Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3427 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3427 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 8803-2015 proposto da:
MORETTI ALESSANDRO, MENEGUZZI DARIA, MORETTI FABIO,
PUNZI DANIELA MARIA, PUNZI QUIRICO, PUNZI ANTONELLA,
MORETTI GINEVRA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DI VEROLI MANLIO 2, presso lo studio dell’avvocato
RUGGERO MARIA GENTILE, rappresentati e difesi
dall’avvocato PAOLO MACCHION giusta procura speciale
del Dott. Notaio ELISABETTA ROTTA GENTILE in RIVOLTA
2017

D’ADDA il 27/6/2017 rep. n. 104163;
– ricorrenti –

2583
contro

GARDONI SRL;
– intimata –

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Data pubblicazione: 13/02/2018

Nonché da:
GARDONI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore Dr. GARDONI ALBERTO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA AREZZO 38,

presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO MESSINA, che la rappresenta e difende

speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale contro

PUNZI QUIRICO, PUNZI DANIELA MARIA, PUNZI ANTONELLA,
MORETTI GINEVRA, MORETTI FABIO, MORETTI ALESSANDRO,
MENEGUZZI DARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 157/2014 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 03/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI;

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unitamente all’avvocato TULLIO CASTELLI giusta procura

Rilevato che, con sentenza resa in data 3/2/2014, la Corte

d’appello di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dalla Gardoni s.r.I., e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la
domanda con la quale Daniela Punzi e Fabio Moretti, in proprio e quali
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli Ginevra e Alessandro
Moretti, Quirico Punzi, Daria Meneguzzi e Antonella Punzi, hanno in-

propagazione delle immissioni acustiche intollerabili provocate dal relativo opificio per la produzione di prefabbricati (posto nei pressi
dell’abitazione degli originari attori), oltre al risarcimento dei danni;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come l’immobile degli attori avesse acquisito, nel tempo, la
propria destinazione urbanistica di tipo residenziale in contrasto con
le caratteristiche previste dal piano regolatore della zona, nella specie
destinata ad attività artigianali;
che, tenuto conto di tale illegittimo mutamento di destinazione
dell’immobile degli attori (che, in sede amministrativa, l’autorità comunale aveva ritenuto di non rilevare, in considerazione della carenza
di un concreto interesse pubblico all’annullamento della licenza già rilasciata), nonché della priorità temporale dello svolgimento in loco
dell’attività artigianale da parte della società Gardoni s.r.I., la corte
d’appello ha escluso che, ai sensi dell’art. 844 c.c., le immissioni acustiche prodotte dall’opificio della società originariamente convenuta
(seppure di entità concretamente accertata come superiore ai limiti di
normale tollerabilità) assumessero un effettivo carattere illecito;
che, avverso la sentenza d’appello, Daniela Punzi, Fabio Moretti,
Ginevra Moretti, Alessandro Moretti, Quirico Punzi, Daria Meneguzzi e
Antonella Punzi, propongono ricorso per cassazione sulla base di due
motivi d’impugnazione;

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vocato la condanna della Gardoni s.r.l. all’immediata cessazione della

che la Gardoni s.r.l. resiste con controricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale affidato a un unico motivo di censura;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato

che,

preliminarmente, dev’essere disattesa

l’eccezione sollevata dalla società controricorrente in ordine al suppo-

dell’impugnazione proposta dai ricorrenti principali;
che, infatti, costituisce insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale il mandato apposto in
calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso,
sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di
legittimità, ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito (cfr., ex plurimis, Sez. 6 – 2, Sentenza n. 18468 del 01/09/2014, Rv. 632042 –

01);
che, pertanto, la procura che appare in calce all’odierno ricorso
appare del tutto idonea a integrare gli estremi della procura speciale
richiesta dall’art. 365 c.p.c. in forza degli indici così richiamati;
che, nel merito, con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 844, 2043 e 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 co. 1
e 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condotto il
giudizio relativo alla disciplina delle immissioni ai sensi dell’art. 844
c.c., con particolare riguardo alla comparazione tra le opposte esigenze della proprietà e della produzione, avendo erroneamente affermato
la prevalenza delle ragioni della produzione nonostante l’avvenuto
pacifico accertamento del superamento dei livelli di tollerabilità delle
immissioni acustiche propagate dall’opificio della società avversaria:
circostanza tale da escludere la giustificazione di alcun bilanciamento

