Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3424 del 11/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3424
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 13752-2020 proposto da:
STAFF RELATION SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro
tempre, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9,
presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 34342/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO
RITA.
Fatto
RILEVATO
Che:
La società in epigrafe chiede la correzione dell’errore materiale nella sentenza di questa Corte n. 34342/2019 depositata il 23 dicembre 2019 con la quale accogliendo il ricorso della Agenzia delle entrate il processo è stato rinviato alla CTR della Sicilia sezione staccata di Palermo, mentre secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere rinviato alla CTR della Sicilia sezione staccata di Catania, in quanto sezione che ha emesso la sentenza impugnata.
Non sussistono i presupposti per l’accoglimento perchè se è pur vero che la sentenza cassata è stata emessa dalla CTR della Sicilia sezione di Catania non vi è nulla nella sentenza impugnata che renda evidente che si tratta di un errore materiale, e cioè di errore nella redazione del documento che risulti immediatamente nella lettura di questo, palesemente emergendo l’incongruenza. La Corte di Cassazione infatti nella scelta del giudice del rinvio gode di discrezionalità purchè rispetti al regola posta dall’art. 383 c.p.c. e cioè che si tratti essere un soggetto diverso, ma di pari grado, da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021