Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34229 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 20/12/2019), n.34229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23070/2012 R.G. proposto da:

BANCA IFIS SPA (C.F. (OMISSIS)), quale incorporante di FAST FINANCE

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avv. MARIO MARTELLI, elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avv. GIORGIA PASSACANTILLI in Roma, Via Francesco

Siacci, 38;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 26/1/12 depositata in data 5 marzo 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2019

dal Consigliere D’Aquino Filippo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale BASILE TOMMASO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. MARIO MARTELLI per parte ricorrente, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso e l’Avv. GIAMMARIO ROCCHITTA

dell’Avvocatura Generale dello Stato per il controricorrente, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Fast Finance, società successivamente incorporata nell’attuale ricorrente, ha impugnato, in qualità di cessionaria del credito IVA da Pianelli e Traversa SAS in Amministrazione Straordinaria, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 7.05.2009, con la quale si rendeva noto, in esito a domanda di sollecito al rimborso già sospeso con precedente comunicazione inviata al cedente in data 9-11.07.1996, l’impossibilità di procedere a rimborso in forza della sussistenza di carichi pendenti nei confronti del cedente di importo superiore al credito IVA oggetto di rimborso.

La CTP di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il provvedimento emesso ad esito della domanda di sollecito fosse meramente confermativo della comunicazione del 911.07.1996. A seguito di appello della contribuente, la CTR del Piemonte, con sentenza in data 5 marzo 2012, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l’appello del contribuente. Ha rilevato preliminarmente il giudice di appello che la precedente comunicazione dell’Ufficio ha disposto la mera sospensione del rimborso “in attesa della definizione dei contesti in corso”; ha ritenuto, poi, che “dalla definizione della situazione causa di sospensione risulta derivare una immodificabile posizione debitoria”, conseguente alla produzione degli elementi documentali prodotti dall’Ufficio, tra cui cartelle esattoriali non più impugnabili, cosa che ha comportato il venir meno della provvisorietà del provvedimento di sospensione, essendosi verificata la condizione alla quale era sottoposto il provvedimento sospensivo. Ha, inoltre, rilevato come la cessione del credito non abbia attitudine a rimettere in discussione la intangibilità del rapporto tributario.

Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 c.c. e ss., del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 56 nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 35 e 57, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto venuta meno la provvisorietà del provvedimento sospensivo per effetto della produzione dei documenti da parte dell’Ufficio, i quali dimostrerebbero la incontestabilità dei presupposti sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento di sospensione. Ritiene il ricorrente che vi sia errore di diritto nella parte in cui il giudice di appello non si sia pronunciato sulla eccezione di non compensabilità della pretesa erariale, trattandosi, secondo le allegazioni del ricorrente, di credito IVA sorto e formatosi in corso di procedura concorsuale, a fronte della esistenza e della opposizione in compensazione da parte dell’Ufficio di debiti concorsuali nei confronti della società in AS cedente, anteriori alla proposizione della procedura concorsuale. Invoca l’operatività della L. Fall., art. 56, ritenendo che sia norma applicabile anche in materia di procedura di amministrazione straordinaria. Ritiene inapplicabile, invece, la consecutio tra la precedente procedura di amministrazione controllata e la successiva procedura di amministrazione straordinaria, trattandosi di eccezione nuova proposta per la prima volta in appello.

Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alle medesime disposizioni, assumendosi che il giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla circostanza decisiva ai fini del giudizio, costituita dal fatto che i crediti dell’Ufficio opposti in compensazione non sono omogenei al credito IVA oggetto di cessione, in quanto crediti concorsuali, a fronte della natura endoconcorsuale del credito IVA, per le medesime ragioni già espresse nel precedente motivo di ricorso.

2 – I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, come eccepito dal controricorrente, il ricorrente, limitandosi a censurare (sotto il profilo sia della violazione di legge, sia del vizio di motivazione, ma non anche dell’omessa pronuncia) la questione di merito relativa all’applicazione nella specie della L. Fall., art. 56, quale circostanza impeditiva della compensazione opposta dall’Ufficio, non ha censurato la sentenza di appello nella parte in cui è stata confermata la sentenza di primo grado che riteneva inammissibile il ricorso per difetto di impugnabilità dell’atto di diniego.

2.1 – Come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata, la sentenza di prime cure ha dichiarato inammissibile il ricorso “ritenendo l’atto impugnato semplicemente confermativo della comunicazione 9 luglio 1996”. Il ricorrente ha, pertanto, tempestivamente censurato in appello la sentenza di primo grado sotto questo specifico profilo, ritenendo che il provvedimento di diniego emesso in esito all’istanza del 29.09.2008 non fosse un atto confermativo del precedente provvedimento di sospensione (“appella la parte soccombente per sostenere la esplicita funzione di istanza tesa a ottenere rimborso della richiesta avanzata in data 29.09.2008 da cui la legittimità dell’impugnazione nei confronti del diniego espresso dall’Ufficio”).

La non lineare pronuncia di appello ha, quindi, confermato la pronuncia del giudice di primo grado (“il pronunciamento del giudice di prime cure si manifesta condivisibile”), ritenendo che la produzione della documentazione da parte dell’Ufficio sia equiparabile al verificarsi della condizione alla quale era stato sottoposto l’originario provvedimento sospensivo, ma senza riformare, stante la conferma della “condivisibile” pronuncia di primo grado, la statuizione secondo cui il provvedimento di diniego di rimborso del 2009 non fosse autonomamente impugnabile.

2.2 – In assenza dell’impugnazione di tale statuizione (ancorchè sotto il profilo della omessa pronuncia in ordine allo specifico motivo di appello proposto da parte contribuente, come indicato supra 2.1), deve ritenersi formato nel caso di specie un giudicato interno in ordine alla non impugnabilità del provvedimento di rimborso, che rende inammissibile per carenza di interesse l’esame delle censure del ricorrente, attinenti al merito (la prima delle quali previa riqualificazione quale omessa pronuncia, posto che non si rinviene traccia nella sentenza di tale argomentazione).

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna BANCA IFIS SPA al pagamento delle spese processuali in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, che liquida in complessivi Euro 7.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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