Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3425 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 14518-2020 proposto da:

G.F. difensore di G.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso il proprio studio,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 8288/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 29/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’avv. G.F. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 8288/2020 depositata in data 29 aprile 2020, con la quale questa Corte ha condannato l’Agenzia delle entrate alle spese omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore che ne aveva fatto istanza; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; non sono state depositate memorie.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).

Questa Corte ha, peraltro, affermato che “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese” (Cass. 8085/2006).

Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza n. 8288/2020 depositata il 29 aprile 2020 di questa Corte sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. G.F. ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole ” condanna la ricorrente al pagamento delle spese”; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza n. 8288/2020 depositata il 29 aprile 2020 di questa Corte sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. Gizzi Fabrizio ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole ” condanna la ricorrente al pagamento delle spese”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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