Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34238 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 20/12/2019), n.34238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21690/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Yara Italia Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Tulli,

Massimo Cartella, Carlo Manzoni e Cesara Firpo, con domicilio eletto

presso la prima, in Roma viale America n. 93, giusta procura

speciale in calce al ricorso dell’Agenzia delle entrate;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 602/05/2014, depositata il 4 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza con cui la CTR della Lombardia, confermando la decisione di primo grado, ha annullato l’atto di recupero del credito Iva per l’anno 2006 emesso nei confronti della società Yara Italia Spa, optante quale controllante per la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, per l’omessa prestazione della garanzia fideiussoria D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis.

Secondo la CTR, non essendo in discussione il credito Iva trasferito alla procedura di gruppo, non sussisteva alcun rischio per l’erario tale da obbligare la società alla presentazione di nuova garanzia fideiussoria.

Resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, e art. 73, u.c., del D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065, art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per aver la CTR ritenuto non obbligatoria la garanzia per l’asserita assenza di rischio per l’erario.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Il D.M. 13 dicembre 1979, in attuazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c., ha introdotto disposizioni in ordine agli adempimenti e alle procedure necessarie in tema di liquidazioni periodiche, di dichiarazione annuale e di versamenti del tributo da parte dei soggetti appartenenti a uno stesso gruppo.

Il citato D.M., art. 6, comma 3, in particolare, ha previsto che “per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante, si applicano le Disp. del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l’ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di mancata prestazione delle garanzie l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all’ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale”.

La norma, dunque, come ripetutamente ritenuto dalla Corte, da un lato opera un rinvio recettizio all’art. 38 bis cit., e, dall’altro, impone che le garanzie suddette debbono essere prestate in sede di presentazione della dichiarazione annuale della società il cui credito è stato soddisfatto nel modo suindicato, occorrendo altrimenti versare all’Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate (Cass. n. 21299 del 29/08/2018; Cass. n. 25328 del 16/12/2015; Cass. n. 4843 del 11/03/2015; Cass. n. 6835 del 20/03/2009; Cass. n. 28692 del 23/12/2005).

Non è poi pertinente, nè rilevante il più risalente precedente invocato dalla controricorrente (Cass. n. 21515 del 20/10/2010) che, al di là di affermazioni meramente incidentali, si è risolto in una declaratoria di inammissibilità della doglianza per non aver la parte censurato l’effettiva ratio della decisione ivi impugnata.

Si è altresì precisato, del resto, che “… la compensazione infragruppo riveste anche i caratteri funzionali propri del rimborso d’imposta, ne segue che il regolamento di attuazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, limitandosi a richiamare la disciplina dei rimborsi cd. accelerati di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 2, non ha disposto alcuna nuova o diversa prestazione patrimoniale gravante sul contribuente, atteso che l’onere di prestare la garanzia fidejussoria (nelle forme alternative della cauzione, fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, assunzione diretta della obbligazione restitutoria da parte della capogruppo) trova direttamente fonte nella norma di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1),” (Cass. n. 8534 del 11/04/2014), sicchè l’accertata insussistenza degli elementi costitutivi (per difetto della garanzia) del diritto al rimborso della società che agisce in compensazione col credito infragruppo si atteggia in modo del tutto analogo al disconoscimento del credito d’imposta, intervenuto successivamente all’esecuzione del rimborso.

2.2. Ne deriva che la CTR, nel ritenere la prestazione della garanzia non necessaria perchè “la somma compensata non ha comportato alcun rischio per l’erario”, ha errato non considerando che l’inadempimento del suddetto requisito sostanziale determina l’obbligo di versare l’imposta non garantita e, in mancanza, un omesso versamento del tributo alla scadenza.

3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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