Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3424 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 320/2014 R.G. proposto da:

PANZERI STAMPAGGI SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. BARBERI

MAURO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Prof.

LUBRANO FILIPPO in Roma, Via Flaminia, 79;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 141/7/2013, depositata il 25 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

La società contribuente, la quale svolge l’attività di imbutitura e profilatura di lamiere di metallo, ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, per maggior reddito imponibile conseguente all’applicazione dello studio di settore TD2OU (meccanica leggera);

che la CTP di Milano ha accolto la domanda della società contribuente e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 25 settembre 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo ammissibile l’appello in quanto spedito entro il termine di decadenza, nonchè ritenendolo fondato nel merito, per avere l’Ufficio corroborato gli elementi parametrici dello studio di settore con gli ulteriori elementi acquisiti nel corso del contraddittorio, ritenendo inattendibile il richiamo alla crisi del settore per l’industria metalmeccanica, in quanto riferibile ad anno di imposta diverso, nonchè ritenendo decisivo il fatto che non sarebbe stato indicato nel corrispondente rigo dello studio di settore la voce del costo della produzione dei servizi, cosa che avrebbe condotto a un peggioramento in termini di congruità dei ricavi dichiarati;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, resiste con controricorso l’Ufficio intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in materia di determinazione del reddito di impresa e dei ricavi di esercizio, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, nonchè dell’art. 2729 c.c., lamentando che la sentenza di appello avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio preventivo, anzichè limitarsi ad acquisire la documentazione, riservandosi successivamente di esaminarla; deduce il ricorrente come l’Ufficio avrebbe proceduto a una pura acquisizione di dati e documenti, anzich e a dar corso all’accertamento a termini del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies; rileva la centralità del contraddittorio ai fini della formazione della prova, contraddittorio che non sarebbe stato correttamente incardinato;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, nella parte in cui la sentenza impugnata, nel confermare la legittimità dell’avviso di accertamento, avrebbe violato le norme in materia di affidamento e buona fede, nella parte in cui la mera consegna dei documenti sarebbe stata qualificata come contraddittorio;

con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non essersi la sentenza impugnata pronunciata circa la questione della mancata instaurazione del contraddittorio; deduce parte ricorrente di avere dedotto tale circostanza in sede di controdeduzioni in appello, deducendo l’erronea valutazione delle giustificazioni addotte dalla contribuente in appello, posto che la contribuente avrebbe consegnato un prospetto dal quale sarebbe emerso un calo del fatturato e una riduzione dei costi di energia, di consumo di acqua

e di personale;

che i primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto della questione di diritto enunciata dal ricorrente (violazione del contraddittorio), non solo non vi è traccia nella sentenza impugnata, ma anche in quanto il ricorrente non ha contrastato uno specifico accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, ove ha rilevato il contraddittorio “ritualmente instauratosi”, circostanza in ordine alla quale si è formato il giudicato;

che, in ogni caso, le deduzioni di non corretta incardinazione del contraddittorio si sarebbero dovute formulare quale nullità della sentenza, onerandosi il contribuente della indicazione del momento processuale in cui la questione sarebbe stata oggetto di trattazione, laddove il contribuente non solo non ha ritrascritto il ricorso iniziale e le controdeduzioni in appello (cui fa cenno solo genericamente), ma non indicato se le precedenti sentenze di merito hanno trattato la suddetta questione, non risultando in alcun modo la trascrizione della sentenza di primo grado e risultando dalla sentenza di appello unicamente che le questioni trattate dal contribuente in appello hanno avuto generica attinenza con il principio del contraddittorio;

che va ribadito il principio secondo cui, in caso di omissione di pronuncia, il giudice di legittimità diviene, difatti, giudice del fatto processuale, in quanto chiamato a sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali relative alla violazione denunciata, che comporta per la Corte il potere-dovere di controllare l’intero processo logico seguito dal giudice di merito nell’applicare la norma processuale (Cass., Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24312; Cass., Sez. III, 8 giugno 2007, n. 13514), sul presupposto che la questione sia dedotta a pena di inammissibilità in relazione ai termini in cui è stata esposta; sicchè, solo ove la questione sia ammissibile, diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo (Cass., Sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1221), sempre che la questione abbia natura esclusivamente giuridica e non richieda nuovi accertamenti di fatto (Cass., Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 5724);

che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, posto che l’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, anche solo secondario, che risulti dal testo della sentenza o anche dagli atti processuali, per cui occorre l’illustrazione del momento e del luogo in cui quel fatto ha fatto ingresso nel processo, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, per cui rileva l’illustrazione del momento e del luogo della discussione processuale e che abbia carattere decisivo, per cui il ricorrente deve illustrare logicamente com- l’esame di tale fato storico avrebbe determinato un esito diverso della controversia, non rilevando, invero, il solo omesso esame di elementi istruttori (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);

che la mancanza degli elementi suddetti rende il motivo inammissibile;

che il motivo è ulteriormente inammissibile, posto che il ricorrente, attraverso la allegazione di una omessa considerazione di un elemento istruttorio, invoca una diversa rivalutazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito; il che non costituisce propriamente controllo di logicità del giudizio del giudice di merito, bensì revisione del ragionamento decisorio, ossia revisione dell’opzione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, giudizio che impinge nel giudizio di fatto, precluso al giudice di legittimità (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526);

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza e con raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna PANZERI STAMPAGGI SRL al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi proposti, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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