Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3424 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3424 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 24995-2014 proposto da:

BUONO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DOMENICO BENEVENTANO 4, presso lo studio
dell’avvocato CESARE AMODIO, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrentecontro
2017
2575

ALLIANZ SPA in persona dei procuratori Dr. ANDREA
CERRETTI e Dott.ssa ANNA GENOVESE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA

1

Data pubblicazione: 13/02/2018

giusta procura speciale in calce al controricorso;
CORCIONE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA CAIO MARIO

27,

lo

presso

studio

dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a

ESPOSITO CLELIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato
EDOARDO ERRICO, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI in persona del suo
Direttore Generale legale rappresentante pro tempore
Dr. ANTONIO GIORDANO, elettivamente domiciliata in
ROM, VIA ACCIAIOLI 7, presso lo studio dell’avvocato
STUDIO TAMIETTI BELLACHIOMA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GUIDO CAMPOBASSO giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

SAI

FONDIARIA

SPA,

NAVALE

ASSICURAZIONI

SPA,

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, BUONO ALESSANDRO, BUONO
GIOVANNI;
– intimati –

avverso

la

sentenza

n.

2781/2013

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

2

margine del contriicorso;

consiglio del

18/12/2017

dal

Consigliere

Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

3

Ritenuto che:
1. Stefano Buono evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l’Azienda
Ospedaliera Monaldi ( da qui A.O.M. ) ed i medici Francesco Cordone e
Clelia Esposito, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti iure proprio, nonché quelli a lui derivati iure
hereditatis a seguito del decesso della madre Rosaria Maria Lanzetta,

un intervento di colecistectomia eseguito, in laparoscopia,i1 18.10.2001.
2. Nel giudizio, in cui si costituirono tutti i convenuti nonché le compagnie di
assicurazioni chiamate in causa, e cioè la Lloyd Adriatico Spa
(successivamente Allianz Spa) in proprio e quale delegataria delle
coassicuratrici Sai Spa, Navale Assicurazioni e Lloyd’s Assicurazioni Spa ,
intervennero anche i fratelli Giovanni ed Alessandro Buono, al fine di
ottenere il risarcimento dei danni patiti in ragione del triste evento.
3. Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda e condannava
in solido l’Azienda Ospedaliera Monaldi, la dott.ssa Clelia Esposito ed il
dott. Corcione a corrispondere a ciascun attore la somma di C
150.000,00 per le pretese avanzate per il danno da perdita parentale, ed
C 2332,50 da suddividere pro quota in qualità di eredi della Lanzetta per
il danno non patrimoniale da lei subito durante i nove giorni di corna,
dichiarando le compagnie di assicurazione evocate in giudizio tenute a
manlevare l’AOM ed i medici da tutte le pretese derivanti dalla sentenza,
ivi comprese quelle relative alle spese di lite.
4. Avverso detta pronuncia è stato proposto appello da Giovanni Buono e,
separatamente, dal dott. Francesco Corcione; proponevano inoltre
appello incidentale Alessandro Buono e Stefano Buono; resistevano
all’appello la dott.ssa Clelia Esposito, le compagnie di assicurazioni e
l’AOM: quest’ultima proponeva appello incidentale affinché venisse
esclusa sia la responsabilità della struttura che quella dei medici.
5. Con sentenza n.2781/2013 depositata il 4.7.2013, la Corte d’Appello di
Napoli, preso atto sia della transazione nel frattempo intervenuta fra i

3 iyU

avvenuto in data 9.10.2001 a causa di complicazioni insorte nel corso di

fratelli Buono e la compagnia Allianz Spa sia della incompleta esecuzione
di essa ( limitata al pagamento di C 52.000,00 pro capite), accoglieva
parzialmente l’appello degli eredi: rideterminava l’importo dovuto per le
pretese avanzate iure proprio

in C 186.500,00, e, previa indicizzazione

della differenza, dava atto dell’estinzione dell’obbligazione , in ragione
della somma pagata in corso di causa a seguito dell’accordo. Respingeva

vantati da Stefano Buono, che ricorre per la cassazione della sentenza
d’appello affidandosi a tre motivi.
6. Si sono difesi gli intimati Clelia Esposito, Francesco Cordone , l’Azienda
Ospedaliera dei Colli e l’Allianz Spa , quest’ultima illustrando il
controricorso con memorie ex art. 380bis cpc.
Considerato che:
1. con il primo motivo, proposto ex art. 360 n° 3,i1 ricorrente lamenta la
violazione degli artt. 2043, 2059, 2,3,13,22,27 e 32 Cost.: facendo
espresso riferimento all’arresto di questa Corte (Cass. 1361/2014) che
aveva riconosciuto il danno tanatologico ed il diritto degli eredi ad
ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal de cuius a causa delle
sofferenze per la perdita della vita, si duole che la Corte d’Appello di
Napoli avesse respinto la domanda sul punto. Lamenta altresì, ex art.
360 n° 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di
discussione fra le parti, deducendo che il giudice d’appello non aveva
tenuto in alcuna considerazione la durata residua della vita della madre,
intercorsa fra la data dell’intervento e la data della morte.
1.1 Il motivo è infondato.
In ordine alla prima censura, la Corte osserva che l’arresto richiamato dal
ricorrente risulta superato da Cass. SU 15350/2015, intervenuta sulla
questione proprio al fine di comporre il contrasto creatosi fra due
orientamenti della Corte in materia di riconoscibilità del danno
tanatologico come posta risarcitoria imputabile al soggetto deceduto
immediatamente o a seguito di agonia incosciente, e trasmissibile agli

