Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34251 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 15/11/2021), n.34251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8456/2020 R.G., proposto da:

il Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Luca De Paoli, con studio in

Genova, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.:

luca.depaoli.ordineavvgenova.it), giusta procura in calce al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

la “OTAM S.r.l.”, con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Prof. Andrea Pericu, con studio in Genova, dall’Avv.

Daniela Adamo, con studio in Genova, dall’Avv. Luigi Ceffalo, con

studio in Genova, e dall’Avv. Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta,

con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in

allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Liguria il 17 luglio 2019 n. 870/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 giugno 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Genova ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 17 luglio 2019 n. 870/01/2019, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di rimborso per TIA/TARES con riguardo agli anni 2011, 2012 e 2013, ha accolto l’appello proposto dalla “OTAM S.r.l.” nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il 21 marzo 2018 n. 331/04/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il cantiere navale della contribuente sorgesse – su area demaniale in regime concessorio – all’interno della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Genova (in base al D.M. 6 aprile 1994), per cui la gestione dei rifiuti di tale area era esente da tassazione. La “OTAM S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, della L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, e del D.M. 14 novembre 1994, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il cantiere navale della contribuente rientrasse nella circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di (OMISSIS).

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Secondo il ricorrente, le circoscrizioni territoriali delle Autorità Portuali comprendono aree includenti non soltanto veri e propri ambiti portuali, che sono destinate all’esercizio e alla regolazione della navigazione, ma anche vere e proprie strade cittadine, che ospitano funzioni e destinazioni non necessariamente connesse con quelle portuali (commerciali, amministrative, residenziali, ecc.). Per cui, a suo dire, in relazione a questi ambiti, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani non può che essere riservato ai Comuni, prescindendo dalla loro localizzazione all’interno delle circoscrizioni territoriali delle Autorità Portuali.

Tale sarebbe, per l’appunto, la condizione dell’area di ubicazione del cantiere navale della contribuente (Via (OMISSIS)), la quale sarebbe esclusa dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali e dalle aree di interazione porto-città secondo l’individuazione fattane dal “piano regolatore di sistema portuale” del Comune di Genova, trattandosi di un’area cittadina caratterizzata anche da funzioni estranee a quelle tipiche portuali”.

Peraltro, “non vi è ragione per escludere dall’ambito di applicazione della tassa quelle aree demaniali che, in quanto

escluse dalle funzioni portuali, rientrano nel territorio comunale, inteso come l’area comunale nella quale il Comune esercita le sue primarie funzioni istituzionali, a partire da quella, preminente, di pianificazione urbanistica”.

1.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità Portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell’obbligazione tributaria, alla circostanza che l’ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale (Cass., Sez. 5, 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5″, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6-5, 16 giugno 2021, n. 17092).

Difatti, nell’ambito dell’area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l’Autorità Portuale, l’attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest’ultima, che non si limita al servizio di pulizia all’interno del porto, ma è tenuta, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 5, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 8, e della L. 28 febbraio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, lett. c, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5, 6 novembre 2009, n. 23583).

1.3 Come questa Corte ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5, 6 novembre 2009, n. 23583), l’esame complessivo della disciplina normativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti all’interno dell’area portuale, ove è pacificamente ubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza dei Comuni. In questo senso depongono le seguenti disposizioni:

– il del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 5, comma 5, che dichiara “esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”;

– il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 8, che, nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di rifiuti, dichiara che: “Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, e relativi decreti attuativi”;

– la L. 28 febbraio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, lett. c, che istituisce le Autorità Portuali in determinati porti con il compito, tra l’altro, di “affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (…)”; – il D.M. 14 novembre 1994, art. 1, che precisa: “I servizi di interesse generale nei porti, di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, lett. c), da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale sono così identificati: (…) 8) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali”;

– il D.M. 6 aprile 1994 (in materia di “Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell’autorità portuale di Genova”), il quale, considerando che “i limiti della circoscrizione territoriale possono essere definiti per quanto possibile con riferimento alle aree demaniali marittime interessate dal Piano regolatore portuale e con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività portuali”, dispone: “La circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Genova è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla (OMISSIS) fino alla sponda destra del (OMISSIS)”.

1.4 Dall’esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale – da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità Portuale – rientra nella competenza esclusiva di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che, invece, normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5, 6 novembre 2009, n. 23583).

1.5 Il dato normativo configura la competenza delle Autorità Portuali in totale e completa alternativa ai Comuni. In questo senso appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 5, che espressamente esclude dalla tassa le situazioni sottratte al regime di privativa comunale, ed al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 8, che, nell’indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce che comunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alle Autorità Portuali.

A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella “pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica” degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non si vede quali residui compiti i Comuni potrebbero espletare.

Nessun rilievo, ai fini della sussistenza dell’obbligazione tributaria, può attribuirsi alla circostanza che, nel caso di specie, il Comune avrebbe svolto di fatto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’area in questione, tenuto conto che il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non attribuisce la relativa competenza funzionale (Cass., Sez. 5″, 6 novembre 2009, n. 23583).

Pertanto, non rileva che il sito del cantiere navale sia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali e dalle aree di interazione porto-città secondo l’individuazione fattane dal “piano regolatore di sistema portuale” del Comune di Genova, con la cui estensione la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di (OMISSIS) non ha perfetta coincidenza, come si evince dalla premessa al D.M. 6 aprile 1994.

Difatti, stante l’eterogeneità delle funzioni svolte, il “piano regolatore di sistema portuale” di cui alla L. 28 gennaio 1984, n. 84, art. 5, non interferisce in alcun modo con la delimitazione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di cui alla L. 28 gennaio 1984, n. 84, art. 4, comma 4, e art. 6, comma 7.

In tal senso, quindi, “(…) ai sensi della L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 5, comma 1, “l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture autostradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate”. Ne deriva che con atto amministrativo generale di pianificazione dell’autorità locale l’area portuale, già identificata e delimitata dall’autorità statale, viene organizzata e strutturata, integrando così la complessa attività di regolazione delle infrastrutture portuali. L’attività di programmazione delle autorità portuali si svolge all’interno della circoscrizione territoriale delimitata dal Ministro ex L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma 4, e art. 6, comma 7, ed ha efficacia organizzativa della sua attività e di efficacia attuativa dei precetti normativi di più elevato livello di generalità, come si desume dal rapporto tra la disposizione normativa contenuta nell’art. 5, comma 1, con quella contenuta nell’art. 4, comma 4 dello stesso atto normativo. Pertanto, per l’individuazione dell’area portuale è necessario, ma anche sufficiente, l’esercizio del potere delimitativo del Ministro” (in termini: Cass., Sez. 5. 31 marzo 2006, n. 7651).

1.6 Nella specie, il giudice di appello si è conformato al principio enunciato, avendo preliminarmente accertato che “il cantiere navale OTAM sorge entro i limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di (OMISSIS) per come prestabiliti dal D.M. dei Trasporti e della Navigazione 6 aprile 1994, secondo cui la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di (OMISSIS) è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla (OMISSIS) fino alla sponda destra del (OMISSIS)”.

2. Valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.200,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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