Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34236 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 326-018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE

ARNALDO DA BRESCIA 12, presso lo studio dell’avvocato MICHEL

MARTONE, che lo rappresenta e difende unicamente all’avvocato

ANTONIO MARTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3761/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la C.T.R. Lazio con sentenza della sez. 11 n. 3761/2017 dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da V.A. avverso la sentenza della CTP di Roma n. 1347/2016 del 3.8.2016, avverso l’avviso di classamento catastale, anno 2013, con cui, in applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, si era proceduto alla rideterminazione del classamento e all’attribuzione della nuova rendita catastale per l’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS), con indicazione di diversa categoria catastale. Con l’appello proposto, il V. censurava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto corretto il nuovo classamento.

La CTR dichiarava inammissibile l’appello rilevando che al ricorso in appello risultava allegato solo l’avviso di ricevimento di spedizione dell’atto di appello alla controparte e non anche la cartolina di ricevimento di avvenuta consegna al destinatario. Detta cartolina, infatti era stata acquisita dal difensore in data 26.7.2016, ma era stata depositata, in copia, solamente all’udienza di trattazione e non invece, come disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, “fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione. Era pacifico, secondo la CTR, che il termine di cui al D.Lgs. citato, art. 32, comma 1, richiamato per l’appello al medesimo D.Lgs., art. 61, dovesse ritenersi perentorio non potendo, come tale, essere prorogato, nè superato mediante i poteri di acquisizione di ufficio, trattandosi del termine ultimo per il deposito di tutti gli atti di merito e di ammissibilità. Richiamava la giurisprudenza sul punto (Cass. n. 8717/2013; 10506/2006), anche con riferimento alla perentorietà del termine (Cass. 3661/2015; 655/2014; 20109/2012).

Avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte il V. eccependo:

– violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, commi 2 e 3, e artt. 58,22,23,24,32 e 49 e degli artt. 152,372 e 379 c.p.c., nonchè degli artt. 3,24 e 111 Cost..

L’intimata Agenzia delle Entrate non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il motivo è fondato. Il ricorrente con unico motivo, deduce che le decisioni della S.C. citate dalla CTR erano tutte riferite a casi di assoluta mancanza dell’avviso di ricevimento e mai alla produzione dello stesso nell’udienza di trattazione. Nessun argomento era stato esposto per includere l’avviso di ricevimento tra i documenti da depositare 20 gg. Prima della trattazione, mentre le decisioni richiamate concernevano il tardivo deposito di documenti attenenti al merito. La Commissione, inoltre, era pervenuta a sanzionare con l’inammissibilità la violazione di un termine non espressamente dichiarato perentorio, ignorando peraltro quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 520 del 2002) che aveva richiamato l’esigenza di non contrastare la realizzazione della giustizia con riferimento anche alla valutazione dei profili di forma, quando questi implichino vere e proprie violazioni di prescrizioni tassativamente specificate dalla legge processuale.

Sul punto va rilevato come questa Corte, di recente abbia chiarito che il problema di causa non riguarda la tempestività dell’appello (del tutto pacifica) ma la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei contribuenti appellati. Nel caso in esame, infatti, non si discute di mancata produzione, della ricevuta di ‘spedizionè del plico, ma proprio della mancata produzione, nel termine suddetto, dell’avviso di “ricevimento e consegna”.

Ciò premesso, la doglianza è da accogliere là dove evidenzia come la CTR abbia introdotto una causa di inammissibilità del ricorso in appello in realtà non prevista dalla legge. Secondo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in tema di costituzione in giudizio (norma richiamata, per l’appello, dall’art. 53): “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 c.p.c. e ss. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (…)”.

Questa Corte di legittimità ha chiarito che, ferma restando la necessaria allegazione, all’atto della costituzione del ricorrente, dell’avviso di spedizione ai fini della verifica di tempestività del ricorso (a certe condizioni surrogabile, come stabilito dalla sentenza SSUU Cass. n. 13452/17), dalla produzione dell’avviso di ricevimento, l’avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio può essere allegato anche in un momento successivo, individuabile nell’inizio della fase decisionale del processo.

Ha affermato Cass. ord. n. 23793/18 che: “Nel processo tributario, allorchè l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16) e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (…).”

Si tratta di orientamento confermativo di Cass. 9769/08, la quale – in analoga fattispecie di appello tributario notificato a mezzo posta – ha in motivazione osservato: “Così delineati i termini della controversia, va osservato che le Sezioni unite di questa Corte hanno, di recente, puntualizzato: che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione di un atto d’impugnazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non configura elemento costitutivo del procedimento notificatorio, ma è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione probatoria dell’intervenuto perfezionamento del procedimento medesimo e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; che tuttavia, in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento sino all’inizio della discussione ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, l’impugnazione va dichiarata inammissibile, giacchè non è prevista la concessione di un termine per il deposito e non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (essendo questa correlata al rilievo di ‘un vizio che importi la nullità della notificazionè); che dall’indicata soluzione può prescindersi soltanto se il difensore del ricorrente chieda in udienza, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso, attestando di esserne incolpevolmente privo e, contestualmente, offrendo la prova documentale di essersi per tempo attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (cfr. Cass. SU 627/08). Alla luce di tale criterio – che è suscettibile di applicazione anche alle notifiche a mezzo posta a cura diretta della parte, previste, ai fini del processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, il ricorso (…) si rivela infondato”.

Nè l’allegazione dell’avviso di ricevimento del ricorso (la cui restituzione da parte dell’amministrazione postale può intervenire anche oltre il termine ultimo di costituzione in giudizio del ricorrente) poteva ritenersi impedita estendendosi al grado di appello la preclusione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, per il primo grado di giudizio, dal momento che questa disposizione pur di natura perentoria, come osservato dalla CTR – risponde alla diversa esigenza di fissare definitivamente gli estremi di merito del dibattito probatorio (ulteriormente argomentabile con memorie assoggettate alla medesima preclusione temporale) nell’ambito di un processo già ritualmente instaurato nel contraddittorio delle parti; ma non si riferisce a quella peculiare dimostrazione del fatto processuale originario inerente alla costituzione stessa del contraddittorio nel grado. Dimostrazione che attiene, appunto, alla sola instaurazione del rapporto processuale, senza con ciò essere in alcun modo in grado di orientare la decisione in pregiudizio della controparte non costituitasi.

Va detto che il tenore del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, è stato vagliato anche dal giudice delle leggi il quale – nel dichiarare inammissibile la questione di l.c. di tale norma nella parte in cui prevede, per il caso di ricorso spedito per posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento, allorchè il resistente non si costituisca in giudizio – ha seppure incidentalmente evidenziato come anche nel processo tributario sia applicabile il principio espresso dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3, secondo cui, nel caso di iscrizione a ruolo prima del ritorno dell’avviso postale di ricevimento e, quindi, anche nel caso di costituzione del ricorrente nel giudizio tributario (costituzione che, ai sensi della disposizione censurata, avviene indipendentemente dal possesso e dalla produzione di detto avviso), “la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l’avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca”.

Nel caso di specie, è pacifico che la cartolina di ricevimento della notificazione del ricorso in appello venne prodotta in copia dal ricorrente all’udienza di trattazione; dunque, secondo il suddetto indirizzo, tempestivamente e senza necessità alcuna di istanza di rimessione in termini.

Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale del Lazio la quale, in diversa composizione, esaminerà l’appello erroneamente dichiarato inammissibile. Il giudice di rinvio si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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