Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34259 del 21/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 21/12/2019), n.34259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20111/2012 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cavalier D’Arpino n.

8, presso lo studio dell’avv. Enrico Fronticelli, rappresentato e

difeso dall’avv. Mario Signore giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

La Rocca Trasporti & C. s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Vincenzo Ugo Taby n. 19, presso il sig. Pietro Pernarella,

rappresentata e difesa dall’avv. Walter Tammetta, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

Sezione staccata di Latina n. 562/40/11, depositata il 22 luglio

2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 562/40/11 del 22/07/2011, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (hinc CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da Equitalia Gerit s.p.a., oggi Equitalia Sud s.p.a. (hinc Equitalia), avverso la sentenza n. 11/03/09 della Commissione tributaria provinciale di Latina (hinc CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da La Rocca Trasporti & C. s.n.c. (hinc La Rocca s.n.c.) avverso l’intimazione di pagamento conseguente alla notifica di una cartella di pagamento per IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 1998 e 1999;

1.1. in particolare, la CTR evidenziava che: a) la procura al difensore di Equitalia risultava rilasciata non già in calce al ricorso notificato, ma separatamente, sull’ultimo foglio spillato al ricorso depositato in segreteria e senza indicazione della data del rilascio; b) la procura per il ‘giudizio di primo grado era stata rilasciata, con le stesse modalità, unicamente per quel grado di giudizio; c) l’appello doveva, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di regolare procura;

2. Equitalia impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. La Rocca s.n.c. resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la controricorrente eccepisce pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura speciale, la quale, rilasciata in calce al ricorso, non sarebbe stata rinvenuta nella copia notificata dello stesso alla società contribuente, nella quale manca, altresì, ogni riferimento all’anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione del ricorso;

2. l’eccezione è infondata;

2.1. va prima di tutto evidenziato che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che detta procura venga conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione, dovendo ritenersi del tutto irrilevante la mancanza della data di rilascio, in quanto tale indicazione non è prevista a pena di nullità (Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 7014 del 17/03/2017; Cass. n. 24422 del 30/11/2016; Cass. n. 19560 del 13/09/2006);

2.2. del resto, “quando la procura alle liti apposta in calce o a margine dell’atto processuale sia priva della data, che risulti invece apposta su quest’ultimo, deve presumersi – in considerazione dello stretto rapporto esistente tra l’atto e la procura espressa in calce o a margine, nonchè della qualità della parte che li redige entrambi e che ben conosce le conseguenze di una datazione incompleta – la contestualità dei due atti, salva la possibilità per gli interessati di provare, anche per presunzioni, che la procura è stata in effetti rilasciata in data diversa” (così Cass. S.U. n. 9961 del 13/11/1996);

2.3. nè la mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore determina di per sè l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, quali l’apposizione della procura a margine o in calce al ricorso originale, la menzione della procura nella copia notificata e l’attestazione di conformità dell’ufficiale giudiziario, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (così Cass. n. 11513 del 17/05/2007; si vedano, altresì, tra le tante, Cass. n. 16540 del 19/07/2006; Cass. n. 15086 del 15/07/2005; Cass. n. 13077 del 14/07/2004);

2.4. deve, infine, evidenziarsi che la procura rilasciata su foglio separato, che sia materialmente congiunto all’atto al quale si riferisce, è, a seguito della novella all’art. 83 c.p.c. di cui alla L. 27 maggio 1997, n. 141, in tutto assimilabile alla procura apposta in calce al ricorso (ex multis, Cass. n. 4810 del 13/05/1998; Cass. n. 11595 del 20/11/1997), sicchè “la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso” (Cass. n. 29785 del 19/12/2008; Cass. n. 18915 del 05/11/2012);

2.5. applicando i superiori principi al caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la procura speciale conferita all’avv. Mario Signore sia valida ed efficace, risultando la materiale congiunzione della stessa con il ricorso principale, indicandosi nella stessa l’atto impugnato, e dovendo presumersi che la stessa sia stata rilasciata in data quanto meno coeva alla redazione del ricorso (11/07/2012) e, dunque, anteriore alla sua notificazione (19/07/2012); del resto, la notificazione del ricorso è avvenuta su richiesta dello stesso avv. Mario Signore, indicato nella relazione di notificazione quale procuratore di Equitalia;

3. con il primo motivo di ricorso Equitalia deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto difensivo anche se rilasciata su di un foglio separato congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, come avvenuto nèl caso di specie;

4. con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la data della procura si presume conforme a quella indicata nell’atto impugnato e che l’atto di appello depositató in cancelleria reca la procura speciale, di cui si fa menzione nella copia notificata, dichiarata conforme all’originale depositato;

5. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 83 e art. 125 c.p.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12,22 e 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi che la mancata riproduzione della procura nella copia notificata non incide sull’ammissibilità dell’atto di appello, dovendo la stessa evincersi dall’originale depositato, purchè risulti l’anteriorità del rilascio di detta procura rispetto alla notificazione dell’impugnazione;

6. i tre motivi, vertendo su diversi aspetti della medesima questione concernente la validità della procura rilasciata all’avv. Mario Signore per il giudizio di appello davanti alla CTR, possono essere congiuntamente esaminati e sono complessivamente fondati;

6.1. la CTR così motiva l’inammissibilità dell’appello proposto da Equitalia per difetto di regolare procura: 1) la procura rilasciata all’avv. Signore è stata conferita su foglio separato spillato e non già in calce all’atto di appello; 2) la stessa non reca la data del rilascio; 3) la procura non è trascritta sulla copia notificata dell’atto di appello; 4) la procura relativa al procedimento davanti alla CTP è stata rilasciata con le stesse modalità e per quel grado di giudizio;

6.2. la superiore motivazione non è conforme a diritto ed è del tutto insufficiente ai fini della declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello, non dando conto delle verifiche che la CTR avrebbe dovuto fare obbligatoriamente;

6.3. i principi di diritto applicabili alla fattispecie sono i medesimi più sopra ricordati (p.p. 1 ss.), trattandosi di impugnazione che viene svolta con le medesime modalità procedurali del ricorso per cassazione (notifica alla controparte e successivo deposito in cancelleria dell’atto notificato), che possono essere, dunque, richiamati;

6.4. pertanto: a) la procura rilasciata su foglio separato purchè materialmente connesso con l’atto impugnato è valida e in tutto equiparabile alla procura rilasciata in calce; b) l’omissione della data di rilascio non è prevista a pena di nullità, dovendo presumersi la contestualità tra detta data e quella di redazione del ricorso; c) non è necessaria la trascrizione della procura nella copia notificata, potendo la parte che riceve l’atto verificare dal ricorso depositato in cancelleria l’effettivo rilascio della procura e la sua anteriorità alla notificazione;

6.5. la CTR, oltre a compiere affermazioni errate in diritto, non ha effettuato, alla luce dei principi enunciati, nessun controllo sia sulla materiale connessione della procura rilasciata su foglio separato e spillato al ricorso, sia con riferimento alla data di rilascio (da presumersi coeva al ricorso), sia, infine, sulla sua anteriorità alla notifica dell’appello;

7. in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 dicembre 2019

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