Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3425 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.09/02/2017), n. 3425
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1070-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IMPERGAR DI I.R. & C. S.N.C., C.F. e P.I. (OMISSIS),
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO FICCARDI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3007/6/2015 della COMMISSIONE, TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, emessa il 13/04/2015 e depositata il 27/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 13 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, nella parte che qui rileva, accoglieva l’appello proposto da Impergar di I.R. & C. sue avverso la sentenza n. 207/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso proposto, anche, contro la cartella di pagamento IVA, IRAP 2006. La CIR osservava in particolare che sia pure in grado appello il contribuente aveva asseverato l’avvenuto pagamento degli importi pretesi con detto atto riscossivo.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta l’omessa motivazione del punto decisivo e controverso dell’avvenuto pagamento delle somme indicate nella cartella di pagamento impugnata.
La censura è fondata.
La motivazione della sentenza impugnata su tale punto decisionale non assolve infatti il “minimo costituzionale” (v. Sez. U n. 8053 del 2014), poichè sostanzialmente omette di prendere adeguatamente posizione sulla contestazione dei fatti estintivi allegati dalla società contribuente, limitandosi alla apodittica asserzione che gli stessi siano fondati sulla documentazione da essa versata in appello e non verificando l’allegazione difensiva dell’Agenzia fiscale che tale documentazione sia in realtà afferente ad altri debiti fiscali e non quelli oggetto della cartella di pagamento de qua.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017