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sto difetto della procura speciale posta a fondamento

tra le ragioni della produzione e quelle concernenti la tutela della salute;
che il motivo è infondato;
che,

al

riguardo,

il

osserva

Collegio

come,

secondo

l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio
condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità), in

destinata alla risoluzione di conflitti di interesse tra usi diversi di unità
immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità (e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l’elevazione della soglia di tollerabilità), sempre che non venga
in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in
quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita (Sez. 1,
Sentenza n. 14180 del 12/07/2016, Rv. 640503 – 01);
che tale principio deve ritenersi applicabile pur quando emerga
l’eventuale illegittimità, sul piano amministrativo, dell’insediamento
immobiliare che subisce le immissioni intollerabili, attesa la limitata
rilevanza di tale illegittimità all’ambito dei rapporti tra il singolo e la
pubblica amministrazione, senza alcuna incidenza sui limiti di liceità
delle attività dei privati nei relativi rapporti diretti;
che, nel caso di specie, peraltro, la corte territoriale, dopo aver
positivamente attestato l’effettivo astratto superamento dei livelli di
normale

tollerabilità delle immissioni rumorose provenienti

dall’opificio della società resistente, ha di seguito proceduto alla costruzione del giudizio di bilanciamento tra le esigenze delle attività
produttive e di quelle della proprietà residenziale, al fine di approssimare il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni in esame alle specifiche circostanze del caso concreto, giungendo al riconoscimento della
prevalenza delle prime sulla base di un giudizio di merito comparativo

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tema di immissioni acustiche, l’art. 844 c.c. detti una regola specifica

coerente al disposto di cui all’art. 844 c.c., con la conseguente esclusione dell’effettivo carattere illecito delle ridette immissioni;
che nel provvedere a tale bilanciamento, la corte territoriale ha
quindi espressamente specificato come nessun concreto pregiudizio
alla salute degli attori fosse emerso come conseguenza delle immissioni accertate, non potendo, l’esposizione ad immissione acustiche

un danno alla salute, ed avendo il giudice di primo grado espressamente attestato l’inesistenza di alcun danno di tale natura a carico
degli attori come conseguenza delle ridette immissioni;
che, pertanto, deve ritenersi che la decisione impugnata non sia
nessuna in alcuna violazione o falsa applicazione delle norme di legge
in questa sede richiamate dai ricorrenti;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente affermato la priorità temporale dell’attività produttiva della società resistente, rispetto alla destinazione residenziale
dell’immobile degli attori, dovendo collocarsi quest’ultima al 1966,
laddove gli insediamenti industriali in loco erano stati realizzati successivamente, a seguito di un mutamento della qualificazione urbanistica della zona avvenuto nel 1969, allorché la stessa fu destinata ad
attività artigianale con possibilità di realizzazione di sole abitazione
per addetti;
che la censura è inammissibile;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che,
in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di
ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare
specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del
documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di me-

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superiori al normale livello di tollerabilità, costituire di per sé prova di

rito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice
di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi,
delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso
per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’art. 366,
n. 6, c.p.c.), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla
base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consen-

del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);
che, sul punto è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli
artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., hanno ribadito come,
nel denunciare eventuali omissioni rilevabili dalla motivazione della
sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui
esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso
risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando
che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,
Rv. 629831);
che nella violazione dei principi sin qui rassegnati devono ritenersi
incorsi i ricorrenti principali con il motivo d’impugnazione in esame,
atteso che, nel dolersi dell’erronea affermazione della priorità temporale dell’attività produttiva della società resistente, rispetto alla destinazione residenziale dell’immobile degli attori, hanno tuttavia omesso
di fornire alcuna indicazione circa i documenti (e il relativo contenuto)
in forza dei quali la corte territoriale avrebbe errato nello stabilire i ridetti termini di priorità, con ciò precludendo a questa Corte la possibi-

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tito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915

lità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di
giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
che, peraltro, varrà in ogni caso rilevare l’inammissibilità della
censura in esame là dove si traduca in una proposta reinterpretazione
nel merito degli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio fuori
dai limiti posti dall’art. 360 n. 5 c.p.c., che conferisce rilevanza uni-

nella specie neppure implicitamente dedotto;
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale (condizionato
all’accoglimento del ricorso principale), la Gardoni s.r.l. censura la
sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 844 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale omesso di tener conto
che l’illegittimità della situazione giuridica degli attori (in relazione
all’abusiva modificazione della destinazione urbanistica del proprio
immobile) escludeva di per sé la tutela di cui all’art. 844 c.c., e per
avere altresì ritenuto corrette le indagini svolte in sede tecnica nel
corso del giudizio di merito senza che fossero compiutamente esaminate le contestazioni (analiticamente richiamate nel ricorso incidentale) rivolte dalla società appellante nei confronti della consulenza tecnica d’ufficio;
che sul ricorso incidentale non vi è luogo a provvedere, non essendosi verificata l’apposta condizione dell’accoglimento del ricorso
principale;
che, pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione sollevati dai ricorrenti principali, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso
principale, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in
favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio
di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre alla

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camente all’ipotesi dell’omesso esame di fatti decisivi controversi,

condanna al pagamento del doppio contributo ai sensi dell’art.13
comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudi-

rie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli
accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione del 18/12/2017.

zio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00, oltre alle spese forfetta-

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