Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34245 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 20/12/2019), n.34245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8299-2018 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in NAPOLI RIONE SIRIGNANO 6, presso lo studio

dell’avvocato GENNARO DI MAGGIO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

D.I.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7459/2017 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 12/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MAGGIO che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Ischia propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 7459/01/17 della CTR della Campania che ha accolto l’appello di D.I.A. avverso la sentenza della CTP di Napoli, n. 17973 del 21.07.2015, che, respingendo il ricorso della contribuente, aveva confermato l’avviso di accertamento n. 1048 per ICI 2009. In particolare il giudice dell’appello ha ritenuto non provate “le caratteristiche specifiche degli immobili giustificative della variazione catastale comportante una conseguente diversa e più alta base di calcolo del tributo richiesto, in questa sede, dall’appellante Comune.”

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune ricorrente articola due motivi di ricorso:

-con il primo motivo deduce nullità ed errore del procedimento violazione e falsa applicazione il D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 5 e 11, la L. n. 342 del 2000, art. 74, la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 41, e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione art. 360, comma 1, n. 5, censurando la sentenza nella parte in cui, nel richiamare la sentenza della CTR n. 9836/29/2016, ha ritenuto che la determinazione della rendita catastale fosse stata annullata per tutti gli immobili oggetto dell’accertamento notificato alla contribuente. Più specificamente, deduce che la CTR con la sentenza n. 9836/29/2016 aveva annullato su ricorso del nudo proprietario, figlio dell’odierna ricorrente, la sola rendita catastale delle unità immobiliari al f. 14, particella 123, sub 1 e 2, mentre l’accertamento impugnato dalla contribuente faceva riferimento a molteplici unità immobiliari per le quali nemmeno era stata dedotta la sussistenza di un contenzioso;

-con il secondo motivo deduce nullità- errata interpretazione di norme di legge – violazione e falsa applicazione L. n. 342 del 2000, art. 74, art. 2, comma 1, lett a) e il D.Lgs. n. 504 del 1994, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta, in particolare, che erroneamente la CTR ha ritenuto assorbita la questione relativa alla notifica della nuova rendita ed alla valenza della stessa.

Il ricorso non può essere accolto e deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, nel censurare la decisione della CTR, afferma che la pronuncia contrasta nei contenuti e negli effetti tanto con la sentenza della

CTP quanto con il contenuto del ricorso di controparte avuto riguardo alle rendite catastali revisionate ed al coinvolgimento dei singoli immobili nelle rendite modificate. Il ricorrente, tuttavia, non indica quali siano gli immobili richiamati dall’accertamento in esame e quali siano le parti dell’accertamento dalle quali desumere tali elementi di contrasto, impedendo in tal modo, alla Corte, di valutare gli esatti termini e la rilevanza della censura mossa (cfr. Cass. 9300/2019; Cass. 25601/2018).

Si rileva, in proposito, che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo (per tutte: Cass. 8 giugno 2016, n. 11738), onde presume che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, così da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). Nulla di tutto ciò è stato fatto dal ricorrente che si è limitato ad un generico quanto inammissibile rinvio agli atti, in palese contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile; non avendo l’intimato svolto attività difensiva non vi è provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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