Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3423 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3423 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 17490-2014 proposto da:
MIRAGLIA ANNA MRGNNA54T50E054J,

AIMONE ANIELLO

MNANLL79T16F8391,

AIMONE ALFONSO, AIMONE DOMENICO

MNADNC84TO4G309H,

elettivamente domiciliati in ROMA,

V.PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ERNESTO LANNI, ROBERTO SIMONE, DANIELE
SANTULLI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2017
contro

2573

FONDAZIONE IRCCS CA’

GRANDA OSPEDALE MAGGIORE

POLICLINICO , in persona del 1.r.p.t. Dott. GIANCARLO
CE SANA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.DUE

1

Data pubblicazione: 13/02/2018

MACELLI 47, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
IMPRODA, che la rappresenta e difende giusta procura
a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

n.

4691/2013

della

CORTE

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

18/12/2017

dal

ANTONELLA DI FLORIO;

2

Consigliere

Dott.

D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/12/2013;

Ritenuto che:
1. Alfonso Aimone nonché Domenico Aimone, Aniello Aimone ed Anna
Miraglia( il primo padre e marito degli altri attori ) evocarono in giudizio
dinanzi al Tribunale di Milano la Fondazione ICCRS “Ospedale Maggiore
Policlinico Mangiagalli e Regina Elena” ( da ora ICCRS ) perché venisse
accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della

al trapianto di fegato cui Aimone Alfonso si era sottoposto, essendo affetto
da cirrosi epatica HCV correlata. Dedussero, al riguardo, che le negative
conseguenze dell’intervento erano state aggravate da una caduta
dell’Aimone verificatasi, il giorno successivo all’intervento chirurgico,nella
toilette dell’ospedale, la cui dinamica aveva determinato una condizione di
ipossia, con danni permanenti di natura neurologica e psicologica a carico
del paziente.
2. In particolare , Alfonso Aimone chiese il risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali complessivamente derivanti dalla degenza, consistenti
nella gravissima invalidità permanente riportata anche in ragione
dell’episodio sopra menzionato; Domenico Aimone, Aniello Aimone e
Miraglia Anna domandarono il risarcimento dei danni, patrimoniali e non,
patiti

iure proprio a causa della malattia del congiunto. Espletata CTU

medico legale, il Tribunale , con ordinanza ex art. 186 quater cpc , accolse
parzialmente la domanda sia in favore di Alfonso Aimone sia in favore della
moglie e dei figli, condannando la ICCRS a corrispondere agli attori, in
solido, la somma di C 276.030,00 .
3. Avverso il predetto provvedimento – al quale gli attori non fecero seguire
la richiesta di sentenza ex art. 186 quater u.co cpc – è stato proposto, dagli
stessi, appello dinanzi alla Corte milanese che rigettava l’impugnazione.
4. Aimone Alfonso, Aimone Domenico, Aimone Aniello e Miraglia Anna
ricorrono per la cassazione della predetta sentenza affidandosi a quattro
motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 bis1 cpc .
La parte intimata ha notificato ai ricorrenti controricorso.
Considerato che:
3

fondazione in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti

1. Con il primo motivo, ex art. 360 n° 5 cpc, i ricorrenti censurano
l’immotivato rigetto del giudice d’appello dell’istanza da loro avanzata
per l’espletamento di una nuova CTU, nonché l’omesso esame delle
contestazioni mosse ai numerosi
dall’ausiliare nominato dal Tribunale;

errori di valutazione commessi
lamentano altresì la mancata

ammissione, senza alcuna pronuncia al riguardo, delle prove orali

2. Con il secondo motivo,ex art. 360 n° 5 cpc, i ricorrenti lamentano
l’omesso esame di fatti decisivi esposti nel corso dei primi due gradi di
giudizio per il riconoscimento dei danni patrimoniali e morali subiti da
ciascun appellante.
3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360 n° 3 cpc, i ricorrenti lamentano
il rigetto della dedotta violazione dell’obbligo di consenso informato, con
riferimento al principio sancito dall’art. 32 Cost.
4. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360 n° 3 cpc, censurano, infine, la
liquidazione complessiva dell’importo oggetto di condanna in favore di
tutti gli appellanti in via fra loro solidale, senza alcuna specificazione
delle voci di danno riconosciute, statuizione del primo giudice che la
Corte d’Appello milanese aveva omesso di correggere, con violazione
degli artt. 99,100 e 112 cpc.
5. Tutti i motivi proposti -sintetizzati con

