciale del Candigliota e senza specificare i
fattori costitutivi del risarcimento così come liquidato.
4. I motivi sono privi di fondamento.
Osserva la Corte che nella presente vicenda sono pacifiche
alcune circostanze, ossia che il notaio Frisenda elevò il

grado, di aver commesso un errore, tanto da provvedere poi alla
cancellazione del protesto, con conseguente pubblicazione
dell’atto di rettifica. Allo stesso modo è fuori discussione per espressa indicazione contenuta nella sentenza impugnata che la pronuncia di primo grado, dopo aver riconosciuto la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni per affermare il
diritto del Candigliota al risarcimento del danno, è pervenuta,
invece, al rigetto della domanda sul rilievo per cui il danno
non era «esattamente quantificabile nel suo ammontare e quindi
risarcibile in via equitativa».
La sentenza di primo grado non era stata impugnata dal
notaio, vincitore in quella sede, neppure in via incidentale o
condizionata, il che rendeva ormai non più discutibile, siccome
sostanzialmente coperta dal giudicato, la questione circa
l’esistenza delle condizioni

astratte per il risarcimento del

danno; sicché l’unico problema che si poneva era quello di
procedere alla liquidazione dello stesso.
Sulla base di tali premesse, è evidente che in questa sede
non si tratta di stabilire se l’illegittima levata del protesto
determini un danno di per sé – come hanno stabilito alcune
6

protesto cambiario e che ammise, fin dal giudizio di primo

pronunce (sentenze 5 novembre 1998, n. 11103, 28 giugno 2006,
n. 14977) – ovvero se il protestato sia tenuto a dimostrare in
concreto la sussistenza di una lesione patrimoniale risarcibile
(sentenze 3 aprile 2001, n. 4881, 25 marzo 2009, n. 7211, e 16
febbraio 2012, n. 2226). È invece necessario stabilire se,

risarcimento, sia conforme a diritto la sentenza di merito che,
in assenza di un preciso elemento idoneo ad orientare la
liquidazione, abbia utilizzato lo strumento della liquidazione
in via equitativa.
Ritiene questa Corte che,

nella

specie,

la Corte

territoriale abbia fatto buon uso dell’art. 1226 cod. civ.,
proprio perché, dovendosi considerare pacifica l’esistenza del
diritto al risarcimento, il rigetto della domanda si sarebbe
tradotto, come ha osservato la sentenza in esame, in una sorta
di inaccettabile non liquet.

Come è stato più volte affermato

da questa Corte, infatti, il potere di liquidare il danno in
via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di
cui all’art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità
della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto
caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od
integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il
mancato accertamento della prova della responsabilità del
debitore o la mancata individuazione della prova del danno
7

dando per pacifico che sussistevano le condizioni per il

nella sua esistenza. In tali casi, non è, invero, consentita al
giudice del merito una decisione di

non liquet,

risolvendosi

tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già
definitivamente accertato in termini di esistenza di una
condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente

ultimo, la sentenza 12 ottobre 2011, n. 20990).
Non può essere trascurato, del resto, che nell’attuale
regime di mercato che si fonda, in via principale, sul credito,
la levata di un protesto crea un’inevitabile lesione
dell’immagine del soggetto protestato, proprio perché è del
tutto lecito attendersi, in un caso del genere, una maggiore
difficoltà di accesso al credito; il che si traduce o in una
negazione o riduzione di futuri prestiti o ,

specularmente,

nella richiesta immediata di esazione di crediti magari neppure
scaduti. Calcolando che, nel caso di specie, si trattava di una
realtà economica di non particolare grandezza ed importanza cioè quella della Provincia di Catanzaro – è conforme a diritto
la scelta della Corte territoriale di accedere ad una
liquidazione equitativa limitata entro una soglia risarcitoria
contenuta.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso, pertanto, sono
rigettati.
5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa,
contraddittoria e illogica motivazione.
8

legittimità della relativa richiesta risarcitoria (così, da

Si rileva, richiamando la giurisprudenza di questa Corte,
che la levata del protesto cambiario, ove sia stata seguita da
una pronta ed efficace rettifica, esclude l’esistenza del
danno; nella specie, quindi, la sentenza impugnata sarebbe
viziata perché la Corte d’appello non avrebbe dato conto delle

di una rettifica della pubblicazione.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, oltre a non contenere la formulazione del
necessario momento di sintesi nel quale esplicitare la censura
di vizio di motivazione – trattandosi di ricorso soggetto,
ratione temporis,

al regime dell’art. 366-bis cod. proc. civ. –

si risolve, comunque, in una sollecitazione di questa Corte ad
un nuovo e non consentito esame del merito, chiedendo una gjL
diversa valutazione delle prove esistenti.
6. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2056 e
2697 cod. civ., oltre a insufficienza della motivazione circa
un fatto decisivo della controversia.
La Corte d’appello,

infatti,

sarebbe incorsa nelle

lamentate violazioni perché non avrebbe dato conto in alcun
modo dell’esistenza del nesso di causalità tra il fatto (levata
del protesto) e le asserite conseguenze dannose a carico
dell’originario attore. Nel comportamento del Candigliota,
invece, sarebbero ravvisabili ragioni di concorso di colpa ai
9

ragioni per le quali ha pronunciato la condanna pur in presenza

sensi dell’art. 1227 cod. civ., non essendosi il medesimo
prontamente attivato per recuperare la stima di cui era
circondato nel proprio ambiente professionale.
6.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo
fondamento.

motivazione in ordine al nesso di causalità riguardo alla quale
valgono le considerazioni già fatte a proposito del primo e del
terzo motivo. Quanto alla violazione di legge, la censura pone,
in sostanza, una questione nuova a questa Corte, addirittura
osservando che il Candigliota sarebbe colposamente
responsabile, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., per non
essersi attivato per recuperare la stima di cui godeva nel suo
ambiente commerciale prima della levata del protesto. Il che,
fra l’altro, è anche in contraddizione con quanto posto a
fondamento dei motivi precedenti di ricorso, volti a dimostrare
la completa assenza di un danno risarcibile.
7. In conclusione, il ricorso è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, attesa la tardività
della notifica del controricorso da parte del Candigliota.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma,

nella camera di consiglio della Terza

Sezione Civile, il 13 dicembre 2013.
Il Consigliere otensore

Io

Da un lato, infatti, esso prospetta una censura di vizio di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Si attesta la registrazione presso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA