Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3427 del 12/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3584/2014 R.G. proposto da:
RE.I.M. S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso
D’Aquino n. 80, presso lo Studio dell’Avv. Grassi Severino,
rappresentata e difesa dall’Avv. Maglio Rosario, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 243/15/13, depositata il 13 giugno 2013.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 dicembre
2019 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
1. che la Regionale della Campania confermava la prima decisione che aveva rigettato il ricorso promosso da RE.I.M. S.r.l. avverso un avviso di accertamento fondato su studio di settore, avviso con il quale l’Amministrazione recuperava un maggior imponibile ai fini IVA IRAP 2004;
2. che la contribuente ricorreva per quattro motivi, ai quali l’ufficio resisteva con controricorso;
3. che con memoria la contribuente provvedeva a comunicare di aver manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata disciplinata dal D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 6 conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016 n. 225, assumendo l’impegno di rinunciare al giudizio e che come da allegata documentazione il pagamento della rateizzazione concessa era ancora in corso;
4. che attesa la rinuncia, atteso che il pagamento non è completato, il giudizio deve essere dichiarato estinto e le spese compensate (Cass. sez. VI n. 24083 del 2018; Cass. sez. VI, 07/11/2018, n. 28311 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020