Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34260 del 21/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 21/12/2019), n.34260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7437/2013 R.G. proposto da:

Vinicola Antonio Divella s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tibullo n. 10,

presso lo studio dell’avv. Marco Saponara, rappresentata e difesa

dall’avv. Marco A. Saponara giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 47/07/12, depositata il 19 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 47/07/12 del 19/07/2012, la Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc CTR) rigettava l’appello proposto da Vinicola Antonio Divella s.r.l. (hinc Vinicola s.r.l.) avverso la sentenza n. 05/11/11 della Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di accertamento era stato emesso in quanto la società contribuente aveva effettuato acquisti in regime di sospensione di imposta in assenza del requisito di esportatore abituale; b) la CTP respingeva il ricorso proposto da Vinicola s.r.l.; c) quest’ultima proponeva appello avverso la sentenza della CTP;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello osservando che: a) l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato direttamente dall’Amministrazione finanziaria; b) la società ricorrente si era illegittimamente attribuita la qualifica di esportatore abituale così operando indebitamente acquisti in sospensione d’imposta; c) le sanzioni erano dovute non essendovi prova della sussistenza dei requisiti di legge per l’applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 2 e 3;

2. Vinicola s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Vinicola s.r.l. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, riguardante l’inesistenza giuridica dell’atto impugnato in ragione dell’insanabile difetto di notificazione;

1.1. le motivazioni addotte dalla ricorrente inducono, peraltro, a ritenere la contestazione di un vizio di violazione di legge e non già di un vizio di motivazione, atteso che ci si duole essenzialmente della inesistenza della notificazione a mezzo posta di un atto impositivo che avrebbe dovuto essere notificato a mezzo messo notificatore, con conseguente redazione e sottoscrizione della relata di notifica e indicazione della data della stessa;

2. il motivo è infondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. n. 17598 del 28/07/2010);

2.1.1. ne consegue che, adottata tale modalità di notifica da parte dell’Ufficio finanziario, “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. n. 15315 del 04/07/2014);

2.1.2. invero la notificazione avviene senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (Cass. n. 14501 del 15/07/2016), trovando applicazione le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 9240 del 03/04/2019);

2.2. nel caso di specie, correttamente la notifica dell’avviso di accertamento è stata (pacificamente) eseguita a mezzo del servizio postale dall’Amministrazione finanziaria e, pertanto, non ha alcuna rilevanza la omessa redazione da parte del messo comunale o speciale da lui sottoscritta per il semplice fatto che detta notifica può anche essere eseguita senza l’ausilio di quest’ultimo e nelle forme previste dalla L. 28 novembre 1982, n. 890;

2.3. in ogni caso, vale la pena di osservare che, anche in relazione al recente arresto delle Sezioni Unite (Cass. n. 14916 del 20/07/2016), non potrebbe mai ritenersi l’inesistenza della notificazione, ma al limite la sua nullità, sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte di Vinicola s.r.l.

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla violazione di norme comunitarie istitutive e regolatrici dell’IVA;

3.1. in buona sostanza la ricorrente si duole del fatto che la richiesta di pagamento dell’IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria sia contraria alla disciplina comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia della UE atteso che, da un lato, non sarebbe stato arrecato alcun danno all’Erario (l’assolvimento dell’imposta avrebbe comunque comportato un diritto alla detrazione dell’imposta medesima) e, dall’altro, la richiesta di pagamento sarebbe ingiustificatamente gravatoria (la società contribuente è decaduta dal diritto di detrazione, con la conseguenza che il pagamento avrebbe natura sanzionatoria);

4. il motivo, che peraltro sembra integrare una violazione di legge piuttosto che un vizio di motivazione, è infondato;

4.1. come evidenziato da Cass. n. 22430 del 22/10/2014, il beneficio della sospensione di imposta previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 è soggetto, per esigenze di cautela dell’Erario, a rigorosi presupposti applicativi (cfr. anche Cass. 10/06/2011, n. 12774): i) anzitutto di tale beneficio possono – ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 e del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1, conv. con modif. nella L. 27 febbraio 1984, n. 17 – avvalersi soltanto i soggetti che abbiano effettuato cessioni all’esportazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, lett. a) e b), registrate nell’anno precedente, per corrispettivi superiori al dieci per cento del complessivo volume di affari; ii) inoltre, l’esportatore abituale, prima di effettuare acquisti senza pagamento dell’imposta, deve presentare alla controparte una “dichiarazione d’intento”, della cui veridicità l’emittente assume ogni responsabilità (Cass. 27/10/2010, n. 21956), e con la quale l’esportatore medesimo manifesta chiaramente l’intento di avvalersi di tare facoltà; iii) infine, gli acquisiti senza applicazione dell’IVA sono consentiti nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione di cui al citato D.P.R. n. 633 del 1972, all’art. 8, lett. a) e b), registrate nell’anno precedente (Cass. 14/03/2012, n. 4022);

4.2. nel caso di specie è pacifico, in quanto ammesso anche dalla società controricorrente, che quest’ultima ha effettuato indebitamente operazioni di acquisto senza averne diritto, non ricorrendo il requisito di cui sopra sub i), con conseguente indebita non applicazione dell’IVA su operazioni che avrebbero dovuto esservi, invece, assoggettate;

4.3. al riguardo, il principio di neutralità fiscale – evocato dalla ricorrente e che sarebbe posto in pericolo dall’accertamento effettuato oltre i termine per l’esercizio (due anni) del diritto alla detrazione esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata solo se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano stati, in ipotesi, omessi dai soggetti passivi (cfr. CGUE 27/09/2007, C-146/05, Collee; CGUE 08/05/2008, C-95/07 e C-96/07, Ecotrade);

4.4. peraltro, con riferimento alla fattispecie in esame, l’insussistenza del diritto alla sospensione dell’imposta per l’anno 2004 ha comportato il mancato immediato versamento dell’IVA con riferimento agli acquisti effettuati. Sicchè gli obblighi sostanziali – che la stessa sentenza Ecotrade esige siano rispettati ai fini della detrazione – nella specie risultano violati, essendo stata alterata l’ordinaria sequenza della rivalsa e della detrazione, indefettibile nel sistema dell’IVA;

4.5. non è vero, infine, che non vi sia stato pregiudizio per l’Erario, il quale non ha incassato l’IVA sugli acquisti effettuati al momento della loro effettuazione, con conseguente incidenza sul bilancio dello Stato;

4.6. ne consegue che la sentenza impugnata ha correttamente posto a carico della Vinicola s.r.l. l’IVA non corrisposta, a nulla rilevando la violazione del meccanismo della detrazione, inapplicabile nel caso di mancato rispetto degli obblighi sostanziali da parte della società contribuente;

5. con il terzo motivo di ricorso si contesta, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’illegittimità dell’avviso di accertamento nella parte in cui è stata ritenuta dovuta la sanzione, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3;

6. il motivo è infondato;

6.1. una volta chiarito che la violazione compiuta da Vinicola s.r.l. non è formale, ma sostanziale e ha determinato un pregiudizio all’Erario (vedasi quanto affermato supra con riferimento al secondo motivo), non sussistono i requisiti di legge per l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, che riguarda le violazioni di legge solo formali e che non comportano danni per l’Amministrazione finanziaria;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato e la società contribuente va condannata al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di Euro 47.632,00.

7.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 dicembre 2019

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