Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3426 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2021, (ud. 18/04/2019, dep. 11/02/2021), n.3426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16793/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

NORD ENERGIA s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 48/38/15 depositata il 20/01/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del

18/04/2019 dal Consigliere Roberto Succio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Mastroberardino Paola che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato dello Stato Rocchitta Gianmarco che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

NORD ENERGIA formulava ex art. 13 d. Lgs. n. 472 del 1997 istanza di regolarizzazione (c.d. “ravvedimento operoso”) di omessi versamenti delle accise sul gas naturale; l’Ufficio comunicava la irregolarità della stessa, con conseguente diniego della possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni poichè i versamenti delle somme dovute a seguito di tal procedura estintiva erano stati eseguiti solo dopo che la società aveva ricevuto un atto dell’Ufficio preclusivo dell’accesso alla procedura del ravvedimento di cui si è detto.

NORD ENERGIA impugnava il provvedimento impositivo con il quale, negando efficacia al ravvedimento eseguito, l’Erario richiedeva interessi ed indennità di mora sulle somme tardivamente corrisposte.

La CTP rigettava il ricorso; la sentenza era gravata presso la CTR che in accoglimento dell’impugnazione annullava l’atto impugnato.

Ricorre a questa Corte l’Amministrazione Doganale con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il solo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la comunicazione dell’Ufficio con la quale si invitava la società contribuente alla regolarizzazione della propria posizione con versamento dell’accisa dovuta non costituisce causa preclusiva all’accesso al “ravvedimento operoso” in quanto costituente, in sintesi, esercizio dell’attività di controllo e accertamento del contribuente.

Va preliminarmente chiarito che le previsioni di cui ai D.Lgs. n. 471, 472, 473 del 1997, recanti la disciplina sanzionatoria tributaria – quindi anche il c.d. “ravvedimento operoso” di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 – trovano applicazione alla disciplina delle accise che qui rileva. Questa Corte ha già stabilito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30034 del 21/11/2018) che in tema di accise, nell’ipotesi di tardivo versamento dell’imposta di consumo sul gas, trova applicazione la sola sanzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, costituita dal pagamento di un’indennità di mora, avente funzione di reintegrazione del patrimonio leso, sanzione non cumulabile, in virtù del principio di specialità nonchè di quelli di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, con quella prevista in via generale dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13; con ciò stabilendo chiaramente che a tal conclusione deve addivenirsi proprio in quanto essa discende dall’applicazione dei richiamati principi anche alla materia delle accise. Ciò premesso, il motivo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 5.

Infatti per contestare la statuizione della sentenza della CTR che ha ritenuto priva di efficacia preclusiva al “ravvedimento operoso” la comunicazione in atti, vale a dire la “lettera raccomandata a.r. datata 11/06/2010 contenente invito a Nord Energia, cessionaria di ramo d’azienda, come da scrittura acquisita presso il terzo cedente, a regolarizzare la propria posizione nel termine tassativo di giorni 15…” alla luce del disposto normativo di cui si è detto che nel testo ratione temporis vigente recitava: “la sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza…” parte ricorrente era onerata di riportare o trascrivere in ricorso tal documento nel suo contenuto.

Risulta pertanto precluso a questa Corte, che non ha accesso agli atti di causa, rilevare se l’affermazione della CTR fosse o meno errata.

Conseguentemente il ricorso è rigettato; nulla quanto alle spese in difetto di costituzione dell’intimato contribuente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA