Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3423 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21713-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1048/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, notificato dall’Agenzia delle entrate nel dicembre 2013; con il predetto avviso è stato rideterminando il reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, agli effetti dell’IRPEF e dell’addizionale regionale e comunale. Il contribuente ha lamentato la mancanza di contraddittorio preventivo. Il ricorso è stato accolto in primo grado e la CTP, adita dall’Agenzia delle entrate in appello, ha confermato la sentenza di prime cure, affermando che, sebbene nel caso di specie l’anno di imposta di riferimento fosse il 2008 e quindi anteriore alla novella operata dal DL 78/2010, che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio preventivo, l’avviso impugnato è stato notificato in data 4/12/2013 ossia “in un periodo in cui già si era cristallizzata la detta norma con consolidamento giuriiprudenziale”. Di conseguenza ha ritenuto obbligatorio il contraddittorio preventivo con il contribuente.

2. -Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non ha spiegato difese il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo e unico motivo del ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 commi 4 e 5 e del D.L. n. 78 del 2010, art. 22. Deduce che la norma applicabile al caso di specie è l’art. 38 nella formulazione previgente al D.L. n. 78 del 2010, poichè le disposizioni contenute nella novella che impongono il contraddittorio preventivo hanno efficacia esclusivamente per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta dall’anno 2009 in poi, come dispone l’art. 22 dello stesso decreto.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 24823/2015) hanno evidenziato, come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzali, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, (come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico. Ne consegue che se la normativa ratione temporis applicabile non prevede, per il tributo non armonizzato, il contraddittorio preventivo, l’Agenzia non è tenuta ad attivarlo.

Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamento relativo all’IRPEF che sebbene notificato nel 2013 riguarda ma per l’anno d’imposta 2009, in relazione al quale non opera la modifica normativa di cui. al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010. Invero, il citato DL ha disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore delpresente decreto” e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 in poi (cfr. Cass. 21041/2014; Cass. 22746/2015; Cass. 11283/2016).

La CTR invece di fare riferimento all’annualità di imposta (2008), fa riferimento alla data in cui è stato notificato l’avviso di accertamento e cioè il 2013, ritenendo che la nuova norma si sia “cristallizzata” e ciò in evidente erronea applicazione delle norme di diritto che governano la fattispecie ed in contrasto con la consolidata interpretazione datane da questa Corte.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte intimata e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente e condanna parte intimata alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA