Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34262 del 21/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 21/12/2019), n.34262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12806/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), rapp.ta e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

COSERVICE SOC. COOP. R.L. in LIQUIDAZIONE, C.F.(OMISSIS), con sede in

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, Sez. 1 n. 101/01/2011 depositata il 18 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Luigi Nocella.

Fatto

RILEVATO

che:

La Soc. Coop. COSERVICE r.l., corrente in (OMISSIS), impugnava innanzi alla CTP di Milano l’avviso di accertamento N. (OMISSIS), emesso dall’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) U.T. di (OMISSIS), con il quale questa, sulla scorta di p.v. di constatazione notificato il 10.02.2005, aveva recuperato l’IVA relativa a due fatture ed a due note di credito emesse nell’esercizio 2002 ed indebitamente detratte, ne richiedeva il pagamento ed irrogava le connesse sanzioni.

Nel contraddittorio con l’Agenzia resistente, l’adita CTP con sentenza n. 205/31/2009, in parziale accoglimento del ricorso, aveva annullato l’avviso limitatamente all’IVA dovute per le fatture e confermato la residua pretesa erariale; l’appello della Agenzia è stato poi dichiarato inammissibile dalla CTR della Lombardia con la sentenza oggi impugnata con la seguente motivazione: “la notifica dell’appello, nell’impossibilità di essere effettuata presso il predetto procuratore in (OMISSIS), risultando questi trasferito altrove, è stata effettuata erroneamente al liquidatore della Società contribuente anzichè effettuare apposite ricerche…, dovendo la notificazione essere effettuata necessariamente al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte Ogni altra questione resta assorbita”.

L’Agenzia ricorre per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 15.05.2012 ed articolato su due motivi di censura.

La Società intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’Agenzia denuncia, con il primo motivo di ricorso, nullità della sentenza e dell’intero giudizio di 2 grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, e degli artt. 160,291 e 350 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: premesso che la violazione delle norme sulla notificazione, comunque eseguita presso un luogo collegato con la società destinataria, integrava una causa di nullità della stessa e non già di inesistenza, la CTR non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, ma avrebbe dovuto disporne la rinnovazione della notificazione, previa individuazione del nuovo indirizzo del procuratore domiciliatario della società appellata.

Con il secondo motivo si denuncia, per le medesime ragioni in diritto, violazione delle medesime norme in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La doglianza, merita accoglimento.

La violazione della richiamata normativa, infatti, può essere dedotta quale causa di nullità del procedimento d’appello dalla parte appellante che, non notificando correttamente l’atto d’appello e non richiedendo al Giudice la rinnovazione, ha dato luogo alla indicata nullità.

Invece, l’Agenzia ricorrente fondatamente invoca la corretta applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, il quale, secondo l’interpretazione costante di questa Corte, dispone che “Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio…” (cfr. Cass. sez. VI-V ord. 6.02.2014 n. 2707; Cass. sez. V 21.01.2008 n. 1156; Cass. sez. II ord. 3.05.2018 n. 10500).

Invero dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l’atto d’appello è stato notificato al liquidatore della società appellata, quindi a persona comunque avente un collegamento con la parte appellata; sicchè, ancorchè si sia consumata una violazione delle norme che individuano i soggetti ai quali, o i luoghi presso i quali, la notificazione dovrebbe essere eseguita, questa integra (ai sensi dell’art. 160 c.p.c., al quale fa rinvio il citato art. 49), causa di nullità e non di inesistenza della notificazione (come del resto autorevolmente enunciato da Cass. SU 20.07.2016 n. 14716), con conseguente sua sanabilità in ipotesi di costituzione dell’appellato ed obbligo del Giudice d’appello di disporre, anche d’ufficio, la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Pertanto, dato atto della nullità dell’intero giudizio e della sentenza di appello, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata ed il giudizio deve essere rimesso alla CTR della Lombardia in diversa composizione perchè, disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso in appello alla stregua dei principi enunciati in motivazione, proceda alla rinnovazione del giudizio d’appello ed alla conseguente decisione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo alla CTR della Lombardia per rinnovazione del giudizio d’appello e nuovo esame, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2019

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