Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34258 del 21/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 21/12/2019), n.34258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12558/2012 R.G. proposto da

G.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia n.

66, presso lo studio degli avv.ti Augusto Fantozzi, Roberto Esposito

e Andrea Aliberti, che lo rappresentano e difendono giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 37/14/11, depositata il 13 aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 37/14/11 del 13/04/2011, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (hinc CTR) rigettava l’appello proposto da G.G. avverso la sentenza n. 405/03/09 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (hinc CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno 1998;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) la cartella di pagamento era stata emessa a seguito della sentenza della n. 55/22/07 della CTR ed impugnata in ragione della inesistenza del titolo giuridico sul quale la stessa si fondava; b) la CTP respingeva il ricorso proposto da G.G.; c) l’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza della CTP;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello osservando che: a) la cartella di pagamento non era stata impugnata per vizi formali propri ma in quanto “proveniente da un titolo a sua volta inficiato da un vizio che ne comprometterebbe l’esistenza”; b) in ogni caso, la sentenza posta a fondamento della cartella di pagamento era stata oggetto di revocazione, con esito negativo per il ricorrente;

2. G.G. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., con la quale chiedeva, tra l’altro, la trattazione della controversia in pubblica udienza;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso G.G. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 101 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 16, 19,20,22,53,61 e 68 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12,14,15,25,49 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto l’illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza giuridica o inefficacia del presupposto giuridico dell’iscrizione a ruolo;

1.1. in buona sostanza, il ricorrente sostiene che la sentenza della CTR n. 55/22/07, posta a fondamento della iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella impugnata, sarebbe giuridicamente inesistente in quanto pronunciata in assenza di contraddittorio con la parte appellata, mai evocata in giudizio;

2. il motivo è infondato;

2.1. in via generale, va osservato che in caso di difetto di contraddittorio “il relativo “error in procedendo”, traducendosi in un “error in iudicando”, non determina l’inesistenza ma la nullità della sentenza, sicchè il vizio, in virtù del principio dell’assorbimento delle nullità in motivi di gravame, deve essere dedotto mediante ricorso per cassazione (proposto anche dopo il decorso del termine cd. lungo per impugnare in presenza dei presupposti di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2), formandosi, in difetto, il giudicato sulla questione” (Cass. n. 19574 del 24/07/2018; conf. Cass. n. 8637 del 15/04/2011; Cass. n. 8141 del 28/04/2004; si veda, altresì, Cass. S.U. n. 3074 del 03/03/2003);

2.2. con specifico riferimento al processo tributario, è stato anche affermato che “solo nell’ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione), ai sensi dell’art. 161 c.p.c., è consentito dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere, neanche in via incidentale, di rilevare, dichiarare o correggere gli eventuali errori o le nullità ed illegittimità dell’altro processo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della parte alla relativa proposizione; ne consegue che il giudice tributario, investito dell’impugnazione di un atto, non può estendere il suo potere di cognizione incidentale fino ad involgere anche la giuridica esistenza e la sorte processuale del titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa tributaria, non potendosi, in sede di impugnazione dell’atto, rimuovere dall’ordinamento provvedimenti processuali definitivi, solo perchè ritenuti errati (o anche inesistenti o abnormi), in quanto trattasi di situazioni deducibili nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso o con i mezzi di impugnazione straordinaria o, in casi eccezionali, mediante autonoma azione di accertamento negativo” (Cass. n. 22506 del 02/10/2013; Cass. n. 1083 del 17/01/2013; Cass. n. 19471 del 09/11/2012; Cass. n. 5833 del 11/03/2011; Cass. n. 26906 del 15/12/2006);

2.3. trattasi di principi assolutamente consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai quali la sentenza impugnata si è puntualmente attenuta e da cui non v’è ragione di discostarsi, sicchè non si ritiene la necessità di rinviare la decisione della questione proposta dal ricorrente ad un’udienza pubblica;

2.4. nè la soluzione accolta dalla giurisprudenza viola i principi costituzionali al giusto processo, rilevanti anche ai fini dell’art. 6, comma 1, della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, atteso che, al contribuente non è stata preclusa la tutela giurisdizionale del proprio diritto, avendo avuto modo di denunciare la nullità evidenziata con ricorso per cassazione (la cui inammissibilità è stata dichiarata solo in ragione della tardività del ricorso), salva sempre la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di esperire, in un autonomo giudizio, l’actio nullitatis;

3. le conclusioni che precedono in ordine al primo motivo implicano l’assorbimento dei motivi secondo e terzo (nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’inesistenza giuridica della sentenza della corte d’appello ai fini dell’iscrizione a ruolo ovvero omessa motivazione in ordine alla medesima questione), che presuppongono la possibilità (esclusa per le ragioni già elencate) di delibare in questa sede la sentenza emessa in un diverso giudizio;

4. con il quarto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi la violazione del giudicato costituito dalla sentenza della CTP di Agrigento n. 88/04/04, che aveva originariamente accolto le tesi del contribuente, sentenza poi riformata in appello con decisione inesistente;

5. il motivo è infondato;

5.1. la sentenza della CTP n. 88/04/04 non è, infatti, passata in giudicato, ma è stata riformata dalla sentenza della CTR n. 55/22/07;

5.2. il giudicato è caduto, pertanto, su quest’ultima sentenza, in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e di quello per revocazione proposti nei confronti della stessa;

6. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di quasi Euro 800.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA