Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3425 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3425 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 11972-2008 proposto da:
GLENDI

CESARE

GLNCSR35T20D969B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLENDI
GABRIELLA giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2271

contro

CHIAPPARA MICHELINA CHPMHL56S61D969N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE AFRICA, 2, presso lo
studio dell’avvocato DE FABRITIIS SILVIA,

Data pubblicazione: 14/02/2014

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

MARCHETTI

GRAZIANO giusta delega in atti;
– controricorrente –

nonalià contro

LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI S.P.A.;

avverso la sentenza n. 822/2007 del TRIBUNALE di
GENOVA, depositata il 05/03/2007, R.G.N. 10966/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE per delega;
udito l’Avvocato SILVIA DE FABRITIIS per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

– intimata –

Svolgimento del processo
Michelina Chiappara ha convenuto in giudizio davanti al Giudice
di Pace di Genova l’avv. Cesare Glendi e la S.P.A. Lloyd Adriatico
Assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni subiti
dall’autovettura di sua proprietà nell’incidente stradale
asseritamene dovuto ad esclusiva responsabilità dei convenuti.
Il primo Giudice, sulla base della peri responsabilità di cui all’art.

incassata in acconto dalla Chíappara, era idonea a risarcire il
danno ed ha respinto la domanda di condanna per il maggior
danno.
A seguito di impugnazione della

Chiappara,

il Tribunale di

Genova ,con sentenza del 5-3-2007, ha dichiarato Cesare
Glendi,in quel giudizio contumace, e la S.p.A. S.P.A. Lloyd
Adriatico Assicurazioni responsabili dell’incidente e li ha
condannati al pagamento di euro 353,92,oltre rivalutazione ed
interessi
Propone

ricorso

Cesare Glendi con un motivo e presenta

memoria
Resiste Michelina Chiappara.
\\\.1

Motivi della decisione
1.Preliminare è l’esame dell’eccezione di inammissibilità del
ricorso per tardività sollevata dalla resistente.
L’eccezione è infondata.
Infatti la sentenza impugnata è stata depositata in data 5-32007 ed il ricorso notificato in data 21-4-2008, nel rispetto del
termine lungo di impugnazione , tenendo conto che il giorno 204-2008 cadeva di domenica, con il conseguente spostamento al
giorno successivo per gli adempimenti di legge.
2.Con l’unico motivo si denunzia violazione dell’art.163 bis 1
comma c.p.c in relazione agli artt.164 1 comma e 342 c.p.c, 70
dísp. att. C.p.c,richíamante l’art.168 4 comma c.p.c e l’art.1 L 710-69 n. 742 ex art.360 n.4 c.p.c
Deduce il ricorrente la nullità dell’atto di citazione in appello per
non essergli stati concessi i prescritti termini a comparire,
tenendo conto anche della sua contumacia in quel giudizio.

2054 co. 2 c.c. ,ha dichiarato che la somma di 154,94 euro,

3.11 motivo è fondato.
Dall’esame del fascicolo di ufficio ,consultabile da questa Corte
e ssendo stata dedotta una nullità del procedimento, risulta che la
citazione in appello fu notificata a Cesare Glendi in data 21-72005 per l’udienza del 26-10-2005 .
Tenendo conto del periodo feriale , sono stati concessi
all’appellato 50 giorni
previsti dall’art.

per comparire, in luogo dei 60 giorni

dell’art.163 bis 1 comma c.p.c, richiamato

posizione del giudizio di appello.
Il giudice avrebbe dovuto rilevare di ufficio la nullità, stante la
mancata costituzione dell’ appellato e provvedere alla
sanatoria.
Dalle considerazioni che precedono consegue la declaratoria di nullità
dell’intero processo di appello e quindi della sentenza impugnata che
deve essere cassata.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte di appello di Genova in diversa composizione ,che provvederà
anche alle spese del giudizio di cassazione.

Roma 3-12-2013
Il Consigliere estens.

TISTA
eniti

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

dall’art.342 c.p.c ,nella formulazione vigente all’epoca della

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