Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3427 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1145-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 35,

presso lo studio dell’avvocato LUCA PIFERI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANNA MARIA BRUNI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3041/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 21/04/2015 e depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 21 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza n. 246/37/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA ed altro 2004. La CFR osservava in particolare che doveva attribuirsi efficacia preclusiva e vincolante alla sentenza – passata in giudicato – emessa nel processo avente ad oggetto l’accertamento del reddito societario della P. Auto snc, essendo l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente derivato da tale accertamento pregiudiziale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il P. deducendo un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto – nella sostanza – il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia dei giudici di merito in ordine ai motivi del ricorso introduttivo del giudizio, con particolare riguardo alla applicazione del “regime del margine” rispetto alle operazioni IVA della società partecipata.

La censura, ai limiti della inammissibilità per difetto di specificità, è comunque infondata.

E’ infatti principio da ritenersi pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudicato “esterno” intervenuto sull’accertamento del reddito societario in diverso giudizio, al quale abbia comunque partecipato il socio, ha effetto vincolante nel giudizio, quale il presente, che ha ad oggetto il reddito di partecipazione derivato “per trasparenza” (tra le molte, da ultimo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22942 del 10/11/2015).

La sentenza si conforma a tale principio ed è dunque immune da qualsivoglia censura.

Peraltro, come rilevato dalla ricorrente, trattandosi del reddito di partecipazione e non d’altro, i riferimenti al regime IVA applicabile alle transazioni societarie non è pertinente.

Il ricorso va dunque respinto.

ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.000 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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