Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34237 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 20/12/2019), n.34237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8866-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., (C.F.: e P.IVA: (OMISSIS)), con sede legale in

(OMISSIS) alla (OMISSIS), già Equitaiia Polis s.p.a., giusta atto

di fusione per incorporazione per notar C.P. del

(OMISSIS) (rep. (OMISSIS)), Agente della Riscossione per la

Provincia di (OMISSIS), in persona del Responsabile dell’Agenzia

della Riscossione per la Provincia di (OMISSIS) M.C.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa giusta procura speciale

resa a margine del ricorso, dall’Avv. Valerio Freda (C.F.:

FRDVLR68B01D643B) ed elettivamente domiciliata con quest’ultimo in

Roma, alla Piazza Venezia n. 11, presso Assonime (Avv. Nicola

Pennella);

– ricorrente –

contro

I.M.;

– intimata –

EQUTTALIA SUD S.p.A., già Equitalia Gerii S.p.A., (P. IVA:

(OMISSIS)), in virtù di atto di fusione per incorporazione di

Equitalia Gerii S.p.A. in Equitalia Sud S.p.A. con atto a rogito

Dott. C.P., Notaio in (OMISSIS), in data (OMISSIS) (Rep.

(OMISSIS)), con sede legale in 00196 (OMISSIS), (OMISSIS) (C.F. e P.

Iva: (OMISSIS)), in persona dell’Avv. Maria STRANIERI, nella

qualità di Responsabile del Contenzioso Esattoriale Direzione

Regionale Lazio, giusta procura speciale autenticata per le firme

dal Dott. G.R., Notaio in (OMISSIS), coadiutore del Dott.

C.P., Notaio in (OMISSIS), in data (OMISSIS) (Rep.

(OMISSIS), Rog. (OMISSIS)), rappresentata e difesa Avv. Fabio

Francesco FRANCO (C.F.: FRNEFR63P01F152R) del Foro di Roma, come da

mandato in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del medesimo in 00196 Roma, alla Via Giovanni

PierLuigi da Palestrina n. 19;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 433/12/2012 emessa dalla CTR della Campania

in data 27/08/2012 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Equitalia Polis s.p.a., agente della riscossione dei tributi per la Provincia di (OMISSIS), impugnava in appello la sentenza n. 11/3/11 emessa dalla C.T.P. di Avellino depositata in data 24 gennaio 2011 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da I.M. riguardante la comunicazione preventiva di fermo amministrativo su tre autovetture di sua proprietà, riferita ad un debito totale di Euro 39.347,83 riportato in una serie di cartelle di pagamento, alcune delle quali anche di natura non tributaria.

La ricorrente eccepiva in via principale e pregiudiziale la nullità dell’atto, in quanto privo di documentazione probatoria; in via subordinata, la nullità dello stesso per una serie di altre eccezioni sollevate nel merito.

Il primo giudice, con riferimento alle sole cartelle di pagamento contenenti iscrizioni a ruolo di debiti di natura tributaria, riteneva illegittima la comunicazione del fermo amministrativo perchè il concessionario non aveva preventivamente notificato, sebbene fosse trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, l’intimazione di pagamento, come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, ritenendo anche il fermo amministrativo, come l’iscrizione ipotecaria, un atto preordinato e funzionale all’espropriazione forzata.

Affermava, inoltre, l’illegittimità del fermo amministrativo per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e della L. n. 890 del 1992, art. 14, in tema di notifica delle cartelle esattoriali.

L’Agente della riscossione, dopo aver preliminarmente fatto rilevare che il provvedimento cautelare era stato revocato relativamente ai soli crediti di natura tributaria, al solo fine di ottemperare alla sentenza, eccepiva l’erroneità della sentenza in relazione alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, in quanto la procedura esecutiva era stata introdotta dall’atto di pignoramento, rispetto al quale il fermo amministrativo era del tutto autonomo ed eventuale.

Deduceva ancora che la notifica poteva essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza che fosse necessario l’intervento di un messo notificatore.

Con proprie controdeduzioni ed appello incidentale riguardante i motivi di opposizione non valutati o valutati parzialmente dai primi giudici (mancata allegazione degli atti prodromici al fermo amministrativo; mancanza di motivazione dell’atto impugnato; inesistenza della notifica della cartella di pagamento), si costituiva in giudizio I.M., la quale ribadiva, nell’ipotesi di mancato inizio dell’espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la necessità della preliminare notifica dell’intimazione ad adempiere entro cinque giorni l’obbligo risultante dal ruolo anche per il fermo amministrativo, nonchè l’erroneità dell’interpretazione fornita dall’Equitalia in merito all’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Con sentenza del 27.8.2012 la CTR della Campania rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) era da condividere l’affermazione del giudicante di primo grado in ordine alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, atteso che il fermo amministrativo, unitamente alla iscrizione ipotecaria, è un atto preordinato e funzionale all’espropriazione coattiva dei crediti, sicchè, quando il fermo è disposto, la procedura di esecuzione forzata esattoriale sì considera iniziata, in deroga alle disposizioni sull’espropriazione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, le quali presuppongono il pignoramento come atto d’inizio dell’esecuzione forzata;

2) anche il fermo amministrativo soggiaceva alla corretta osservanza del decreto citato, art. 50, dovendosi ritenere come un sostanziale ampliamento della tutela azionata dal concessionario;

3) pertanto, contrariamente a quanto assunto nell’appello dalla concessionaria Equitalia Polis s.p.a., sorgeva l’obbligo a carico di quest’ultima, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, di far precedere l’espropriazione forzata, già iniziata con la notifica del fermo amministrativo, dalla notifica dell’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, identificato nella o nelle cartelle di pagamento, qualora queste, come nel caso di specie, fossero state notificate da più di un anno;

4) tale omissione determinava la nullità del titolo esecutivo individuato nel ruolo e, quindi, nelle cartelle di pagamento, se correttamente notificate;

5) inoltre, la documentazione esibita dall’appellante società, consistente negli estratti ruolo e nelle ricevute di ritorno delle raccomandate spedite alla contribuente, essendo mancanti della relata di notifica, di cui al combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, (che sancisce la necessaria compilazione da parte del notificante della relativa relata sull’originale e sulla copia anche nel caso di notificazione a mezzo posta), determinava l’inesistenza giuridica della stessa, non sottraendosi la notifica delle cartelle a mezzo alle regole procedurali di cui all’art. 137 c.p.c. ss., e, in particolare all’obbligo della compilazione della relata di notifica da parte dei soggetto procedente;

6) da ultimo, ulteriore profilo di illegittimità era rappresentato dalla mancata allegazione da parte della concessionaria delle copie delle cartelle, non sostituibile con l’allegazione degli estratti dei ruoli.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Equitalia Sud s.p.a., sulla base di tre motivi. I.M. non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 86, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, per aver la CTR ritenuto necessario, una volta decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, far precedere il fermo amministrativo dalla preventiva notifica dell’avviso di intimazione ad adempiere.

1.1. Il motivo è fondato.

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha, infatti, natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015).

In particolare, le Sezioni Unite, dal rilievo che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, (come modificato dal D.L. n. 248 del 2006, convertito nella L. n. 296 del 2006), espressamente esclude dalla giurisdizione tributaria “le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50”, hanno tratto ulteriori elementi a suffragio della tesi, già da taluni sostenuta, secondo cui l’adozione della misura in questione si riferisce, in realtà, ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, la quale nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria tipizzante disciplina nel Capo 2 del Titolo 2, ad essa intitolato, laddove la regolamentazione del fermo è collocata all’interno del Capo III (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 giugno 2008, n. 14831).

Vi è una serie di indici di carattere letterale, sistematico e teleologia che depongono nel senso indicato.

In primo luogo, sotto il primo profilo, la configurazione dell’istituto in termini di atto esecutivo o prodromico all’esecuzione risulta difficilmente compatibile con il dettato dell’art. 491 c.p.c., a tenor del quale l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, che abilita il concessionario a procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Inoltre, la tesi della alternatività del fermo, come dell’iscrizione ipotecaria, rispetto all’espropriazione, consente di attribuire senza imbarazzo la giurisdizione sull’impugnativa di tali atti, allorchè siano afferenti a crediti di natura tributaria, al giudice tributario, laddove il contrario orientamento esigerebbe una verifica della compatibilità di siffatta disciplina con il precetto costituzionale che vieta l’istituzione di giudici speciali (cfr. Cass. civ. sez. un. 19667 del 2014).

Infine il fermo, che temporalmente, al pari dell’ipoteca, si colloca tra notificazione della cartella di pagamento e pignoramento, è atto discrezionale del concessionario (oggi dell’agente della riscossione), nel senso che la sua adozione non costituisce passaggio indefettibile per l’avvio della procedura esecutiva; la legge neppure prevede la possibilità di convertirlo in pignoramento; non sono stabiliti termini alla sua durata. Tirando le fila del discorso, sembra allora evidente che, quanto meno dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall’esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all’interno del Capo III del Titolo II.

In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati.

Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione.

Del resto, il fermo amministrativo, adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è legittimo, nonostante non sia stato preceduto dall’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, anche perchè l’invito ad adempiere entro cinque giorni all’obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall’avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicchè risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 26075 del 30/12/2015).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,L. n. 890 del 1982, art. 14, e art. 149 c.p.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, e D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, per aver la CTR ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento poste a sostegno della misura cautelare impugnata fosse inesistente poichè effettuata dall’Agente della Riscossione a mezzo posta senza la compilazione della relata di notifica sia nell’originale che nella copia.

2.1. Il motivo è fondato.

Anche di recente questa Corte ha affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014, Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 3, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016; cfr., nello stesso senso, in passato Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 2714,2715,2717 e 2718 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24 e 25, del D.Lgs. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, della L. n. 15 del 1968, art. 14, e D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, e D.Lgs. n. 32 del 2001, per aver la CTR ritenuto che alla mancata allegazione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento non potesse ovviare la produzione degli estratti delle stesse cartelle, sia pure certificati conformi.

3.1. Il motivo è fondato.

L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all’amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l’onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi – in quest’ultimo caso – di tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 5443 del 25/02/2019; cfr. altresì sul tema Sez. 5, Sentenza n. 27799 del 31/10/2018 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22184 del 22/09/2017).

Tuttavia, l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicchè esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato (Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018). In quest’ottica, è errata l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 3), secondo cui la mancata allegazione da parte della concessionaria delle copie delle cartelle non era sostituibile con l’allegazione degli estratti dei ruoli.

D’altra parte, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, sicchè la causa va rinviata, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR Campania in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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