riferimento all’unica

puntualizzazione sistematica contenuta nelle conclusioni ( pag. 23 e 24
del ricorso ) – sono inammissibili.
6. Con la prima censura ( che, sopra enunciata, deve essere correlata con
i rilievi contenuti al punto C dell’atto introduttivo ) i ricorrenti, dopo aver
ammesso che la sentenza impugnata si era dilungata alle pagg. 5-9 sulla
richiesta di ammissione di nuova CTU, visti i risultati insoddisfacenti
delle prime due, lamentano che la Corte si era limitata a condividere
acriticamente i risultati degli accertamenti svolti, omettendo di
esaminare fatti decisivi per il giudizio: ma, dando atto,con articolate
argomentazioni contenute da pag. 18 a 22 del ricorso, dell’avvenuto
esame da parte del giudice d’appello delle censure mosse sul punto
4

dedotte dinanzi al predetto giudice.

all’ordinanza impugnata, i ricorrenti contraddicono il rilievo sollevato ed
il riferimento normativo dedotto ( art. 360 n° 5 cpc ), facendo emergere
il tentativo di ottenere un nuovo vaglio del merito della controversia,
preclusoal giudice di legittimità. La censura, per tali ragioni, deve
dichiararsi inammissibile.
7. Il secondo motivo, come sopra enunciato, manca totalmente di

n° 4 e 6: la doglianza, infatti, è stata genericamente enunciata a pag.
22 del ricorso, senza alcun riferimento specifico alle voci di danno che
ciascun ricorrente ritiene non esaminata.
8. Il terzo motivo è inammissibile in quanto la domanda concernente il
danno derivante dalla mancata acquisizione del consenso informato sulla
utilizzazione del farmaco che fu somministrato ad Aimone Alfonso
successivamente all’intervento, e cioè il “Prograf” ( al posto della più
usata “Ciclospirina”), è stata introdotta per la prima volta in questa sede
di legittimità come fattispecie autonoma, consistente nel “danno per la
violazione del diritto all’autodeterminazione” collegato all’art. 32 della
Costituzione: infatti, mentre la circostanza risulta meramente allegata
nel primo grado di giudizio, la domanda risarcitoria non ha per oggetto la
specifica fattispecie ( al riguardo, cfr. anche le conclusioni riportate
nella sentenza d’appello prodotta con il ricorso) .
Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che “nel caso in cui
l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione il risarcimento del danno da
colpa medica per errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico (e,
quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di
causa anche il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento, da
parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per
ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla
autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica
una “mutatio libelli” e non una mera “emendatio”, in quanto nel processo
viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera
l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da
5

autosufficienza e non può essere esaminato per violazione dell’art. 366

porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.”
(ex multis, Cass. 24072/2017).
9. Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza in
relazione alla violazione dedotta ( 360 n° 3 ): infatti, in primo luogo non
viene indicata la specifica censura mossa all’ordinanza impugnata
dinanzi al giudice d’appello, censura che, dall’esame delle conclusioni

luogo, anche a voler ritenere che dette conclusioni postulino una
domanda di condanna proporzionale e non solidale rispetto a ciascuna
posta richiesta , il Collegio osserva che il ricorso non prospetta la
suddivisione che il ricorrente intende ottenere sulla base del quantum
debeatur riconosciuto con l’ordinanza impugnata. Appare pertanto palese
la violazione dell’art. 366 n° 4 e 6 cpc .
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna Aimone Alfonso, Miraglia Anna, Aimone Domenico e Aimone Aniello
a rifondere alla ICCRS le spese del grado che liquida in C 5000,00 oltre
accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.
6

riportate nella sentenza prodotta, non risulta formulata; in secondo

Così deciso in Roma nell’udienza camerale della terza sezione civile del

18.12.2017.

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