4

tutte le altre pretese, con particolare riferimento ai danni patrimoniali

eredi. E’ stato, al proposito, affermato che “in materia di danno non
patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio
conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo
rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di
essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi
immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve

nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la
perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo
credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di
uno spazio di vita brevissimo”. ( Cass.SU 15350/2015 ). L’orientamento
richiamato dal ricorrente secondo il quale “il risarcimento del danno non
patrimoniale da perdita della vita – bene supremo dell’individuo, oggetto
di un diritto assoluto ed inviolabile – è garantito dall’ordinamento in via
primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere
autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla
salute, nella sua duplice configurazione di danno “biologico terminale” e
di danno “catastrofale”. Esso, pertanto, rileva ex se, a prescindere dalla
consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere
ristoro anche in caso di morte cosiddetta “immediata” o “istantanea”,
senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un
apprezzabile lasso di tempo, né l’intensità della sofferenza dalla stessa
subìta per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria
fine.” ( Cass.1361/2014 ) è stato, dunque, contraddetto: questa Corte
non intende discostarsi dall’arresto delle Sezioni Unite, ritenendolo
persuasivo in ragione delle argomentazioni che lo sostengono.
La censura, in parte qua, deve quindi ritenersi infondata.
1.2 Ma anche la seconda doglianza, prospettata con riferimento all’art.
360 n° 5 cpc per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (la
durata residua della vita della Lanzetta, intercorsa fra la data
dell’intervento e quella della morte, e la relativa quantificazione del

escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione –

danno biologico), risulta infondata in quanto la Corte d’appello, nel
confermare la statuizione del primo giudice, ha dato conto, nella
motivazione, sia dell’assenza dello stato di coscienza della Lanzetta
nei nove giorni di agonia ( versando ella in stato di coma) sia del
criterio utilizzato per il calcolo ( v. pag. 18 sentenza impugnata ): con
la conseguenza che la contestazione della quantificazione si traduce

giudice di legittimità.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta , ex art. 360 n° 3, la
violazione degli artt. 1223,1226,2056, 2043 e 2059 c.c , nonché, ex art.
360 n° 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di
discussione fra le parti. Censura, al riguardo, la sentenza impugnata
nella parte in cui aveva liquidato il danno non patrimoniale subito iure
proprio, omettendo di provvedere ad una adeguata personalizzazione,
applicando in modo ” meccanicistico” le tabelle milanesi e violando, con
ciò, il principio secondo il quale il ristoro da ottenere, deve essere
integrale e proporzionato alle sofferenze patite.
3. Il motivo è, per la prima parte, infondato e, per la seconda,
inammissibile. Il ricorrente, infatti, da atto che la quantificazione del
danno per perdita parentale è avvenuta sulla base delle tabelle del
Tribunale di Milano

e deduce, pertanto,

una violazione di legge

inesistente, visto che Corte d’Appello ha dato seguito agli insegnamenti
propugnati da Cass. 12408 /2011 che, con specifico riferimento al danno
biologico ma con argomentazioni estendibili a tutte le voci di danno non
patrimoniale tabellate, ha eletto i parametri

milanesi a criterio di

riferimento nazionale per la loro quantificazione.
In relazione a tale censura , pertanto, il motivo è infondato; mentre, per
quanto riguarda la doglianza riferita all’omesso esame di fatti decisivi,
esso risulta inammissibile per mancanza di autosufficienza non essendo
state neanche specificamente contestate le ragioni, invero ben
esplicitate, sulle quali la Corte ha fondato la personalizzazione del danno

6

in una richiesta di riesame del merito della questione, precluso al

parentale: in buona sostanza il ricorrente richiede una generica
rivalutazione di merito della liquidazione, non consentita a questa Corte
e mascherata dall’improprio riferimento all’art 360 n° 5 cpc. ( cfr. al
riguardo Cass. SU 19881/2014 ).
4. Con il terzo motivo, deducendo, ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione degli
artt. 1223,1226,2056, 2043 , 2059 e 2697 cod. civ, nonché ex art. 360

discussione fra le parti, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento
del danno patrimoniale sofferto iure proprio, con particolare riferimento
alla perdita del finanziamento che aveva ottenuto per lo svolgimento
dell’attività imprenditoriale, attività che aveva dovuto abbandonare a
causa delle gravi sofferenze psicologiche a lui derivate dal decesso della
madre. Censura, nel complesso, la valutazione delle prove compiuta dalla
Corte d’Appello chiedendo un riesame della questione nel merito.
inammissibile. Le argomentazioni

5. Il motivo è complessivamente

sviluppate dalla Corte partenopea risultano, infatti, esaustive e complete
sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale dedotto ( cfr. pagg.
23,24,25 e 26 della sentenza impugnata ): e, tanto premesso, la censura
proposta attraverso l’improprio richiamo all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc ,
postula, da una parte, la violazione della norma che disciplina la
ripartizione degli oneri probatori, violazione inesistente in relazione alla
motivazione resa; dall’altra,

una

rivisitazione del merito della

controversia in parte qua non consentita a questa Corte: al riguardo è
stato chiarito che “a) La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc.
civ., disposta con l’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile
esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ.,
come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale

7

n° 5 cpc, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto dì

denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza
della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e
prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce,
con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella

inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”. b) Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ.
introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti
dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire
che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). c) L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per
sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante
in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. d) La
parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di
cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo
comma, n. 4), cod. proc. civ. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il
“come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto
di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.”( crf. Cass.
SU 19881/2014).
6. In conclusione , il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Le spese del grado devono essere compensate in ragione della peculiarità della
vicenda e della circostanza che all’epoca in cui è stato introdotto il giudizio di
legittimità, questa Corte aveva recentemente espresso l’innovativo
orientamento ( Cass. 1361/2014 ), successivamente abbandonato.

8

“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

PQM

rigetta il ricorso.
Compensa le spese del grado.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nell’udienza camerale della terza sezione civile del
18.12.2017.

La Corte,

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