Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3426 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10305/2013 R.G. proposto da:

Centro Servizi di F.A. & C. S.a.s., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Tacito n. 41, presso lo Studio dell’Avv.

Moretti Franco, rappresentato e difeso dall’Avv. Scarso Carmelo,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II Grado di

Trento n. 34/1/12, depositata il 6 aprile 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 dicembre

2019 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che la Commissione di II Grado di Trento confermava la prima decisione che aveva respinto il ricorso di Centro Servizi di F.A. & C. S.a.s. avverso un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione recuperava un maggior imponibile ai fini IVA IRAP 2005 sulla base di studio di settore e altresì non riconosceva perdite su crediti;

2. che la contribuente ricorreva per tre motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso;

3. che anche in questa sede di legittimità deve essere rilevato ex officio il difetto di contraddittorio (Cass. sez. trib. n. 13307 del 2017), in ragione della consolidata giurisprudenza per cui: “L’IRAP è imposta assimilabile all’ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal gli D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44. Ne consegue che, essendo l’IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società” (Cass. sez. un. 13452 del 2017; Cass. sez. trib. n. 29128 del 2018);

4. che pertanto l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio al giudice del primo grado che non aveva provveduto a integrare il contraddittorio, in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 59, comma 1, lett. b).

P.Q.M.

La Corte cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria di I Grado di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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