Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3423 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12154-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 408/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza indicata, in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Liguria, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato decaduto il contribuente in ordine alla domanda di rimborso, per le annualità 2001 e 2002, della maggiore IRPEF applicata sul trattamento previdenziale integrativo ricevuto dal Fondo per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In particolare, la C.T.R. ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado la quale aveva ritenuto il diritto del contribuente al rimborso delle somme versate a titolo di Irpef oltre il limite dell’87,50%

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è affidato ad unico motivo cui non resiste il contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il resistente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 7 e 7 bis e art. 13, comma 8, (come modificato dalla L. n. 335 del 1995, artt. 11) e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis (ora art. 52), comma 1 e art. 47, comma 1, lett. h-bis e del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 110, comma 1, lett. f) e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1.La censura è fondata. Sulla specifica questione, oggetto di controversia, questa Corte è già intervenuta con una serie di pronunce (Cass. n. 240/2015; n. 9996/2015; 10302/2015; n. 11207/16; n. 13987/16) le quali hanno, concordemente, affermato che “in relazione al mutato quadro normativo – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 18 bis, lett. d – risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente giacchè a decorrere gennaio 2001 e per tutto il periodo successivo le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. ba-bis), erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi, già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g quinquies, se determinabile”; ovverossia sono tassabili non già solo sull’87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla Commissione regionale nella presente controversia sulla scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale”.

2. A tale principio non si è conformata la C.T.R. nella sentenza impugnata, avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87%50 degli emolumenti corrisposti dall’INPS per tutte le annualità, escluse quelle per le quali era intervenuta la decadenza.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Liguria, affinchè provveda al riesame adeguandosi al superiore principio e liquidi le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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