Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34266 del 21/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 21/12/2019), n.34266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10405-2017 proposto da:

B.A., D.E., B.L.A., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato

BIAGIO BERTOLONE, che ii rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona d Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

è contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE VALLE D’AOSTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/2016 della COMM. TRIB. REG. di AOSTA,

depositata il 25/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. D.E., B.L.A. e B.A. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della prima sezione della commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, in data 25 ottobre 2016, n. 33, con la quale sono stati ritenuti legittimi gli avvisi di accatastamento emessi dall’Agenzia delle Entrate in rettifica della rendita proposta da essi ricorrenti, a mezzo di procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, (cd. procedura DOCFA), riguardo ad un immobile censito in categoria D/2 e identificato catastalmente con diversi identificativi intestati in modo diverso ai ricorrenti;

2. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentato che la commissione tributaria regionale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione per cui uno degli avvisi de quibus, recante il n. (OMISSIS), notificato a D.E., non indicava “le norme applicate nè l’informativa circa la motivazione dell’atto ed il relativo contenuto”;

2. il motivo è infondato posto che la commissione tributaria regionale ha espressamente ritenuto motivati, nel rispetto della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, tutti gli avvisi impugnati, nessuno escluso;

3. con il secondo motivo di ricorso, viene lamentato che la commissione tributaria regionale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione per cui l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c.;

4. il motivo è infondato in quanto la commissione tributaria regionale, giudicando sul merito dell’appello, ha implicitamente pronunciato (in senso positivo) sulla relativa specificità e ammissibilità, le quali, peraltro, dovendo essere valutate in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., non sono revocabili in dubbio qualora (come, per quanto emerge dalle pagine 10-14 del ricorso stesso, nel caso di specie) l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass., ordinanza 24641 del 5/10/2018);

5. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 7, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per avere la commissione tributaria regionale respinto l’eccezione di illegittimità degli avvisi impugnati perchè redatti in difetto di preventivo sopralluogo da considerarsi imprescindibile per la stima di un immobile a destinazione speciale, ritenendo, in termini generali ed astratti, il sopralluogo non necessario ed affermando che, in concreto, l’ufficio aveva eseguito un sopralluogo esterno in data 26 giugno 2013 e, “in fase di ulteriore verifica”, un sopralluogo interno in data 4 dicembre 2013, laddove invece – viene sostenuto dai ricorrenti – il primo dei suddetti sopralluoghi non era in realtà mai stato effettuato e il secondo era stato effettuato dopo che gli avvisi erano stati impugnati;

6. in merito al motivo in esame si osserva che quanto ritenuto dalla commissione regionale in termini generali ed astratti trova pieno riscontro nella lettera della legge, siccome da questa Corte già evidenziato (v. Cass. n. 8529 del 27/03/2019: “In tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso”). Nella sua articolazione iniziale il motivo in esame è pertanto infondato. Ogni considerazione riguardo all’ulteriore articolazione resta assorbita;

7. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che gli avvisi fossero motivati in modo congruo tramite l’allegazione della relativa stima e il richiamo alle caratteristiche dell’immobile descritte nel DOCFA sebbene l’ufficio non si fosse limitato ad una diversa valorizzazione dei dati indicati nel DOCFA ma avesse “inciso in modo arbitrario anche sulle destinazioni e metrature senza fornire alcuna debita giustificazione del proprio operato”;

8. il motivo è inammissibile in quanto tendente a veicolare, dietro il denunciato vizio di violazione di legge, una richiesta di rilettura nel merito, non possibile in questa sede di legittimità, dei fatti di causa e segnatamente un confronto tra le risultanze del docfa e le “variazioni operate dell’ufficio” per di più, le une e le altre, neppure trascritte ma solo ricapitolate in un “prospetto” di sintesi di cui a pagina 19 del ricorso per cassazione;

9. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato;

10. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

11. ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis;

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2600,00, oltre spese prenotare a debito; ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2019

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