Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34227 del 20/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 20/12/2019), n.34227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso ricorso iscritto al n. 1993 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

Jannone Arm s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Roberto Landolfi e

Sabrina Marotta, elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio, n.

20, presso lo studio Liccardo, Landolfi e Associati;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 5671/8/2015, depositata in data 11

giugno 2015;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2019 dal

Consigliere Triscari Giancarlo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso;

uditi per la ricorrente gli Avv.ti Sabrina Marotta e Lamberto

Landolfi e per l’Agenzia delle doganale l’Avvocato della Stato

Francesca Subrani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dalla esposizione in fatto contenuto nella sentenza nonchè nel ricorso si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti della contribuente, un avviso di rettifica dell’accertamento relativo alla dichiarazione di importazione del 2002, con il quale era stato richiesto il pagamento del dazio antidumping, avendo rilevato che, a seguito di indagini svolte dalla Missione comunitaria dell’OLAF, la merce importata, consistente in accessori filettati per tubi di ghisa malleabile, non aveva origine argentina, ma brasiliana; avverso il suddetto atto impositivo la società contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo aveva rigettato; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la contribuente aveva proposto appello che era stato accolto sotto il profilo della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle dogane aveva proposto ricorso per cassazione; la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle dogane, cassando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione; a seguito della riassunzione del giudizio, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente.

In particolare, la Commissione tributaria regionale della Campania ha ritenuto che: seguendo i limiti di giudizio segnati dalla pronuncia della Corte di cassazione, l’onere di motivazione degli avvisi di rettifica poteva dirsi assolto dal richiamo, contenuto negli avvisi, alla diversa indicazione di origine del prodotto importato e al riferimento alla Missione comunitaria in Argentina svolta dal 6 al 18 dicembre 2004; con riferimento al merito della controversia, era un dato incontrovertibile il fatto che la merce importata era brasiliana; tale circostanza trovava fondamento sulle univoche risultanze delle indagini svolte dalla Missione comunitaria in Argentina e su quanto contenuto nel rapporto OLAF, e, in generale, nella valutazione complessiva fatta, a livello unionale, circa la falsità della provenienza degli accessori per tubi di ghisa malleabile dall’Argentina, tanto che era stato emanato il Regolamento n. 1023/2003 del Consiglio del 13 giugno 2003, che aveva esteso il dazio antidumping anche alle importazioni della merce in esame spedita dall’Argentina, indipendentemente dal fatto che fosse stata dichiarata originaria di questo paese o meno; nessuna prova, poi, aveva fornito la contribuente in ordine alla sussistenza dell’errore attivo dell’autorità doganale del paese di esportazione e, quindi, della propria buona fede.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società contribuente affidato a due motivi di censura.

L’Agenzia delle dogane si è costituita depositando controricorso.

La società contribuente ha altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Ce n. 1023/2003 del Consiglio del 13 giugno 2003, per avere erroneamente ritenuto l’origine brasiliana della merce sulla base di quanto riportato nel suddetto regolamento.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2699 e 2700 c.c., in materia di onere di prova e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in materia di prova per presunzioni, per non avere adeguatamente tenuto conto delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta, nonchè per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

3. I motivi, che possono essere esaminati unitamente, atteso che attengono alla medesima questione dell’accertamento della esatta individuazione dell’origine della merce, sono infondati.

La valutazione delle ragioni di censura in esame deve necessariamente procedere dall’esame dei limiti imposti al giudice del rinvio dalla pronuncia di questa Corte n. 24442/2013 che ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania n. 213/50/2007.

Va osservato che la sentenza di questa Corte ha dettato i parametri di riferimento, cui era tenuto il giudice del rinvio, e sotto tale profilo, ha censurato la sentenza del giudice di appello per non avere sufficientemente motivato l’avviso di rettifica, non avendo fatto corretta applicazione dei principi in materia di motivazione per relationem.

Sicchè, sulla base dei limiti imposti dalla sentenza di questa Corte, la questione di fondo che il giudice del gravame, in sede di rinvio, era chiamato a definire riguardava la corretta applicazione del regime di riparto dell’onere della prova in ordine all’origine della merce nonchè della sussistenza o meno dell’errore attivo dell’autorità doganale e della buona fede dell’importatore.

La pronuncia oggetto di censura, sulla questione dell’origine della merce, ha ritenuto che l’origine brasiliana poteva dirsi accertata alla luce di tutte le granitiche ed univoche risultanze delle indagini svolte dalla Missione comunitaria in Argentina e del rapporto redatto dall’OLAF, ed ha, altresì, precisato che tale circostanza risultava rafforzata dalle indagini esperite dalla Comunità Europea che avevano dato luogo all’emanazione del Regolamento (Ce) n. 1023/2003 del Consiglio 13 giugno 2003, che aveva esteso le misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ghisa malleabili originari del Brasile anche allo stesso prodotto spedito dall’Argentina, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato o meno originario dell’Argentina.

