Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3423 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 12/02/2020), n.3423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24239/2013 R.G. proposto da:

L.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

GIANNETTI ANNALISA, elettivamente domiciliato in Roma, Giovanni

Paisiello, 29;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 168/04/2013, depositata il 19 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2001, per maggior reddito imponibile conseguente all’applicazione dello studio di settore SM15B (attività di commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia e cinematografia);

che la CTP di Roma ha accolto la domanda della contribuente e la CTR del Lazio ha rigettato l’appello, sentenza cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 14 marzo 2012, n. 4092, la quale ha accolto il gravame dell’Ufficio sotto il profilo della motivazione apparente in relazione alla sufficienza degli elementi addotti dal contribuente per giustificare una diminuita capacità di reddito, anche in considerazione degli elementi contabili acquisiti agli atti del giudizio;

che la CTR del Lazio, adita in sede di rinvio, con sentenza in data 19 marzo 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ponendo l’accento sulla correttezza dei rilievi dell’Ufficio operati sulla base di elementi contabili forniti dal contribuente (il valore dei beni strumentali, ricavabile dal registro dei beni ammortizzabili, non indicato dal contribuente, il valore degli acquisti, i costi per servizi e per materie prime) e ritenendo insufficienti le deduzioni del contribuente quanto ai suddetti elementi e quanto alle circostanze di fatto che sarebbero tali da giustificare lo scostamento di ricavi presuntivi di cui allo studio di settore (ubicazione e metratura dell’esercizio commerciale), anche in considerazione del valore degli acquisti e della percentuale di ricarico;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, l’Ufficio non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, per avere la sentenza impugnata violato il principio che afferma la nullità dell’accertamento in caso di carenza o irregolarità del contraddittorio; deduce il ricorrente la circostanza che egli avrebbe fatto richiesta di proroga dei termini per presentare memorie e richieste, motivata anche dalla revoca del mandato al precedente commercialista, il cui diniego implicito da parte dell’Ufficio, che ha notificato l’avviso di accertamento impugnato, costituisce violazione del contraddittorio; rileva il ricorrente la centralità del contraddittorio, pena la nullità dell’accertamento;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio intimato sulla base degli elementi contabili forniti dal contribuente; deduce parte ricorrente come l’accertamento compiuto dal giudice di appello sarebbe basato esclusivamente sullo studio di settore e conterrebbe errori sui dati contabili rilevati in sentenza (valore dei beni strumentali, valore delle spese per acquisti e produzione di servizi, costo del venduto), deducendo non esservi infedeltà nella dichiarazione ma meri errori materiali, rimossi i quali non si sarebbe giunti a ricalcolare ricavi ulteriori oltre quello dichiarato, avuto riguardo al ricavo minimo ammissibile;

che il primo motivo è inammissibile, in quanto la questione della violazione del contraddittorio è risultata estranea al giudizio di rinvio, il quale, come emerge dalla sentenza rescindente (Cass., n. 4092/2012, cit.), ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di appello che aveva ritenuto infondato l’accertamento sulla base di “numerosi elementi di prova per giustificare l’inapplicabilità nei suoi confronti dei parametri, assolutamente idonei a giustificare una diminuita capacità di guadagno, con evocazione, appena dopo, di precisi elementi contabili a sostegno del ricarico applicato”, per cui il giudizio di rinvio aveva per oggetto solo l’accertamento dell’incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli presunti, giudizio che non può essere esteso a questioni ulteriori o ad esse pregiudiziali;

che il motivo sarebbe, ulteriormente, inammissibile, in quanto nella sentenza impugnata non vi è traccia alcuna delle questioni pregiudiziali dedotte dal contribuente, il che comporterebbe una rilettura della censura (ove fosse ammissibile anche in sede di giudizio di rinvio) come nullità della sentenza, onerando il contribuente della indicazione di quali siano i momenti processuali in cui la questione sarebbe stata oggetto di trattazione, laddove il contribuente non solo non ha ritrascritto il ricorso iniziale e le controdeduzioni in appello, ma non ha dato contezza del fatto che le precedenti sentenze di merito abbiano trattato la suddetta questione; in caso di omissione di pronuncia il giudice di legittimità diviene, difatti, giudice del fatto processuale, in quanto chiamato a sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali relative alla violazione denunciata (l’omessa decisione in ordine alle questioni preliminari dedotte dal ricorrente), che comporta per la Corte il potere-dovere di controllare l’intero processo logico seguito dal giudice di merito nell’applicare la norma processuale (Cass., Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24312; Cass., Sez. III, 8 giugno 2007, n. 13514), sul presupposto che la questione sia dedotta a pena di inammissibilità in relazione agli esatti termini in cui la stessa sia stata esposta; con la conseguenza che, solo nel caso in cui la questione sia ammissibile, diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo (Cass., Sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1221), sempre che la questione abbia natura esclusivamente giuridica e non richieda nuovi accertamenti di fatto (Cass., Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 5724);

che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, attraverso la allegazione di una errata interpretazione di norme di diritto, invoca una diversa rivalutazione dell’accertamento circa la valutazione di alcuni elementi contabili dai quali sono stati tratti elementi circa l’inesistenza di incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi presunti; il che non costituisce propriamente esame di una questione interpretativa, bensì revisione del ragionamento decisorio del giudice del merito, ossia revisione dell’opzione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione attraverso una rilettura del materiale probatorio, giudizio che impinge nel giudizio di fatto, precluso al giudice di legittimità (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526); così come si collocano sul piano del merito la delibazione e individuazione del materiale probatorio, valutazioni che spettano al giudice del merito (Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14463);

che il ricorso va, pertanto, rigettato, senza regolazione delle spese in assenza di costituzione dell’intimato e con raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi proposti, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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