Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34263 del 21/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 21/12/2019), n.34263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21030/2016 R.G. proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS),

Via (OMISSIS), rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso,

dall’avv. Stefano Petrecca del Foro di Roma, presso il cui studio in

Roma, Via G. Cuboni n. 12, è elett. dom.to.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), rapp.ta e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, Sez. 12 n. 836/12/2016 depositata il 16 febbraio 2016,

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Luigi Nocella.

Fatto

RILEVATO

che:

La (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione impugnava innanzi alla CTP di Milano il provvedimento di diniego del diritto al rimborso IVA richiesto con modello VR/2011 per l’ammontare di Euro 1.521.055,00, comunicatole dall’Agenzia delle Entrate di Milano (OMISSIS). La Società contribuente lamentava che l’atto si fondava sull’erroneo presupposto dell’inesistenza della sede legale, sulla violazione della normativa nazionale e comunitaria regolante il diritto alla detrazione, ribadiva la sussistenza dei presupposti per l’esercizio di tale diritto.

Nel contraddittorio con l’Agenzia resistente l’adita CTP, dopo aver disposto l’esibizione della documentazione contabile utile al riconoscimento del credito azionato a rimborso, con sentenza n. 10005/16/2014, ha respinto il ricorso; l’appello della Società (nelle more dichiarata fallita con sentenza n. 169/2015 del Tribunale di Milano) è stato poi respinto dalla CTR della Lombardia con la sentenza oggi impugnata: premesso che la fattura n. (OMISSIS), portante IVA a credito per Euro 1.400.000,00, assorbirebbe pressochè integralmente il credito richiesto a rimborso, e che la stessa sarebbe stata imputata a credito sia nell’esercizio 2009, per un rimborso parziale, che in quello 2010, confermati gli elementi di irregolarità della stessa già evidenziati dai primi Giudici, ha confermato la non spettanza del diritto al rimborso e respinto l’appello.

Il Fallimento della Società ricorre per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 12.09.2016 ed articolato su tre motivi di censura.

L’Agenzia delle Entrate non ha notificato controricorso, ma si è costituita con memoria ai soli fini della partecipazione all’eventuale discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente Curatela denuncia, con il primo motivo, nullità della sentenza impugnata per travisamento della prova circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: la CTR, avrebbe fatto cattivo uso del potere di valutazione della prova violando i criteri dell’art. 116 c.p.c., laddove ha ritenuto insussistenti fatti palesemente comprovati dalla documentazione acquisita. La ricorrente si dichiara ben consapevole dei limiti che questa Corte pone alla sindacabilità dell’apprezzamento delle prove da parte del Giudice di merito, ma deduce che nel caso di specie si verterebbe in un’ipotesi di travisamento da parte della CTR (invoca a sostegno della proponibilità del motivo l’autorità di Cass. n. 10749/2015 e Cass. n. 11547/2011), laddove questa ha ignorato che dai documenti prodotti, che produce parzialmente in allegato al ricorso, risulterebbe chiaramente che i crediti IVA posti a fondamento dell’istanza di rimborso, al netto delle compensazioni già effettuate nelle denunce del 2009 e 2010, ammontavano ad Euro 2.217.764,00 riferibili agli esercizi 2006 e 2007 (di cui Euro 1.400.000,00 scaturenti dalla famosa fattura n. (OMISSIS)) e richiesti con modello VR/2010, ed Euro 1.521.055,00 riferibili agli esercizi 2008 e 2009, richiesti con modello VR/2011, dei quali non faceva parte la predetta fattura n. (OMISSIS). Infatti mentre il provvedimento di diniego del rimborso di cui al modello VR/2010 non era stato impugnato dalla Società, che aveva riconosciuto l’irregolarità della menzionata fattura, era stato invece contestato il rigetto dell’altra richiesta, la cui documentazione non era inficiata dalla fattura medesima e dalla sua incontroversa irregolarità. La CTR invece aveva insistito nel ritenere, contro ogni evidenza documentale, detta fattura riferibile anche all’istanza di rimborso VR/2011, oggetto del presente giudizio, affermando che “il Fallimento avrebbe dapprima imputato la fattura in contestazione al 2009 ed ora al 2010”.