In particolare, ha dato rilievo a quanto contenuto nel paragrafo 23 del suddetto Regolamento, secondo cui Alla luce di quanto precede, si può ragionevolmente concludere che la stragrande maggioranza delle esportazioni di accessori di ghisa malleabile dal Brasile verso l’Argentina sono state semplicemente trasbordate attraverso quest’ultimo paese verso la Comunità.

Preme evidenziare, in primo luogo, che il riferimento compiuto dal giudice del gravame al Regolamento in esame sembra effettuato ai soli fini del rafforzamento della verifica della origine brasiliana della merce, in quanto si precisa che la ragione dell’intervento estensivo trovava fondamento sulla postulazione che le dichiarazioni di origine argentina fossero tutte false, e ponendo, in tal modo, un freno definitivo alle manovre elusive sino a quel momento perpretate da tutti gli importatori (vd. sent., pag. 6).

La sentenza in esame, quindi, non ha fatto riferimento al Regolamento ai fini della sua applicazione anche alla fattispecie, profilo che avrebbe dovuto comportare una verifica dell’applicabilità temporale dello stesso alla fattispecie in esame, ma ai soli fini del rafforzamento della valenza probatoria, anche se presuntiva, delle risultanze delle indagini OLAF.

Va precisato, a tal proposito, che, secondo questa Corte (Cass. civ., 19 gennaio 2018, n. 1303; conf., Cass. civ., n. 10118/2017) in tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria.

Sicchè, una volta che l’amministrazione doganale ha fatto riferimento alle risultanze delle indagini ispettive dell’OLAF, l’onere della prova in ordine alla provenienza della merce dal paese di esportazione è a carico del contribuente, il quale, quindi, è tenuto a fornire all’attenzione del giudice gli elementi diretti a contrastare le risultanze degli accertamenti ispettivi in esame.

Non sussiste, quindi, alcuna violazione delle previsioni di cui agli artt. 2697,2699 e 2700 c.c., in tema di onere della prova.

Sotto tale profilo, peraltro, non è corretta la linea difensiva di parte ricorrente secondo cui il giudice del gravame non avrebbe indicato se e per quale ragione gli elementi indiziari, individuati nella relazione OLAF erano dotati di gravità, precisione e concordanza, con conseguente vizio della sentenza per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto la suddetta valenza probatoria è riconosciuta, dalla disciplina unionale, dalla natura dell’organo che procede al compimento dell’attività ispettiva, sicchè, invece, si pone un problema di prospettazione, da parte del contribuente, di elementi idonei a provare l’effettiva origine della merce.

In questo contesto, non possono trovare fondamento le ragioni difensive di parte ricorrente in ordine al mancato esame degli elementi di prova posti all’attenzione del giudice del gravame, prospettate sotto il profilo dell’omessa valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta, e ricondotte alla ritenuta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Se, invero, il giudice del gravame ha ritenuto di dare rilevanza agli esiti delle indagini ispettive dell’OLAF (il cui contenuto è, peraltro, riprodotto dalla stessa parte ricorrente a pag. 27), peraltro rafforzate dalla considerazioni espresse a fondamento del Regolamento (CE) n. 1023/2003 del Consiglio del 13 giugno 2003, al par. 23, al fine di ritenere accertata l’origine brasiliana della merce, con il presente motivo di censura parte ricorrente si limita a formulare ragioni di contestazione agli specifici rilievi contenuti nelle suddette risultanze ispettive, formulando argomentazioni che, tuttavia, difettano del requisito di specificità, non risultando in quale sede processuale nonchè in quale atto specifico, prodotto nelle precedenti fasi di merito, gli elementi di prova erano stati allegati e prodotti e, quindi, posti all’attenzione del giudicante.

In particolare, al fine di provare l’origine argentina della merce e, quindi, di superare la valenza probatoria delle risultanze delle indagini ispettive OLAF, parte ricorrente fa riferimento ai seguenti atti: sentenza di proscioglimento della Tupy Argentina nel procedimento penale; documenti e verbali delle attività investigative svolte nell’arco di due anni (2001/2002); verbale dell’11 marzo 2002 redatto dall’AFIP, Ministero dell’Economia, delle Opere e dei servizi Pubblici, Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche della Repubblica Argentina; bollette di importazione ed esportazione (profilo relativo alla ritenuta infondatezza della tesi dell’origine brasiliana della merce); contenuto del verbale del 14 agosto 2001 dei funzionari della Dogana argentina.

Inoltre, con riferimento alla questione della posizione tariffaria (Norma IRAM 2548) dei raccordi non filettati, fa riferimento a due dichiarazioni giurate, una resa dallo spedizioniere doganale, l’altra da un professionista, in ordine alla corretta linea di lettura della classificazione relativa ai prodotti industriali argentini, nonchè ad una lettere del 10 gennaio 2005 del Direttore del CERA all’OLAF.

Come detto, non risulta in alcun modo che gli elementi sopra indicati erano stati posti all’attenzione del giudice del gravame, essendosi parte ricorrente limitata a lamentare la mancata valutazione, senza indicazione, come invece richiesto da questa Corte (Cass. civ., 19 luglio 2018, n. 19307), del dato, testuale o extratestuale, da cui il fatto storico non considerato risulti esistente, nonchè il come ed il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua decisività.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2019

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