Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3424 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23268-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

C.B.;

– intimata –

sul ricorso 26229-2005 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA, 7 presso lo studio dell’Avvocato TROVATO CONCETTA che la

rappresenta e difende giusta procura in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 380/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 22/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il resistente l’Avvocato CONCETTA TROVATO che si riporta ai

motivi di ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, con assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La parte contribuente sopra indicata impugnava la cartella esattoriale notificata il 24 ottobre 2001, portante iscrizione a ruolo di quanto dovuto per mancato versamento, a seguito di presentazione di istanza di condono ex L. n. 413 del 1991, art. 49.

Sosteneva, per quanto ancora rileva, che si era verificata la decadenza dell’Ufficio, essendo le iscrizioni a ruolo state prenotate oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, ed essendo comunque intempestiva la notifica della cartella.

La C.T.P. accoglieva il ricorso e la decisione veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale di Roma la quale – rigettando l’appello dell’Ufficio – ribadiva che la notifica della cartella era avvenuta ben oltre il termine, previsto a pena di decadenza dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, scadente il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione di condono, e che l’accoglimento di tale eccezione rendeva superfluo ogni altro esame.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria con unico mezzo, denunziando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, e degli artt. 2946 e 2948 c.c., posto che l’unico adempimento che incombeva all’ufficio, per non incorrere nella decadenza, era quello della formazione del ruolo per le somme dovute in dipendenza dell’istanza ex L. n. 413 del 1991, art. 49, con consegna dello stesso entro il 31.12.1997 (avvenuta nella specie l’8.10.1997), in quanto il termine di quattro anni (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1) decorre dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa, non essendo prevista la notifica della cartella nello steso temine e non essendo tardiva la stessa, in quanto il credito per la riscossione dell’IVA sarebbe soggetto all’ordinaria prescrizione decennale.

La parte contribuente resiste con controricorso, nel quale formula anche ricorso incidentale, con cui ripropone le questioni ritenute assorbite dai giudici di secondo grado.

I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, il quale non è stato parte del giudizio di appello.

Il ricorso principale dell’Agenzia è infondato, ancorchè debba essere in parte corretta la motivazione della sentenza impugnata a norma dell’art. 384 c.p.c..

Deve, infatti, ribadirsi – non essendo emersi elementi per discostarsi da tale orientamento – che “in tema di condono fiscale, e con riguardo alle somme dovute in base alla dichiarazione integrativa per l’IVA presentata ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 49, in caso di omesso versamento l’amministrazione finanziaria provvede al recupero, a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, secondo le modalità e nei termini previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, ancorchè tale procedura in origine non fosse normativamente prevista per le imposte indirette e per l’IVA in particolare. Pertanto, senza che possa distinguersi tra le ordinarie dichiarazioni d’imposta e quelle integrative effettuate in sede di condono – atteso che ogni peculiarità delle rispettive discipline viene meno nella fase della riscossione a mezzo ruolo, che è il sistema unitario di recupero di ogni tipo di tributo ed entrata dello Stato (D.P.R. n. 43 del 1988, art. 63 ss.) -, l’iscrizione a ruolo va effettuata, come nelle ipotesi di cd. controllo formale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis (dove la liquidazione semplicemente si sovrappone alla dichiarazione, mancando una pretesa ulteriore rispetto al dichiarato), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e la notificazione della cartella deve comunque avvenire entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui il ruolo è consegnato al concessionario (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24 e 25), termine da considerarsi perentorio per non lasciare il contribuente esposto indefinitamente all’azione del fisco (Corte cost., ord. n. 107 del 2003 e sent. n. 280 del 2005, nonchè Cass. S.U. 23826/04), essendo perciò evidente che la norma della L. n. 413 del 1991, art. 51, comma 8, va interpretata in senso coerente con la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, che regola la notifica della cartella di pagamento” (Cass. n. 27085/06, confermata da Cass. n. 7487/09 e sostanzialmente conforme a Cass. n. 16435/09, 5097/05, 15059/04 e 10/04).

Nel caso in esame, quindi, anche ove si ritenga tempestiva l’iscrizione a ruolo avvenuta entro il 31 dicembre 1997, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (Cass. n. 5957/07; 20780/05), termine decorrente, come dedotto dall’amministrazione, dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa (nella specie, 1993), non può invocarsi un autonomo termine per la notifica della cartella, in quanto non è dato prescindere dalla notificazione della cartella, che deve comunque avvenire entro il 5 del mese successivo a quello nel quale il ruolo è stato consegnato al concessionario:

termine questo da considerarsi perentorio per non lasciare il contribuente esposto indefinitamente all’azione esecutiva del fisco (Cass. SS.UU. 23826/04). Invero, il principio di certezza nell’adempimento degli obblighi tributari impone l’individuazione di un termine per rendere edotto il contribuente di quando e quanto andrà a pagare in via di riscossione coattiva, ancorchè per somme da lui stesso determinate e non versate, l’esecutività del ruolo e la sua trasmissione al concessionario qualificandosi come atti amministrativi di organizzazione meramente interna, privi di valenza giuridica nei rapporti tra il medesimo contribuente ed il fisco. La sentenza impugnata, che su tale principio si è sostanzialmente basata, merita dunque conferma con le anzidette precisazioni. Non è pertinente la giurisprudenza invocata dalla parte erariale, in quanto il principio dell’applicabilità della prescrizione ordinaria al credito IVA si riferisce alle diverse ipotesi di crediti relativi ad accertamenti divenuti definitivi (Cass. n. 18110/04; 2941/07).

Il ricorso incidentale proposto dalla parte contribuente si rivela inammissibile, dovendosi ribadire che il ricorso incidentale per cassazione deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovverosia una soccombenza, sicchè va ritenuto inammissibile quando con esso la parte vittoriosa sollevi, come nella specie, questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso a lei sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. n. 17631/07; 11321/07; 22316/06; 12153/06; 9637/01).

Ricorrono giusti motivi – considerata la correzione della motivazione della sentenza impugnata alla luce dei principi sopra ribaditi, che si sono consolidati solo in epoca successiva all’originario ricorso –

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero;

rigetta il ricorso principale dell’Agenzia e dichiara inammissibile quello incidentale del contribuente. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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