Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34250 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 20/12/2019), n.34250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 18687/2012 R.G. proposto da:

M.L., in nome e per conto della Tirrenica Costruzioni di

M.L. & C. s.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Criscuolo

che lo rappresenta e difende con gli avv.ti Luigi Caravita e Cesare

Greco, giusta procura a margine del ricorso

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/01/12 della Commissione tributaria

regionale di Catanzaro 1, depositata in data 23 gennaio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio

2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Calabria in Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da M.L., in nome e per conto della Tirrenica Costruzioni di M.L. & C. s.a.s., riducendo l’importo ripreso a tassazione per maggiori ricavi, imputato alla predetta società con l’avviso di accertamento n. RH202A200335 relativamente a Iva e Irap per l’anno di imposta 2004.

2. Per quanto ancora rileva in questa fase, la CTR ha osservato che la notificazione alla società del provvedimento opposto doveva ritenersi legittimamente effettuata, nonostante l’avvenuta precedente cancellazione della predetta dal registro delle imprese, atteso che l’effetto estintivo previsto dall’art. 2495 c.c., si verifica solo per le società di capitali e non per quelle di persone, per le quali la pubblicità del Registro ha natura dichiarativa e non costitutiva. Nel merito, ha rilevato che la società si era sottratta al contraddittorio amministrativo, omettendo di fornire le informazioni richieste dall’Amministrazione fiscale, nè aveva provato la legittimità del relativo scostamento rispetto allo studio di settore, legittimamente applicato, che quindi poteva costituire valida prova del maggior reddito imponibile.

3. Per la cassazione della citata sentenza M.L., in nome e per conto della Tirrenica Costruzioni di M.L. & C. s.a.s., ricorre con tre motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “erronea e falsa applicazione e interpretazione dell’art. 2495 c.c., Errore di notifica” deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che l’effetto estintivo della cancellazione delle società dal Registro delle Imprese sia limitata alle società di capitali e non si estenda alle società di persone, con conseguente mancato rilievo della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento alla società e di tutte le comunicazioni effettuate nella fase amministrativa presso la sede sociale, con connessi effetti anche sugli accertamenti di maggior reddito da partecipazione notificati ai singoli soci.

b. Secondo motivo: “falsa interpretazione ed applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies. Insufficiente motivazione dello studio di settore come sistema di presunzioni semplici non sufficienti, vizio di motivazione della sentenza della CTR” deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto valida prova lo studio di settore, laddove nella fase amministrativa il contraddittorio tra le parti era stato interrotto per il comportamento poco collaborativo dell’Amministrazione finanziaria, non disposta a rivedere i criteri dello studio applicato.

c. Terzo motivo: “mancanza corrispondenza tra chiesto e deciso. Errore di decisione” deducendo l’erroneità della sentenza per aver semplicemente convalidato la rideterminazione del reddito effettuata dal giudice di primo grado, senza fornire alcuna motivazione in proposito, con specifico riguardo alle modalità di ricalcolo.

2. L’Agenzia delle Entrate ha argomentato l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

3. Il ricorso è inammissibile, sebbene la sentenza impugnata vada corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

4. E’ pacifico in causa: a) che la Tirrenica Costruzioni di M.L. & C. s.a.s. si è sciolta in data 28 dicembre 2005; b) che tale evento è stato iscritto nel registro delle Imprese in data 13 febbraio 2006; c) che tutti gli atti impositivi oggetto del presente giudizio sono stati notificati alla società e ai soci nel corso del 2008.

5. In tale contesto deve rilevarsi che:

5.1) L’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), prevede un effetto estintivo della società di capitali per effetto dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 22/02/2010, n. 4062) hanno riconosciuto alla norma un “effetto espansivo” anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. In tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata, che ha invece erroneamente ritenuto che l’art. 2495 c.c., si applichi alle sole società di capitali.

5.2) Gli effetti di tale espansione nella disciplina tributaria sono però diversi da quelli del diritto comune, tenuto conto delle specificità della materia, sicchè il dispositivo di rigetto del ricorso è conforme a diritto, per le considerazioni che seguono.

5.3) Nel diritto tributario vige la regola, mutuata dalla previsione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, per cui il ruolo può formarsi anche nei confronti di una persona fisica defunta, comportando tale circostanza la legittimazione automatica degli eredi a contraddire sul punto, sia in fase amministrativa che giurisdizionale. Questa Sezione (Sentenza n. 31037 del 28/12/2017) ha affermato il condivisibile principio, che va qui ribadito, secondo cui non v’è motivo per non affermare identica regola anche nell’ipotesi in cui il soggetto estinto sia una società, ancorchè di persone, valendo anche per essa il medesimo rilievo per cui la normativa non richiede l’esistenza del contribuente al momento della formazione del ruolo a suo carico.

Del tutto correttamente, poi, il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della contribuente (società estinta) è stato ritenuto azionabile dai e nei confronti dei soci, sia perchè coobbligati solidali, sia perchè, comunque, successori ex lege della società (Cass. Sez. U. 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072).

5.4) Nel caso di specie sono stati i soci ad assumere la legittimazione individuale alla lite posto che, al momento dell’instaurazione della fase amministrativa, la società era già estinta. Tale circostanza determina che M.L. non poteva, nè può, agire per conto di una società estinta prima dell’inizio del presente contenzioso, potendo semmai agire quale ex socio della medesima (circostanza verificatasi nella specie).

Ne deriva il difetto di capacità processuale della società estinta, quand’anche rappresentata dal suo amministratore pro tempore, che nella specie era ed è privo della legittimazione a rappresentarla; ne consegue l’annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito.

Il rilievo officioso del vizio determina l’irripetibilità delle spese della presente fase di legittimità e la sussistenza di giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative alla fase di merito.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio della fase di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA