Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3424 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27974-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

D.S.G.R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3629/21/2014 del 27/10/2014 della Commissione

Tributaria Regionale di Palermo Sezione Distaccata di CALTANISSETA,

depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 27 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, accoglieva l’appello proposto da D.S.G.R.M. avverso la sentenza n. 302/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA, IRPEF 2003. La CTR osservava in particolare che quale dirimente causa di illegittimità dell’atto impositivo impugnato doveva ritenersi la sua notificazione in pendenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni normative in ordine alla affermata nullità dell’avviso di accertamento de quo.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicchè non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22786 del 09/11/2015, Rv. 637204).

Essendo pacifico in fatto che tale ragione è l’unica addotta dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, per il mancato rispetto della previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in parte qua, la sentenza impugnata risulta pianamente conforme a tale indirizzo nomofilattico. Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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