Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3426 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via F.

Confalonieri 5, presso l’avv. Manzi Luigi, che lo rappresenta e

difende, unitamente all’avv. Cesare Glendi, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia – Romagna n. 59/22/05 del 14/6/05;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18/1/10 dal Relatore Cons. D’Alessandro Paolo;

uditi gli avv.ti Luigi Manzi e Cesare Glendi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e

l’accoglimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento conseguente ad accertamenti IRPEF per gli anni 1996, 1997 e 1998, ritenendo nulla la notificazione dei relativi avvisi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e art. 140 c.p.c..

Il giudice tributario ha ritenuto la nullita’ della notificazione degli avvisi eseguita, in Milano, nel domicilio eletto in sede di dichiarazione in quanto il messo notificatore, non rinvenendo il destinatario, aveva eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., dando atto di aver “rilasciato avviso sul luogo del destinatario”; formula ritenuta non idonea, dai giudici tributari di primo e secondo grado, a dare certezza dell’affissione alla porta del destinatario (come prescritto dal codice di rito) dell’avviso della giacenza dell’atto presso la casa comunale.

Assume l’Agenzia che, avendo il messo dichiarato di notificare l’atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la pur atecnica formula da lui utilizzata non potrebbe essere interpretata in altro modo se non nel senso che il rilascio dell’avviso e’ avvenuto conformemente a quanto previsto dalla norma – mediante affissione alla porta del destinatario.

1.1.- Il mezzo e’ fondato.

Premesso che non e’ censurata – e deve pertanto aversi per ferma – la ricostruzione in fatto della vicenda operata dal giudice tributario, secondo cui “l’operato del messo risulta corretto sia nel metodo di notificazione che nell’invio delle lettere raccomandate”, deve in diritto valutarsi se sia esatto l’assunto – su cui in definitiva si fonda la decisione che l’agente notificatore non possa in altro modo dare conto del compimento delle formalita’ previste dall’art. 140 c.p.c. se non facendo tassativo uso delle medesime formule usate dalla norma, e che pertanto non possa, in particolare, riferire dell’avvenuta affissione alla porta del destinatario del prescritto avviso con l’espressione “rilasciato avviso sul luogo del destinatario”, in quanto non equipollente alla formula di legge.

La tesi del giudice tributario non appare invero conforme al contenuto della norma.

L’art. 140 c.p.c. richiede, per il perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di irreperibilita’ o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., il compimento di talune formalita’ (deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento), la cui essenzialita’ e’ pacifica in giurisprudenza e viene qui ribadita, ma non postula affatto che del compimento di tali formalita’ l’agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma.

La relata di notificazione va in altre parole interpretata attribuendo a ciascuna parte di essa il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 c.c.) e non certo sulla base di una considerazione “atomistica” delle parti che la compongono. Ne consegue che, ove l’agente notificatore dichiari – come nella specie risulta dalla sentenza – di effettuare la notificazione di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’attestazione di avere “rilasciato avviso sul luogo del destinatario” non puo’ essere interpretata in altro modo, secondo buona fede, se non nel senso che detto avviso e’ stato rilasciato nelle forme previste dal citato art. 140 c.p.c., e cioe’ mediante affissione sulla porta del destinatario, essendo ogni diversa interpretazione contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilita’, agli atti amministrativi.

2.- Resta assorbito il secondo motivo, con il quale l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza ritiene irrilevante, stante l’elezione di domicilio, l’intervenuta notifica degli avvisi, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in (OMISSIS), ove – secondo l’Ufficio – il contribuente avrebbe mantenuto la propria residenza e quindi il proprio domicilio fiscale.

3.- La sentenza impugnata, ispirata ad un erroneo principio di diritto, deve pertanto essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, unicamente basato sulla nullita’ della notifica degli avvisi di accertamento, e la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, ravvisandosi giusti motivi di compensazione delle spese dei gradi di merito.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA