Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34230 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 20/12/2019), n.34230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 23827 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

A.C., quale legale rappresentante della società cessata

Aki s.a.s. di A.C. & C., e quale ex amministratore e

socia della società trasformata Aki s.r.l., rappresentati e difesi,

per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Manlio

Marino e Gaetano Tasca, elettivamente domiciliati in Roma, via

Archimede, n. 112, presso lo studio dell’Avv. Filippo Maria Magno;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 686/33/2015, depositata il giorno 26

febbraio 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2019 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla Aki s.r.l., in data 28 marzo 2012, una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale era stato accerto che il credito Iva esposto nella dichiarazione 2009 conseguiva alla precedente dichiarazione 2008 presentata in ritardo; la società Aki s.r.l., con atto notarile del 18 dicembre 2009, era stata trasformata in società in accomandita semplice e in data 30 marzo 2012 era stata cancellata; avverso il suddetto atto impositivo aveva proposto ricorso A.C., nella qualità di ex amministratore di Aki s.r.l.; la Commissione tributaria provinciale di Varese aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello, rigettando l’originario ricorso, in particolare ha ritenuto che: il ricorso introduttivo era stato proposto da A.C. unicamente nella qualità di amministratore della società Aki s.r.l., e non anche a titolo di socio della Aki s.a.s.; la questione della legittimazione attiva della ricorrente aveva valenza pregiudiziale su di ogni altra questione e, sotto tale profilo, la trasformazione della società comportava un fenomeno successorio sicchè legittimata non era più la società di capitali, ma la società di persone; sotto tale profilo, assumeva rilievo la circostanza che, nel ricorso, non era stato fatto alcun riferimento alla società di persone quale soggetto legittimato alla introduzione della causa; a prescindere dalla questione della legittimazione attiva, la pretesa dell’amministrazione finanziaria era fondata, tenuto conto del fatto che il credito Iva portato in compensazione non poteva essere riconosciuto in quanto la dichiarazione per l’anno precedente era stata omessa;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte A.C., quale legale rappresentante della società cessata Aki s.a.s. di A.C. & C., e quale ex amministratore e socia della società trasformata Aki s.r.l., affidato a due motivi di censura;

l’Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato di costituzione con il quale ha dichiarato di costituirsi ai fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per avere ritenuto erroneamente che rientri nel campo di applicazione delle previsioni normative indicate la contestazione di violazioni che trovino il loro fondamento su questioni giuridiche o relative all’analisi di atti diversi dalla dichiarazione rettificata, quale, nel caso di specie, la dichiarazione tardiva;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, per avere erroneamente ritenuta legittima l’applicazione della sanzione;

preliminare all’esame dei motivi di ricorso sopra indicati è la questione del difetto di legittimazione attiva di A.C., quale ex amministratore di Aki s.r.l., a proporre il ricorso di primo grado;

va osservato, sotto tale profilo, che la pronuncia censurata ha motivato secondo un duplice percorso motivazionale relativo, in primo luogo, alla questione del difetto di legittimazione attiva e, in secondo luogo, alla fondatezza nel merito del ricorso;

sotto il primo profilo, la Commissione tributaria regionale ha precisato che la questione della carenza di legittimazione attiva è logicamente antecedente ad ogni altra e, in particolare, ha evidenziato che la cartella di pagamento, notificata alla Aki s.r.l. in data 28 marzo 2012, era stata impugnata da A.C., quale ex amministratore di Aki s.r.l., senza che fosse stato fatto alcun riferimento alla eventuale proposizione del ricorso quale socia della società in accomandata semplice nella quale la società di capitali si era trasformata;

si tratta di un punto della decisione autonomo rispetto a quello, successivamente affrontato, relativo al merito della controversia;

il suddetto passaggio motivazionale non è stato censurato con i motivi di ricorso in esame, con i quali sono state prospettate ragioni di doglianza sulla parte motivazionale della sentenza con cui si è, comunque, ritenuta fondata la pretesa dell’amministrazione finanziaria;

in ogni caso va osservato che risulta pacifico in atti che: la società Aki s.r.l. si era trasformata in Aki s.a.s. in data 18 dicembre 2009; la notifica della cartella di pagamento alla Aki s.r.l. era avvenuta in data 28 marzo 2012; la Aki s.a.s. era stata cancellata in data 30 marzo 2012; il ricorso era stato presentato, in data 15 giugno 2012, da A.C. nella qualità di ex amministratore della Aki s.r.l.;

ciò precisato, due profili devono essere esaminati; in primo luogo, va affrontata la questione di chi sia il soggetto legittimato a proporre ricorso avverso una cartella di pagamento quando una società di capitali sia stata trasformata in società in accomandita semplice; in secondo luogo, va altresì esaminata la questione della legittimazione attiva a proporre ricorso successivamente alla cancellazione della società;

va osservato, in primo luogo, che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria (cfr. Cass. nn. 23575/2017, 10332/2016);

ciò comporta che la legittimazione attiva a proporre ricorso avverso la cartella di pagamento, notificata alla società di capitali trasformata in società in accomandita semplice, spetta al titolare del potere rappresentativo della compagine sociale come successivamente trasformata e secondo il nuovo assetto organizzativo delineato;

sotto tale profilo, di per sè, la qualifica di ex amministratore della società di capitali non consente in alcun modo di connotare la posizione processuale in termini di legittimazione attiva, non risultando che il ricorso sia stato proposto nella qualità di rappresentante legale della società in accomandita semplice;

d’altro lato, va altresì considerato che il ricorso è stato proposto dopo la cancellazione della società, ed a tal proposito questa Corte ha precisato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio;

inoltre, sempre in tale pronuncia si chiarisce che, a seguito della estinzione della società, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c. ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo;

nella vicenda in esame, il ricorso era stato proposto da A.C. nella sola qualità di ex amministratore della società, senza alcuna specifica indicazione, come evidenziato dal giudice del gravame, dell’interesse a proporre impugnazione anche nella qualità di socio;

nè può assumere rilevanza la circostanza che il presente ricorso sia stato presentato da A.C., quale legale rappresentante della società cessata Aki s.a.s. di A.C. & C., e quale socia della società trasformata Aki s.r.l.;

deve, infatti, rilevarsi che già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado la capacità processuale della società contribuente e solo la presentazione del ricorso da parte del legittimato ad causam, cioè del socio, avrebbe consentito di introdurre validamente ragioni di doglianza, sicchè l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam determina l’impossibilità di prosecuzione dell’azione, ricorrendo un vizio insanabile del processo originario, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito;

ne consegue l’annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c. della sentenza impugnata, con dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario;

nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’improcedibilità del ricorso originario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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