Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3423 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 03/02/2022), n.3423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16118-2016 proposto da:

B.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO SARCONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 17/05/2016

R.G.N. 6622/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 17/8/16 il tribunale di Foggia ha omologato l’accertamento tecnico preventivo che ha riscontrato l’assenza dei requisiti sanitari invalidanti in capo all’assistito in epigrafe ed ha condannato alle spese la ricorrente in quanto la dichiarazione reddituale non era stata sottoscritta personalmente.

Avverso tale decreto ricorre l’assistito per un motivo, cui resiste l’INPS con controricorso.

Il motivo, con il quale si deduce che la dichiarazione reddituale era stata resa su foglio separato allegato al ricorso e richiamato nelle conclusioni del ricorso per l’accertamento tecnico preventivo (ATP), è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti già ritenuto Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16284 del 26/07/2011, Rv. 618695 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16616 del 25/06/2018, Rv. 649629 – 02) che, in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando le spese del giudizio di merito irripetibili.

Spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato limitatamente al capo delle spese e, decidendo nel merito, dichiara le spese del giudizio di merito irripetibili.

Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge, con distrazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

 

 

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