Con il secondo motivo la Curatela ricorrente denuncia inadeguata, apparente nonchè contraddittoria motivazione della sentenza con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 cit. cod., comma 1, n. 4: invero il denunciato travisamento probatorio non potrebbe non aver avuto riflessi sulla motivazione, avendo la CTR tratto il suo convincimento dal contenuto e caratteristiche di un documento fiscale (fattura n. (OMISSIS)) del tutto estraneo all’istanza di rimborso oggetto di controversia; e sarebbe caduta in contraddittorietà, non avendo riconosciuto neppure il rimborso nella limitata quota del credito non scaturente dalla contestata fattura (Euro 121.055,00).

Infine col terzo motivo si lamenta violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di diritto alla detrazione dell’IVA in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.: poichè dalla documentazione esibita, regolarmente compilata ed annotata nei registri IVA, emergerebbe con evidenza la sussistenza di tutte le caratteristiche di detraibilità del credito IVA richieste dal D.P.R. n. 633 del 1973, artt. 38bis e 19, peraltro mai specificamente contestate dall’Agenzia, di fatto si sarebbe consumata una violazione delle predette norme.

Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.

Come si rileva anche ad una sommaria lettura dei primi due motivi (da esaminare unitamente per la comunanza di questioni coinvolte), gli stessi attengono ad un preteso errore di valutazione delle risultanze probatorie, ancorchè asseritamente generato dal totale travisamento del contenuto delle produzioni documentali dello stesso contribuente, ridondante altresì sulla effettività della motivazione della sentenza.

In verità ciò che la ricorrente Curatela richiede alla Corte è proprio il riesame dei menzionati e riprodotti Modelli VR e di una fattura, dalla cui lettura dovrebbe rilevarsi l’errore valutativo commesso dalla CTR; tuttavia, come ammesso nello stesso ricorso, la valutazione delle risultanze probatorie è un potere rimesso al Giudice del merito, non censurabile in Cassazione, se non nei limiti del vizio di motivazione come regolato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, e solo ove emergente “direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità” (Cass. sez. II 30.11.2016 n. 24434; Cass. sez. I 26.01.2007 n. 1754; Cass. sez. I 20.06.2006 n. 14267).

Nel caso in esame, avendo la CTR puntualmente motivato circa il contenuto e la valenza probatoria di tali documenti, e manifestato circa la loro valenza probatoria un convincimento radicalmente opposto a quello propugnato da parte ricorrente, nessuna violazione può essere censurata sotto il profilo della violazione di principi giuridici in tema di libera valutazione delle prove (non avendo alle stesse attribuito valore probatorio non previsto dalla legge o un valore diverso da quello dalla stessa previsto – cfr. Cass. sez. L 19.06.2014 n. 13960), nè sotto il profilo della totale assenza o apparenza della motivazione adottata, essendo questa specifica ed intrinsecamente coerente (Cass. sez. III 12.10.2017 n. 23940).

Anche il terzo motivo si rivela inammissibile, avendo come suo presupposto logico imprescindibile che alla controversa fattura n. (OMISSIS), alla quale si è fatto cenno trattando dei precedenti motivi, possa essere attribuito il crisma della regolarità; laddove la CTR ha esplicitamente affermato la non sicura riferibilità della fattura all’impresa (OMISSIS) e la quanto meno parziale duplicazione delle detrazioni della stessa. Poichè la denunciata violazione di leggi scaturirebbe, secondo la ricorrente, soltanto dalla mancata ammissione dei crediti detraibili sulla scorta dei controversi documenti, esclusa l’ammissibilità di una difforme interpretazione del contenuto di questi da parte della CTR, è evidente che la sentenza impugnata risulta assolutamente rispettosa dei principi comunitari e nazionali che regolano l’IVA.

Pertanto il ricorso deve essere respinto; non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate notificato controricorso; e, stante la natura giuridica del soggetto ricorrente, non deve farsi luogo alla dichiarazione dell’obbligo di versamento da parte del medesimo del contributo unificato integrativo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA