Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34265 del 21/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 21/12/2019), n.34265
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28369-2013 proposto da:
ROSAFIN SAS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUINTINO SELLA 23,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANCRINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARCO FRANCESCON;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), AGENZIA
DELLE ENTRATE;
– intimati –
Nonchè da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
ROSAFIN SAS, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 73/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 22/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
Fatto
RITENUTO
CHE:
Con avviso di liquidazione notificato in data 19.2.2009 l’Agenzia delle Entrate richiedeva alla Rosafin s.a.s. l’imposta di registro in relazione alla sentenza n. 2132/07 emessa dal Tribunale di Venezia dichiarativa dell’usucapione, a favore della società, di un immobile sito nel comune di (OMISSIS), già oggetto di contratto di compravendita stipulato, peraltro, da altro soggetto e poi confluito nel patrimonio della Rosafin s.a.s.
In data 18.4.2009 la società presentava istanza di accertamento con adesione L. n. 218 del 1997, ex art. 12, istanza che l’Ufficio rigettava in data 29.5.2009.
Avverso l’avviso di liquidazione ed il provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento con adesione proponeva ricorso la Rosafin s.a.s..
La CTP di Venezia, con sentenza in data 3.9.2010, accoglieva il ricorso ritenendo che fosse applicabile l’imposta di registro in misura fissa.
Proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate nonchè appello incidentale da parte della contribuente, la CTR del Veneto, con sentenza del 22.10.2012, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando la legittimità dell’avviso di liquidazione.
Avverso detta pronuncia la Rosafin s.a.s. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate che proponeva, altresì, ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato ” Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 1,2,20,37,41 e 8, Parte Prima della Tariffa, nonchè degli artt. 1158 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62,” parte ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che una sentenza dichiarativa di usucapione può produrre effetti anche in ipotesi di immobile già in proprietà del soggetto.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 40 e 8, nota II bis, Parte Prima della Tariffa, in relazione agli artt. 360 c.p.c., n. 3, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62,” parte ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha sostenuto l’insussistenza dell’alternatività IVA/registro nel caso di sentenza di usucapione.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va rilevato che in tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1, la sentenza che definisce il giudizio è soggetta a tassazione, sicchè l’Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all’atto in sè, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione.
Nè l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento (Sez. 6-5, n. 12736 del 05/06/2014).
La S.C. ha di recente affermato (vedi Cass., Sez. 6-5, n. 12480/2018) che neppure il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione (ancorchè seguito dalla completa riforma in senso favorevole al contribuente) è idoneo ad incidere sul predetto avviso di liquidazione, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, con salvaguardia dell’eventuale diritto al rimborso spettante al contribuente, non ricollegandosi il presupposto del tributo all’efficacia esecutiva della sentenza ma, per l’appunto, all’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.
4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro è previsto dal Testo Unico dell’imposta di registro, art. 40, il quale dispone che per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie in quanto non viene in rilievo lo stesso atto bensì un precedente atto di cessione a titolo oneroso di beni ed una sentenza dichiarativa dell’acquisto della proprietà per usucapione che, peraltro, in base in calce D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, nota II bis, della Tariffa, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale.
5. Il ricorso va pertanto rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5000,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis. Restano salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attualmente all’esame delle Sezioni Unite civili.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2019