Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34241 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14378-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LEASINT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA I. GOIRAN 23,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE BIANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza 10674/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/12/2015;

udita relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione dalla sentenza emessa dalla quindicesima sezione delta commissione tributaria regionale della Campania in data 1 dicembre 2015, n. 10647, con la quale, a conferma della pronuncia di primo grado, la commissione ha ritenuto illegittimi per difetto di adeguata motivazione e perchè emessi in difetto di preventivo contraddittorio e di preventivo sopralluogo, i quattro avvisi di accertamento notificati da essa ricorrente alla Leasint spa, poi incorporata dalla Mediocredito Italiano spa, relativamente all’accatastamento di altrettanti aerogeneratori nella medesima categoria (D/1) ma con rendita maggiore rispetto a quella proposta dalla contribuente con procedura DOCFA;

2. la parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, per avere la commissione ritenuto gli avvisi non motivati in quanto non riproducenti nè aventi in allegato l’atto di stima diretta posto a base della attribuzione della rendita;

2. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione del R.D.L. 652 del 1939, art. 1,D.L. 70 del 1988, art. 11, convertito dalla L. n. 154 del 1988, D.M. 19 aprile 1994, art. 1, per avere la commissione ritenuto che gli avvisi dovessero essere preceduti sia da uno specifico momento di verifica, in contraddittorio con la società proprietaria degli impianti, della adeguatezza dei dati da utilizzare per la stima degli impianti stessi sia da sopralluogo;

3. il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte ha infatti già affermato che, “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, (cd. procedura DOCFA) ih base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass. ord. n. 17971/2018; Cass. 31809/2018; Cass.13778/20l9);

4. il secondo motivo è fondato. Quanto alla non necessità di un momento di verifica in contraddittorio della adeguatezza dei dati individuati dall’ufficio come utili per la stima dei beni soggetti a classamento nell’ambito di una procedura DOCFA, è sufficiente il rilievo per cui nessuna norma impone tale preventivo e specifico contraddittorio (fermo poi restando la possibilità per il contribuente di eccepire l’inidoneità di quei dati a dimostrare la fondatezza della valutazione operata negli avvisi dell’amministrazione, con incidenza sul piano dell’onere della prova a carico dell’ufficio, dei presupposti della maggior rendita). Quanto

alla non necessità del sopralluogo, basta il richiamo a Cass. n. 8529 del 27/03/2019: “in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentati in suo possesso”;

5. in ragione di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

6. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.), con rigetto l’originario ricorso della società contribuente;

7. le spese del merito devono essere compensante in considerazione dell’evolversi della vicenda processuale;

8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la società Mediocredito Italiano spa a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA