Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34267 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. un., 23/12/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 23/12/2019), n.34267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34285/2018 per conflitto negativo di giurisdizione

proposto d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con ordinanza n.

6751/2018 depositata il 21/11/2018 nella causa tra: ISTITUTO

AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2019 dal Consigliere ANDREA SCALDAFERRI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

STEFANO VISONA’, il quale conclude affinchè la Corte accolga il

ricorso e dichiari la giurisdizione dell’autorità giudiziaria

ordinaria.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, dinanzi al quale era stata riassunta – dopo che il Tribunale ordinario di Napoli, con sentenza n. 1345/2012, aveva declinato la giurisdizione – la causa instaurata dall’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Napoli nei confronti del Comune di Frattamaggiore per ottenere la dichiarazione di nullità di una convenzione, stipulata nel 2003 dalle parti, di assegnazione in diritto di superficie di area (poi risultata) illegittimamente utilizzata per un insediamento residenziale di edilizia economica e popolare nonchè per ottenere la condanna del Comune stesso a pagare allo I.A.C.P., in tutto o in parte, quanto dall’Istituto versato ai terzi i cui fondi erano risultati illegittimamente trasformati, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ex art. 11, comma 3, c.p.a. con riguardo alla seconda domanda, avente ad oggetto il risarcimento dei danni;

– con tale seconda domanda lo I.A.C.P., cui una sentenza del Tribunale di Napoli ed altra della Corte d’appello di Napoli (entrambe passate in giudicato) avevano posto a carico, in solido con il Comune di Frattamaggiore, l’obbligo di risarcire i danni da irreversibile trasformazione del suolo in favore dei proprietari di aree oggetto della occupazione illecita, ha esercitato l’azione di regresso nei confronti del debitore solidale per il rimborso di quanto (secondo le conclusioni gradatamente prospettate) risultante a carico di quest’ultimo delle somme pagate, a seguito di atti di transazione, da esso Istituto ai terzi che avevano agito in via esecutiva nei suoi soli confronti;

– con la prima domanda, diretta alla declaratoria di nullità della convenzione del 2003 “per inesistenza assoluta dei suoi presupposti”, lo I.A.C.P. ha invece inteso superare il rilievo, espresso in una nota del Comune per resistere alla richiesta stragiudiziale di rimborso, secondo cui, “ancorchè la solidarietà passiva gravi entrambi gli enti”, l’Istituto “era tenuto comunque a rifondere il Comune ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, e dell’art. 7 della convenzione n. 63 del 2003”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– con la sentenza di declinatoria della giurisdizione sulla intera controversia, il Tribunale di Napoli ha basato tale statuizione sul rilievo secondo cui si tratta di controversia afferente a convenzione stipulata L. n. 865 del 1971, ex art. 35, da ricomprendere nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, e succ. modifiche in quanto comunque attinente all’esercizio di funzioni pubblicistiche relative ad una specifico uso del territorio;

– con l’ordinanza in esame, il T.A.R., confermata la sussunzione nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. (art. 133, comma 1, lett. a o b, c.p.a.) della domanda di nullità della convenzione, ha invece ritenuto diversamente con riguardo alla seconda domanda, stante la diversità della causa petendi;

RITENUTO CHE:

– rettamente la ordinanza del T.A.R. ha fatto riferimento al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa e da questa Corte (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 9534/13), secondo cui, salve deroghe normative espresse, vige nell’ordinamento processuale il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione: le due domande cumulativamente proposte in origine davanti al giudice ordinario e riproposte al giudice amministrativo in sede di riassunzione debbono dunque essere considerate separatamente, ex art. 32 c.p.a., con riguardo alla giurisdizione;

– ciò posto, la domanda di rimborso va qualificata come domanda di regresso ex art. 1299 c.c., e art. 2055 c.c., comma 2, che trova il suo titolo, non già nella convenzione L. n. 865/1071, ex art. 35, bensì nelle due sentenze sopra ricordate del giudice ordinario che hanno accertato la responsabilità risarcitoria solidale dello I.A.C.P. e del Comune;

– ne deriva l’applicabilità nella specie del principio, più volte affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo cui “verificatasi l’occupazione appropriativa nell’ambito di un’espropriazione finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari, rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia relativa all’azione di regresso che un Comune, dopo la definizione transattiva con i proprietari interessati, eserciti nei confronti dell’I.A.C.P., delegato solo alla realizzazione dell’opera, non venendo direttamente in considerazione il rapporto tra amministrazione danneggiante e proprietario del fondo e, quindi, l’esercizio di un pubblico potere, bensì il diverso rapporto interno tra l’ente e l’istituto, nei cui confronti il primo accampa un preteso diritto di credito, adducendone a fondamento non l’esistenza di un atto illecito, ma l’effettuato pagamento integrale di un debito altrui, o comunque riconducibile ad un’ipotesi di responsabilità solidale” (cfr. Cass. S.U. n. 24885/08);

– deve pertanto ritenersi, in conformità con le conclusioni del P.M., spettante alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di rimborso;

non si provvede sulle spese di questo giudizio, in difetto di difese delle parti (cfr.Cass.S.U.n. 23143/18).

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rimborso proposta dallo I.A.C.P. della Provincia di Napoli nei confronti del Comune di Frattamaggiore.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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