Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3423 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3423 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 11223-2010 proposto da:
CARLESI

IVANO

CRLVNI54B21A657B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO CARLA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BIAGIOTTI PAOLO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

COMUNE DI BARGA 00369370465, in persona del Sindaco
pro-tempore

Rag.

MARCO

BONINI,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo

1

Data pubblicazione: 14/02/2014

studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GARIBOTTI
ALESSANDRO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/2009 della CORTE D’APPELLO

2460/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato CARLA RIZZO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO GARIBOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

di FIRENZE, depositata il 13/03/2009 R.G.N.

Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca su richiesta del
Comune di Barga fu ingiunto a Ivano Carlesi di pagare al Comune la somma
di 12.130.346 lire (E 6.264,80), oltre interessi legali e spese, a titolo di
conguaglio sul prezzo di assegnazione di un lotto dell’area relativa al peep
(piano di edilizia economica e popolare) di Barga, di cui alla legge 18 aprile

Ivano Carlesi propose opposizione avverso la predetta ingiunzione
sostenendo, per quanto ancora interessa, che il credito allegato dal Comune
di Barga era inesistente e che non ricorrevano, comunque, i presupposti
dell’azione monitoria.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato decreto ingiuntivo, rigettando
la domanda di condanna proposta, in subordine, dal Comune di Barga e
condannando altresi ii medesimo Comune alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che la domanda proposta dal
Comune di Barga in sede monitoria trovava la sua base nella convenzione
del 18 -10-1984, intervenuta tra lo stesso Comune e la Società cooperativa
La Costanza, convenzione rispetto alla quale l’opponente, socio della
predetta Cooperativa, era estraneo; era, bensì, vero che, nell’atto di
assegnazione di alloggio, stipulato tra la Cooperativa La Costanza e
l’opponente, quest’ ultimo aveva dichiarato <

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